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Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO
Offerta per persona da nominare
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Michele Feltrin
Ceggia (VE)22/03/2024 18:13Offerta per persona da nominare
Buonasera,
vorrei porre il seguente quesito: qualora in un esperimento di vendita, partecipi un avvocato munito di procura notarile e risulti aggiudicatario per persona da nominare, la nomina, da farsi entro 3 gg, può essere comunicata dall'avvocato anche a mezzo pec o è necessario che questo si rechi presso lo studio del Delegato e lì renda la dichiarazione?
A mio avviso, avendo ricevuto all'asta la procura notarile, ritengo che la predetta comunicazione possa farsi anche a mezzo pec.
Ringrazio per l'attenzione.
Cordiali saluti.-
Zucchetti SG
23/03/2024 15:47RE: Offerta per persona da nominare
Ai sensi dell'art. 579 comma 2 c.p.c. le offerte possono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
Il comma terzo aggiunge che i procuratori legali (oggi gli avvocati, atteso che la figura del procuratore legale è stata abrogata dell'art. 3 della L. n. 27/1997) possono offrire anche per persona da nominare. La disposizione, scritta per la vendita con incanto, opera pacificamente anche nella vendita senza incanto, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 571, comma primo, c.p.c.
Se l'offerente-avvocato diviene aggiudicatario per persona da nominare "deve dichiarare in cancelleria", così recita l'art. 583 c.p.c., nei tre giorni successivi all'aggiudicazione, il nome della persona per la quale ha formulato l'offerta, depositando la relativa procura, con l'avvertenza che in difetto rimarrà obbligato in proprio.
La norma prevede dunque che la dichiarazione di nomina deve essere ricevuta dal cancelliere, e non può essergli semplicemente trasmessa. Di questa voluntas legis sarebbe testimone lo stesso art. 591-bis, comma 2 n. 5 c.p.c., che in caso di delega attribuisce al professionista delegato il compito di ricevere o autenticare le dichiarazioni di nomina".
Il legislatore dunque è chiaro nel precisare che la electio domini debba essere resa dinanzi al cancelliere o al professionista delegato, essendo a tal fine insufficiente un mera comunicazione inoltrata alla cancelleria o al delegato via pec.
Questa comunicazione a nostro avviso non sarebbe sufficiente neppure nel caso in cui si trasmettesse, in allegato alla pec, la dichiarazione di nomina resa dianzi ad un notaio, poiché in questo caso oggetto di trasmissione sarebbe comunque la copia, informatica, di un documento analogico.-
Michele Feltrin
Ceggia (VE)28/03/2024 16:50RE: RE: Offerta per persona da nominare
Ringrazio della risposta.
Amplio l'argomento.
L'avvocato, offerente per persona da nominare, depositerà l'offerta in cui si dichiarerà offerente per persona da nominare.
Successivamente entro i 3 giorni si presenterà presso il Delegato munito della procura speciale e provvederà a rendere la dichiarazione di nomina dell'effettivo aggiudicatario.
E' corretto l'assunto?
E' necessario che la procura speciale sia inserita anche nell'offerta? A mio avviso non è necessario posto che egli presenta una offerta per persona da nominare e solo dopo farà la nomina, altrimenti inserendo direttamente la procura speciale nell'offerta si avrebbe già contezza della persona da nominare.
Questo mi sembra sufficientemente chiaro anche dall'ordinanza di vendita, la quale stabilisce: "nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta criptata o analogica e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al professionista delegato, nei tre giorni successivi alla vendita, il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa;"
Ultima domanda: i tre giorni per eseguire la nomina devono calcolarsi dalla data della vendita o sono lavorativi? Esempio: se l'esperimento di vendita si svolgesse di venerdì, il termine per la nomina scadrà il lunedì successivo? A mio avviso sì.
Ringrazio dell'attenzione.
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Zucchetti SG
28/03/2024 17:57RE: RE: RE: Offerta per persona da nominare
Condividiamo tutte le prospettazioni formulate. Evidenziamo, per completezza, solo due aspetti critici.
Il primo attiene alla data della procura, a proposito della quale non vi sono unanimità di consensi, essendo discusso se essa debba essere rilasciata prima della presentazione dell'offerta o se possa intervenire anche prima dell'aggiudicazione o anche dopo, purché chiaramente prima della scadenza del termine dei tre giorni fissato dall'art. 583 c.p.c. L'art. 583, nel prevedere che l'offerente deve dichiarare nei tre giorni il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta sembrerebbe presupporre un mandato precedentemente conferito. La prassi tuttavia ritiene valide anche procure successive, le quali potrebbero validamente sanare l'operato del falsus procurator ex art. 1399 c.c.
