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Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO
esecuzione immobiliare-fallimento- reverse charge
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Gianni Bazzurro
GENOVA02/07/2021 13:14esecuzione immobiliare-fallimento- reverse charge
buongiorno, ecco la richiesta di delucidazioni:
srl fallita ha proprietà ufficio già oggetto di esecuzione immobiliare.
L'ufficio è stato aggiudicato ad una srl, in sede di liquidazione delle imposte relativamente al decreto di trasferimento si può applicare il reverse charge ?
grazie-
Gianni Bazzurro
GENOVA02/07/2021 13:32RE: esecuzione immobiliare-fallimento- reverse charge
sarebbe mia intenzione procedere cosi:
applicare il reverse charge l'aggiudicatario è una srl ed il bene è strumentale per natura (sono decorsi anche i 5 anni) , imposta registro fissa (€ 200) imposta ipotecaria 3% imposta catastale 1% è corretto ?
grazie
gb -
Zucchetti SG
05/07/2021 15:31RE: esecuzione immobiliare-fallimento- reverse charge
Le cessioni di fabbricati abitativi e strumentali poste in essere dalle imprese possono, in presenza di determinati requisiti, essere assoggettate ad Iva con il regime dell'inversione contabile. La riscrittura della lett. a-bis) contenuta nell'articolo 17 comma 6 del D.P.R. 633/1972 consente l'applicazione del meccanismo del " reverse charge" a tutte le cessioni di fabbricati abitativi e strumentali che risultano imponibili ai fini Iva, per effetto dell'esercizio dell'apposita opzione nel decreto di trasferimento. In particolare, la nuova formulazione dell'articolo 17, comma 6, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972, prevede l'applicazione dell'inversione contabile: "alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione".
Con riguardo ai soggetti che possono applicarlo, è da precisare che il cessionario dovrà essere un soggetto passivo Iva stabilito in Italia.
Con riferimento alla natura delle cessioni, rientrano nell'ambito applicativo del "reverse charge", oltre alle cessioni dei fabbricati strumentali, già interessati dalla precedente previsione, anche quelle riguardanti i fabbricati abitativi, chiaramente nei casi in cui tali cessioni rientrino nel campo di applicazione dell'Iva e non dell'esenzione (Circolare n. 22 del 2013)
È opportuno ricordare che non sono soggette al regime di inversione contabile le cessioni di immobili, abitativi e strumentali, poste in essere dalle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori né gli immobili non ultimati.
Ciò premesso, osserviamo che la soluzione prospettata ci appare corretta, per cui si applicherà una imposta di registro in misura fissa pari ad €. 200, una imposta catastale pari al 3% ed una imposta ipotecaria dell'1%, con l'avvertenza che per queste imposte è dovuto un importo minimo di €. 200 ciascuna.-
Gianni Bazzurro
GENOVA21/11/2022 09:39RE: RE: esecuzione immobiliare-fallimento- reverse charge
Buongiorno,
chiedo relativamente all'intervento del 05/07/2021 ore 15,31 rettifica o conferma ?
imposta catastale 1% ;
imposta ipotecaria 2%;
imposta di registro € 200.
Ringrazio per la precisazione.
Cordialità
Gianni Bazzurro
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Zucchetti SG
23/11/2022 06:51RE: RE: RE: esecuzione immobiliare-fallimento- reverse charge
Nel caso prospettato, come detto nella precedente risposta, avremo:
imposta di registro di €. 200,00 (sensi 40, comma 1 TUR della nota all'art. 1 della tariffa)
imposta ipotecaria del 3% (con un minimo di 200), ai sensi dell'art. 1-bis della tariffa allegata al d.lgs 347/1990 (se si fosse trattato di un trasferimento soggetto ad iva ma diverso da quelli di cui all' art. 10, comma primo, n. 8-ter d.P.R. 633/1972, si avrebbe una imposta ipotecaria nella misura fissa di €. 200,00 a mente della nota all'art. 1 della tariffa allegata al d.lgs 347/1990)
una imposta catastale proporzionaledell'1% (con un minimo di 200 euro) ai sensi dell'art. 10, comma 1 del citato d.lgs 347/1990
Bollo: 230
tassa ipotecaria 35, tassa catastale 55 (ai sensi dell'art. 19 d.lgs 347/1990 e dei punti 1.1 ed 1.2 della tabella relativa).
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