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Forum ESECUZIONI - INTERFERENZE TRA ESECUZIONE E FALLIMENTO
mancato rinnovo della ipoteca
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Elena Pompeo
Salerno12/05/2020 10:54mancato rinnovo della ipoteca
salve. in una procedura esecutiva con iscrizione ipotecaria del 15 ottobre 1999 il bene è stato venduto ed il prezzo saldato il 8 marzo 2019 ma a causa di una opposizione il decreto di trasferimento non è stato ancora formalizzato. nel 2020 la società esecutata è fallita. il creditore che non ha rinnovato l'iscrizione ipotecaria nel ventennio va ammesso in chirografo nella procedura fallimentare oppure non vi era tenuto visto che il prezzo è stato saldato prima del ventennio?
grazie-
Zucchetti SG
16/05/2020 08:12RE: mancato rinnovo della ipoteca
A nostro avviso il creditore ipotecario nel caso prospettato dalla domanda deve essere ammesso al passivo al chirografo.
Per comprendere le ragioni di questa affermazione occorre svolgere alcune premesse.
l'art. 2847 c.c. prevede che l'iscrizione dell'ipoteca, effettuata ai sensi dell'art. 2808 c.c., "conserva il suo effetto" per la durata di venti anni e se non è rinnovata prima della scadenza del ventennio "l'effetto cessa".
La lettera della legge rende evidente che questo termine è volto a disciplinare i soli effetti dell'iscrizione ipotecaria, vale a dire gli effetti della pubblicità: esso pertanto non riguarda né il diritto di credito, né la garanzia ipotecaria intesa come diritto nascente dal titolo ipotecario; nemmeno riguarda (il diritto al) l'iscrizione ipotecaria, in sé quale elemento costitutivo dell'ipoteca (cfr. Cass. n. 7570/11; Cass. n. 1505/94 e Cass. n. 1586/02), se non nel senso che il suo inutile decorso fa estinguere l'ipoteca cui una determinata iscrizione ha dato vita.
La giurisprudenza ha infatti escluso che l'efficacia per vent'anni dell'iscrizione ipotecaria impedisca il decorso del termine di prescrizione del diritto di credito (cfr. Cass. n. 1586/02 cit.) e che la mancata rinnovazione estingua definitivamente il diritto dipendente dal titolo ipotecario ed impedisca quindi una nuova iscrizione ipotecaria, dato che questa può essere effettuata anche dopo il ventennio ai sensi dell'art. 2848 c.c. e con gli effetti previsti da tale norma (dovendo intendersi il disposto dell'art. 2878 c.c., n. 2 come riferito all'ipoteca costituita con una determinata iscrizione, per cui quando questa cade viene meno anche l'ipoteca cui essa ha dato vita; fatta sempre salva la reiscrizione ex art. 2848 c.c. Così Cass. 7498/2012).
La giurisprudenza ha altresì escluso che la mancata rinnovazione sia equiparabile alla cancellazione, trattandosi di fatti diversi che spiegano effetti distinti, in quanto mentre la cancellazione della iscrizione toglie valore a quest'ultima, tal che non si può procedere ad una nuova iscrizione, la mancata rinnovazione nel ventennio produce effetti più limitati, perché se il titolo ipotecario sussiste, nonostante la sopravvenuta inefficacia dell'iscrizione, si può procedere ad una nuova iscrizione (cfr. Cass. n. 1505/94 cit.).
Ne segue che il termine ventennale dell'art. 2847 c.c. è un termine che regola l'efficacia dell'iscrizione ipotecaria non tanto e non solo nei rapporti tra il creditore ipotecario ed il debitore originario, ma soprattutto nei rapporti tra il primo e gli altri creditori e gli aventi causa dal debitore originario: il suo decorso, lasciando intatto il diritto di credito come assistito dal titolo ipotecario, comporta la postergazione del creditore ipotecario, che intenda continuare ad avvalersi della garanzia, ai creditori iscritti prima della nuova iscrizione (art. 2848 c.p.c., comma 1); esso però estingue il diritto dipendente dal titolo ipotecario rispetto ai terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo (art. 2848 c.p.c., comma 2). La rinnovazione, che è cosa diversa dalla nuova iscrizione, non comporta esercizio di un diritto, ma proroga ex lege gli effetti dell'iscrizione originaria, tanto è vero che può essere eseguita anche presentando soltanto la nota precedente, senza presentare il titolo (arg. ex art. 2850 c.c., comma 2). Essa quindi opera sul piano della pubblicità immobiliare e serve per far conoscere la situazione di libertà o meno di un fondo a colui che consulta i registri immobiliari senza costringerlo ad una consultazione senza limiti di tempo (Cass. 7498/2012, cit.).