Il secondo attiene alla veste formale della procura.
È noto che la procura è il negozio unilaterale meditante il quale un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo. Essa, a mente dell'art. 1392 c.c., deve rivestire la medesima forma prevista per il contratto che il rappresentante è incaricato di concludere.
Taluna dottrina ed una risalente giurisprudenza (Cass., sez. III, 20 febbraio 1963, n. 499) ha ritenuto che per il conferimento della procura speciale è sufficiente l'atto scritto.
Al contrario, la tesi che ritiene necessario l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata fa riferimento all'art. 591-bis comma 2 n. 5 c.p.c., a mente del quale nelle ipotesi di offerta per persona da nominare il professionista delegato deve "ricevere o autenticare le dichiarazioni di nomina di cui all'art. 583 c.p.c.", dal che si ricaverebbe il precipitato per cui se nell'offerta per persona da nominare la electio domini deve avvenire quantomeno nella forma dell'atto pubblico, anche nell'offerta a mezzo di procuratore speciale deve essere rispettata la medesima veste.
Questo assunto troverebbe conferma nel d.m. giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, "Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile", il quale prevede che "Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine".
Altra questione attiene al se la sottoscrizione della scrittura privata possa essere autenticata dal difensore. Tale possibilità va tuttavia esclusa in ragione del fatto che la presentazione dell'offerta di acquisto non è attività processuale, bensì attività negoziale che produce effetti processuali (sulla natura dell'offerta quale atto negoziale cfr Cass., sez. I, 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass., sez. III, 2 aprile 2014, n. 7708).-
Michele Feltrin
Ceggia (VE)28/03/2024 18:53RE: RE: RE: RE: Offerta per persona da nominare
Grazie della solerte risposta.
Quindi, a vostro avviso, con riferimento a questo estratto "se nell'offerta per persona da nominare la electio domini deve avvenire quantomeno nella forma dell'atto pubblico, anche nell'offerta a mezzo di procuratore speciale deve essere rispettata la medesima veste", è necessario che anche l'offerta abbia la forma di un atto pubblico notarile o di altro pubblico ufficiale?
Nell'ordinanza di vendita non si dice nulla al riguardo della forma dell'offerta, se non che deve essere redatta per iscritto e contenente gli elementi indispensabili alla sua validità. Si dice solo della procura speciale notarile.
Quanto alla decorrenza dei 3 giorni mi pare di capire che condividiate che se l'asta viene svolta di venerdì, il termine per la nomina scade il lunedì successivo.
Grazie.-
Zucchetti SG
29/03/2024 12:15RE: RE: RE: RE: RE: Offerta per persona da nominare
Rispondiamo volentieri alla richiesta di ulteriori precisazioni.
Poiché l'offerta per persona da nominare è una offerta in cui l'offerente si riserva il diritto potestativo di sostituire a sé un terzo nel termine di tre giorni, decorsi inutilmente i quali resta aggiudicatario in proprio. È chiaro dunque che la sua offerta non deve assumere alcuna forma particolare, la quale è richiesta solo per la procura.
Infine, quanto al termine entro cui deve avvenire la electio domini, condividiamo l'idea per cui se l'aggiudicazione cade di venerdì, esso scadrà il lunedì.-
Michele Feltrin
Ceggia (VE)05/04/2024 16:55RE: RE: RE: RE: RE: RE: Offerta per persona da nominare
L'aggiudicatario per persona da nominare ha depositato in tempo utile la procura speciale notarile autentica.
Ho pertanto redatto il verbale di nomina ex art. 583 cpc che depositerò nel fascicolo telematico della procedura, sottoscritto dalle parti.
Ai fini della autenticità del predetto verbale è necessario munirlo di data certa (ad. esempio apponendo una marca da bollo)?
Avvenuta la nomina, sarebbe opportuno che redigessi un verbale in cui dare atto che vista la procura l'aggiudicatario definitivo è il signor Tizio? O è un qualcosa in più essendoci già stato la sostituzione all'aggiudicatario per persona da nominare?
Ringrazio per l'attenzione.
Cordiali saluti.
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Zucchetti SG
06/04/2024 11:47RE: Offerta per persona da nominare
Il verbale, da redigersi a cura del delegato, in cui si da atto dell'avvenuta nomina è necessario, sulla base delle norme che abbiamo in precedenza richiamato. Non è necessario munirlo di data certa, poiché la certezza della data è conferita dalla datazione fatta dallo stesso professionista delegato, che agisce in questa sede quale pubblico ufficiale.
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