Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

Decreto trasferimento in presenza di intervento di fallimento ex art. 107 co. 6 L.F.

  • Simone Allodi

    Milano
    11/06/2021 14:30

    Decreto trasferimento in presenza di intervento di fallimento ex art. 107 co. 6 L.F.

    Buongiorno a tutti,
    scrivo quale Delegato alla vendita di una procedura esecutiva immobiliare promossa da una società contro un debitore esecutato titolare di una ditta individuale. Così come il procedente, anche gli altri creditori intervenuti, fatta eccezione per il condominio, vantano crediti verso il debitore quale titolare della ditta individuale e non verso il debitore quale persona fisica.
    Successivamente è stato dichiarato il fallimento della Ditta Individuale e il Curatore Fallimentare ha depositato atto di subentro nella procedura esecutiva (dove NON c'era creditore fondiario) ai sensi dell'art. 107 co. 6 L.F.
    L'immobile è stato recentemente aggiudicato con versamento integrale del saldo prezzo e mi sto apprestando a preparare la bozza del Decreto di Trasferimento. Vi sottopongo a questo punto i seguenti quesiti:
    1) Nell'intestazione del Decreto di Trasferimento, va indicato esclusivamente il nominativo del debitore esecutato quale persona fisica con i suoi dati anagrafici o va specificato qualcosa del tipo "in proprio e quale titolare della Ditta Individuale ____"?
    2) Al Decreto di Trasferimento va a questo punto allegata anche la fattura trattandosi di una cessione effettuata per conto di una Ditta Individuale e non di una mera persona fisica? In caso affermativo si porrebbe probabilmente un problema in quanto la Partita IVA della ditta individuale era stata cessata prima del fallimento e non è stata riaperta;
    3) Al Giudice dell'Esecuzione compete anche la cancellazione della sentenza di fallimento trascritta sull'immobile oppure in questo particolare caso la stessa deve essere ordinata dal Giudice Delegato?

    Ringrazio anticipatamente per la collaborazione.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      15/06/2021 16:10

      RE: Decreto trasferimento in presenza di intervento di fallimento ex art. 107 co. 6 L.F.

      Nel rispondere alla domanda formulata va premesso che se un soggetto, titolare di partita IVA, vende un bene, per verificare se la cessione è soggetta ad IVA (a prescindere dal diverso problema relativo al se l'IVA va pagata) occorre verificare se il cespite venduto è un bene aziendale o meno, e per verificarlo occorre controllare se bene è inserito o meno nel libro degli inventari di cui all'art. 2214 c.c. o in generale nelle scritture contabili dell'imprenditore.
      Se poi si tratta di un piccolo imprenditore, che a norma dell'art. 2214 non è obbligato a tenere le scritture contabili? Occorre andare a guardare i registri IVA, oppure i registri acquisti e vendite di cui all'art. 18, comma 2.
      Ciò detto, riteniamo che gli adempimenti fiscali connessi al decreto di trasferimento debbano essere compiuti dal curatore del fallimento che ha deciso di proseguire la procedura.
      Questa conclusione si ricava, a nostro avviso, in primo luogo dall'art. 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a mente del quale gli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto costituiscono un obbligo del curatore fallimentare, il quale deve emettere la fattura entro trenta giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.
      Inoltre, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 16 maggio 2006 n. 62/E, ribadita con la risoluzione n. 102/E del 21 aprile 2009 ha ritenuto che obbligato ad emettere fattura in nome e per conto del contribuente e a versare l'IVA sia il professionista delegato delle operazioni di vendita.
      L'Agenzia delle Entrate sottolinea come, se da un lato il custode giudiziario non assume la titolarità del bene oggetto di espropriazione forzata, che va riconosciuta pur sempre in capo al debitore, quest'ultima non si delinea come una titolarità piena nel suo esercizio, in quanto priva del potere dispositivo sul bene. Ne consegue che anche la soggettività passiva d'imposta del debitore esecutato deve ritenersi in parte "limitata" sotto il profilo dei concreti adempimenti che ne discendono, in particolare con riguardo agli obblighi di fatturazione e versamento del tributo. La procedura espropriativa del resto rappresenta un momento patologico nella circolazione del bene immobile, cosicché anche sotto il profilo della tutela degli interessi dell'erario, gli obblighi di fatturazione e versamento del tributo, non solo nell'ipotesi di irreperibilità del contribuente ma, in ogni caso, devono ritenersi accentrati nella procedura stessa.
      Quanto affermato dalla risoluzione n. 158/E costituisce esplicazione di un orientamento già espresso in termini più generali dalla circolare n. 6 del 17 gennaio 1974, e dalla successiva risoluzione del 13 agosto 1974, in cui con riferimento alla figura dell'incaricato della vendita (commissionario, cancelliere, ufficiale giudiziario, istituto vendite giudiziarie) si era sottolineato come quest'ultimo ha l'obbligo di emettere la fattura con l'addebito della relativa IVA, precisandosi che l'IVA riscossa deve essere versata in tutti i casi in cui non sia possibile girare l'importo all'impresa esecutata, come ad esempio nel caso di irreperibilità di quest'ultima.
      Se così è, è evidente che nell'ipotesi di fallimento del debitore il subentro del professionista delegato non ha ragion d'essere, poiché al debitore è già subentrato il curatore, ed il fatto che al procedimento liquidatorio si dia corso in sede di esecuzione individuale non è elemento capace di spostare il principio per cui gli adempimenti fiscali connessi alla liquidazione dell'attivo gravano comunque sul curatore.
      Quanto alla intestazione del decreto di trasferimento, riteniamo che se la vendita è fuori campo IVA, l'indicazione della ditta non sarà necessaria.
      Infine, quanto all'effetto purgativo, riteniamo che la cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento debba essere ordinata dal giudice dell'esecuzione, in quanto giudice che pronuncia il decreto e che quindi ordina, con il decreto medesimo, la cancellazione delle formalità pregiudizievoli.