Inoltre, dal momento che la prescrizione è istituto collegato all'esercizio di un diritto, esso non si applica al termine dell'art.2847 c.c., e conseguentemente non si applicano nemmeno le norme in tema di interruzione della prescrizione, ed in particolare quella dell'art. 2943 c.c..
Tuttavia la giurisprudenza si è posta il problema di verificare se l'esercizio dell'azione esecutiva con il pignoramento ovvero con l'intervento in un processo esecutivo intrapreso da altri contro lo stesso debitore potessero comunque considerarsi atti equipollenti alla rinnovazione ex art. 2847 c.c., o comunque tali che il loro compimento impedisca la cessazione degli effetti dell'iscrizione ipotecaria prevista da questa norma, sospendendo il decorso del ventennio di legge.
A questo interrogativo la giurisprudenza (Cass. 7498/2012, cit. e Cass. 3401/2017) ha dato risposta negativa.
Si è infatti osservato che agendo o intervenendo in sede esecutiva il creditore fa valere il suo diritto di credito nei confronti del debitore o del terzo assoggettato all'esecuzione e si avvale della garanzia ipotecaria nei limiti in cui agisce nei confronti di quest'ultimo ex art. 602 e seg. c.p.c. o nei limiti in cui è onerato di sottoporre a pignoramento gli immobili ipotecati ex art. 2911 c.c.; pertanto, quando è il creditore pignorante, in forza della garanzia reale, esercita il diritto di espropriare i beni ex art. 2808 c.c., comma 1; quando, invece, interviene in procedure da altri intraprese, se è ipotecario può intervenire anche in mancanza di titolo esecutivo ex art. 499 c.p.c.. Tuttavia, la ragione di privilegio acquista il rilievo che le è proprio, non tanto nei rapporti tra creditore e debitore, quanto nei rapporti tra creditori concorrenti, vale a dire in sede di distribuzione del ricavato; soltanto, in questa sede, infatti, al momento della redazione del progetto di graduazione e/o di distribuzione ex art. 596 c.p.c. e art. 179 disp. att. c.p.c., rileva il diritto del creditore "di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione" ex art. 2808 c.c., commi 1 e 2. Quindi, per pervenire all'esito fisiologico della distribuzione del ricavato è necessario che il presupposto della partecipazione al concorso con la preferenza derivante dalla prelazione ipotecaria, vale a dire la permanenza degli effetti dell'iscrizione ipotecaria, si mantenga fino al momento in cui al bene pignorato non si sostituisca definitivamente il prezzo ricavato dall'espropriazione, cosa che accade soltanto con l'emissione del decreto di trasferimento ed è pertanto alla data di questa emissione che l'iscrizione ipotecaria non deve avere superato il ventennio ex art. 2847 c.c. (cfr. Cass. n. 7570/11, in motivazione), poiché fino a quel momento l'iniziativa dei creditori su quel bene è ancora possibile.
Questa conclusione, si è aggiunto, trova riscontro normativo nell'art. 586 c.p.c., (che prescrive che con il decreto il giudice ordina la cancellazione, tra l'altro, delle iscrizioni ipotecarie), e nell'art. 2878 n. 7 c.c. (che stabilisce che l'ipoteca si estingue con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche).
Diverso è il caso in cui, dichiarato il fallimento del debitore, l'iscrizione perdesse efficacia dopo l'approvazione dello stato passivo.
In questo caso, infatti la garanzia il diritto di concorrere al riparto in via ipotecaria permarrebbe.
Infatti, posto che il decreto di approvazione dello stato passivo, di cui all'art. 96 l.fall., se non impugnato, preclude ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione, la sua intangibilità non ammette il riesame del credito da parte del giudice delegato in sede di finale distribuzione, mediante degradazione a chirografo, di un credito già ammesso in via ipotecaria; ne consegue che nemmeno il mancato rinnovo dell'iscrizione ipotecaria alla scadenza del ventennio dal compimento della prima formalità pubblicitaria, attenendo al solo profilo dell'efficacia e perciò non estinguendo né il titolo ipotecario, né il diritto di credito garantito, costituisce ragione per la degradazione, in quanto in materia non opera l'istituto della prescrizione, e dunque dell'ipotizzabilità della interruzione, con riguardo all'apertura del fallimento, essendo invece sufficiente, perché la garanzia giovi al creditore, che questi abbia richiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo del proprio credito, senza che, alla data della domanda, l'iscrizione stessa abbia superato il ventennio, permanendo tale efficacia per tutto il corso della procedura; in questo modo l'istituto si adatta alla sistematica concorsuale, nella quale il creditore, depositata la domanda, consuma il suo potere processuale né ha più il potere o l'onere di intervenire sul diritto d'ipoteca, che cessa di essere nella sua disponibilità una volta ammesso, a differenza di quanto accade nell'esecuzione singolare, in cui l'iscrizione non deve aver superato il ventennio alla data della vendita forzata, che concreta l'espropriazione che il creditore ha diritto di chiedere, mentre nella procedura concorsuale la vendita è disposta su iniziativa del curatore (Cass. 7570/2011).-
Massimo Marchetta
ROMA17/05/2020 13:27RE: RE: mancato rinnovo della ipoteca
Buongiorno a tutti.
