Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

vendita e domanda di concordato

  • Antonella Santeusanio

    Pescara
    18/12/2020 18:58

    vendita e domanda di concordato

    Quale professionista delegato di una procedura esecutiva chiedo: effettuata la vendita telematica del bene pignorato la società esecutata ha, il giorno stesso della chiusura dell'asta, depositato domanda di concordato preventivo presso la camera di commercio senza tuttavia fare comunicazione formale del deposito né al sottoscritto professionista né al G.E.
    Venuto a informalmente a conoscenza qualche giorno dopo della notizia del deposito della domanda di concordato, e verificato personalmente l'evento mediante visura, devo notiziare io il G.E.? Cosa ne sarà dell'aggiudicazione provvisoria, considerato che la procedura esecutiva con il deposito della domanda di concordato deve ritenersi sospesa? Può essere pregiudicato il terzo acquirente in buona fede?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      20/12/2020 10:38

      RE: vendita e domanda di concordato

      Nel rispondere a questo interrogativo occorre muovere dalla premessa per cui l'esigenza sottesa al conio dell'art. 168 l.fall. è quella di proteggere il patrimonio dell'imprenditore in crisi dalle iniziative esecutive e cautelari di singoli creditori, per evitare che questo venga dissipato e sottratto allo scopo di essere destinato al soddisfacimento degli interessi dell'intero ceto creditorio. Insomma: poiché il legislatore privilegia l'attuazione del concordato rispetto alla esecuzione individuale (sulla scorta della considerazione per cui il primo si risolve a vantaggio di tutti i creditori) questa deve arrestarsi per garantire che un bene inserito nella proposta concordataria non sia sottratto alle finalità del piano.
      Cristallizzando le posizioni dei creditori e mantenendo l'integrità del patrimonio, si consente quindi al debitore in crisi di predisporre stabilmente la proposta di concordato con il relativo piano e di sottoporli poi all'approvazione dei creditori e alla successiva omologazione del tribunale.
      La disposizione appena richiamata deve però fare il conto con quanto previsto dagli artt. 629 e 632 c.p.c., nonché dall'art. 187 bis disp. att. cpc.
      L'art. 629 statuisce che la rinuncia del creditore intervenuta dopo l'aggiudicazione non è suscettibile di travolgerla, sicché essa rimane ferma.
      Similmente, l'art. 632, prevede che se l'estinzione interviene dopo l'aggiudicazione quest'ultima non viene pregiudicata, ed il prezzo ricavato dalla vendita viene restituito al debitore.
      Infine, l'art. 187 bis disp. att. c.p.c. cristallizza gli effetti dell'aggiudicazione in tutte le ipotesi di estinzione (tipica o atipica) della procedura.
      È chiaro allora che si tratta di ricavare la regula iuris derivante dalla contestuale applicazione di queste norme, le quali conducono, come si vede, a soluzioni opposte.
      Invero, ove si privilegiasse la disciplina del concordato preventivo la procedura esecutiva dovrebbe essere in ogni caso travolta, indipendentemente dall'aggiudicazione, posto che gli effetti sospensivi ed interruttivi da essa prevista prescindono dalla considerazione dell'eventuale intervenuta aggiudicazione.
      Viceversa, la prevalenza delle disposizioni del codice di rito imporrebbe la salvaguardia dell'aggiudicatario.
      Prima di offrire la nostra opinione, ed al fine di meglio esplicitarne le ragioni, riteniamo che il problema vada circoscritto alle ipotesi in cui effettivamente vi sia un conflitto di interessi in gioco.
      Invero, se la proposta concordataria prevedesse di liquidare il bene sottoposto ad esecuzione, la questione controversa non avrebbe ragione di porsi poiché la tutela dell'aggiudicatario non impedirebbe il perseguimento delle finalità della proposta; al contrario, la procedura concorsuale si gioverebbe degli effetti prodotti dall'esecuzione forzata, consentendo di mettere a disposizione del ceto creditorio la somma che già si è ottenuta nell'esecuzione.
      Diverso è invece il caso in cui il piano contemplasse, ad esempio, di soddisfare i creditori con i canoni derivanti da un contratto di locazione avente ad oggetto proprio il bene frattanto aggiudicato; è evidente infatti che qui, delle due l'una: o si privilegia l'interesse all'attuazione della proposta a scapito dell'aggiudicatario, oppure si vanifica, a tutela di questi, la procedura concordataria.
      Così delineata la cornice di indagine, siamo dell'avviso che diverse ragioni impongano di mantenere ferma la posizione dell'aggiudicatario.
      In primo luogo va detto che l'art. 168 nel prevedere la sospensione (cui segue la declaratoria di l'improseguibilità in caso di omologazione dell'accordo) non ne indicano la relativa disciplina, per cui la regolamentazione della sospensione resta dettata dalle norme del codice di procedura civile, ivi compresa quella che salvaguardia l'aggiudicazione.
      In secondo luogo, riteniamo che la posizione dell'aggiudicatario meriti comunque di essere salvaguardata poiché più vulnerabile rispetto a quella del debitore, il quale se vuole porsi al riparo dagli effetti di una possibile aggiudicazione ha l'onere di attivarsi per tempo.
      In terzo luogo osserviamo che l'idea di privilegiare la procedura concordataria espone il sistema a fenomeni distorsivi posti in essere dal debitore che, proprio al fine di vanificare l'avvenuta aggiudicazione, presenti una proposta di concordato.
      Infine, ragionando in un'ottica di sistema, osserviamo che nella contrapposizione tra l'interesse dell'aggiudicatario e quello del ceto creditorio vengono in realtà a confrontarsi un interesse pubblico ed un privato. Invero, difronte alle pretese dei creditori non sta tanto (o, comunque, non solo) l'interesse dell'aggiudicatario, ma l'esigenza pubblicistica di garantire stabilità alle vendite forzate, poiché solo la stabilità delle stesse ne garantisce l'affidabilità e quindi realizza il buon funzionamento del sistema della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che maggiore è l'affidabilità della vendita esecutiva, maggiori saranno le possibilità che esse si concludano presto e bene.
      Per completezza citiamo il precedente costituito da Cass. civ. Sez. I, 28/06/2002, n. 9488, che ha sostenuto invece la prevalenza dell'effetto sospensivo sull'aggiudicazione, ma riteniamo che si tratti di un indirizzo che oggi possa essere ragionevolmente disatteso, poiché il quadro normativo di riferimento è mutato.
      Illuminante appare, al riguardo, il rilievo per cui (addirittura) "il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo" (Cass. Sez. U, 28/11/2012, n. 21110).
      Nel senso da noi indicato T. Terni, 8 maggio 2019, nonché T. Ravenna, Sent., 21/05/2019.