Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO

Esecuzione immobiliare

  • Silvia Fiorio

    Zevio (VR)
    26/10/2015 15:08

    Esecuzione immobiliare

    Buongiorno,
    vorrei sottoporvi una questione che mi trovo a dover risolvere in una procedura fallimentare.
    Un immobile, con le autorizzazioni necessarie, non viene acquisito all'attivo fallimentare di una società immobiliare in fallimento, in quanto problematico e gravato da un mutuo fondiario e pertanto sull'immobile non viene trascritta la sentenza di fallimento della società proprietaria.
    L'istituto di credito con garanzia fondiaria inizia autonomamente una procedura esecutiva immobiliare ed il bene viene venduto. Il professionista delegato chiede ora al fallimento l'emissione della fattura relativa alla vendita con dichiarazione del regime fiscale da applicare alla stessa. Rispondo che l'immobile non è mai stato di proprietà del fallimento e che, non essendo stato acquisito, rimane di proprietà della società in bonis, che pertanto dovrebbe emettere la fattura e le dichiarazioni richieste. In realtà la società ed il fallimento hanno la medesima partita IVA.
    Riuscite a fornirmi un Vs parere al fine di poter indicare quale soggetto deve emettere la fattura e dichiarare il regime fiscale, considerando che il fallimento non ha mai voluto e continua a non voler essere coinvolto dalle problematiche di questo immobile?
    Grazie
    Avv. Crema
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      15/11/2015 17:25

      RE: Esecuzione immobiliare

      Partiamo dalla condivisibile premessa che, poichè l'immobile non è mai stato acquisito al fallimento (e quindi, fra l'altro, non compreso nell'inventario), la procedura debba rimanere estranea alle vicende dello stesso; in altre parole, ogni eventuale onere che derivi da esso, anche tributario, non dovrà incidere sulla massa dei creditori.


      Vero è, peraltro, che l'immobile era e continua a essere un bene della società ora fallita, che è tutt'ora titolare di partita IVA, e quindi al momento della cessione la società dovrà rispettare gli adempimenti stabiliti dalle norme su tale imposta; ciò, confermando comunque il principio che se da tali adempimenti deriveranno oneri finanziari, degli stessi non potrà farsi carico la procedura.

      Tutto ciò premesso, riteniamo che la società (e non il Curatore) debba emettere la fattura, applicando le regole ordinarie: IVA, esenzione, reverse charge.

      Il professionista delegato incasserà l'eventuale IVA dall'acquirente e ne effettuerà il versamento, a meno che non si ritenga che nel caso di procedure concorsuali l'interesse dell'Erario, in nome del quale la Circolare 62/2006 pone l'obbligo di versamento in capo allo stesso, sia superato dall'interesse della massa dei creditori e quindi il professionista debba rimetterne l'importo al Curatore per gli adempimenti ordinari, tesi che peraltro non ci sentiamo di condividere.

      Il Curatore annoterà la fattura sui libri IVA (eventualmente su un sezionale specifico) e la includerà nella dichiarazione annuale, ma la procedura non subirà alcuna conseguenza finanziaria perchè l'imposta, se dovuta, sarà stata versata dal professionista delegato quale vicario della società fallita, e quindi al di fuori di ogni procedura o formalità endoconcorsuale. Ciò, a meno che non si sposi la tesi in base alla quale nel caso di fallimento il delegato consegna al Curatore l'importo dell'IVA, che quest'ultimo potrebbe non dover versare, se esiste un credito IVA che lo compensi.


      Estremamente delicata, e riteniamo comunque che si tratti di fattispecie estremamente rara, è la questione di chi debba esercitare l'opzione per l'eventuale assoggettamento a IVA di una cessione altrimenti esente.

      Dato che le conseguenze dell'emissione di una fattura esente, in tema di detrazione dell'IVA sugli acquisti ed eventuale recupero del pro-rata, ricadono sull'esecutato, in una esecuzione "ordinaria" la dottrina è unanime nel riconoscere all'esecutato stesso il diritto di esercitare l'opzione per l'imponibilità e, in caso di sua irreperibilità o mancata comunicazione della sua scelta, il delegato emetterà una fattura esente, non essendo legittimato ad avvalersi di una facoltà che, appunto, non spetta a lui ma all'esecutato.

      Nel caso qui proposto non possiamo che evidenziare le due possibilità alternative, senza potere, per carenza di riferimenti normativi o di prassi, propendere per l'una o per l'altra:

      - siccome si tratta di un bene non facente parte dell'attivo fallimentare, il diritto di opzione per l'imponibilità può essere esercitato solo dal fallito, non avendo il Curatore alcuna possibilità giuridica di imporglielo

      - siccome le conseguenze di tale mancato esercizio dell'opzione ricadono sulla massa dei creditori, tale diritto deve comunque intendersi spettante al Curatore ovvero, seguendo un percorso forse meglio supportato dalla norma, il fallito ha il dovere di istruire il delegato alla vendita affinchè eserciti l'opzione, perché in caso contrario il suo comportamento avrebbe l'effetto di diminuire l'attivo disponibile per i creditori, conseguenza che potrebbe forse addirittura essere considerata distruzione o dissipazione di attivo fallimentare (cfr. art. 216 l.fall.).