MI ricollego a quanto esposto nella parte finale del precedente intervento in cui si dice: "Diverso è il caso in cui, dichiarato il fallimento del debitore, l'iscrizione perdesse efficacia dopo l'approvazione dello stato passivo. In questo caso, infatti la garanzia il diritto di concorrere al riparto in via ipotecaria permarrebbe".
Condivido tale conclusione e sollecito una riflessione sulla quale mi piacerebbe avere un confronto con i partecipanti a questo Forum.
Si supponga che:
1) un Istituto Bancario, in pendenza di fallimento, decida di proseguire (in deroga alle previsioni di cui all'art. 51 l.f.) la procedura esecutiva immobiliare incardinata in data antecedente la dichiarazione di fallimento dello stesso debitore;
2) in conseguenza del mancato rinnovo dell'ipoteca nel termine del ventennio, l'iscrizione perda efficacia in data successiva all'approvazione dello stato passivo, dichiarato esecutivo nella procedura fallimentare che vede l'ammissione del credito della Banca con privilegio ipotecario.
Ritengo che, sulla base di tali premesse, la Banca non abbia più titolo:
1) per richiedere l'attribuzione delle somme ai sensi dell'art. 41 T.U.B., ricavate dalla liquidazione del cespite gravato da ipoteca nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare;
2) per portare avanti l'esecuzione immobiliare, in deroga a quanto previsto dall'art. 51 l.f. (condizione assorbente anche del precedente punto).
Un cordiale saluto.
Massimo Marchetta
Roma-
Zucchetti SG
21/05/2020 06:09RE: RE: RE: mancato rinnovo della ipoteca
Comprendiamo le ragioni sottese al ragionamento svolto, che proviamo ad interpretare. Se la garanzia ipotecaria è elemento costitutivo, ex art. 38 TUB della natura fondiaria del credito, e dunque presupposto per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 41 TUB, venuta meno la stessa la procedura dovrebbe essere dichiarata improseguibile.
Non riteniamo tuttavia che il venir meno dell'iscrizione ipotecaria possa determinare queste conseguenze.
Ciò per due ordini di ragioni.
La prima, è che il privilegio processuale riconosciuto al creditore fondiario ha la funzione di assicurargli quanto ricaverebbe in sede di distribuzione dell'attivo fallimentare, tanto è vero che il presupposto per l'attribuzione provvisoria nell'ambito della esecuzione individuale è la rituale insinuazione al passivo del fallimento.
Intervenuta l'ammissione, il suo diritto si cristallizza, e quindi non avrebbe senso (poiché contrario alla funzione assicurata dall'art. 41 TUB) non riconoscergli quanto gli è stato già riconosciuto dal giudice delegato, naturaliter deputato all'ammissione, qualificazione e graduazione dei crediti della massa, tanto è vero che il giudice dell'esecuzione deve "limitarsi a verificare se esistano provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che abbiano - direttamente o indirettamente - operato l'accertamento, la quantificazione e la graduazione del credito posto in esecuzione (nonché di quelli eventualmente maturati in prededuzione nell'ambito della procedura fallimentare, purché già accertati, liquidati e graduati dagli organi competenti con prevalenza su di esso) e conformare ai suddetti provvedimenti la distribuzione provvisoria in favore del creditore fondiario delle somme ricavate dalla vendita, senza in alcun caso sovrapporre le sue valutazioni a quelle degli organi fallimentari, cui spettano i relativi poteri"( Cass., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23482).
La seconda ragione risiede nel fatto che, a bene vedere, il decorso del ventennio non estingue il credito, né la garanzia ipotecaria, tanto è vero che il creditore può procedere a nuova iscrizione, salvo subire l'opponibilità delle iscrizioni e trascrizioni medio tempore intervenute.
Come abbiamo detto nella precedente risposta, infatti, la durata temporale dell'iscrizione ipotecaria, prevista dall'art. 2847 c.c., risponde ad una logica di efficienza del sistema della pubblicità immobiliare, posto che una durata indefinita dell'iscrizione ne pregiudicherebbe il buon funzionamento. Essa discende dall'esigenza di limitare nel tempo tanto la scissione tra titolarità e godimento del bene, quanto l'esistenza di vincoli reali sugli immobili, assicurando ai terzi, che svolgano accertamenti ipotecari, l'assenza di prelazioni iscritte anteriormente al ventennio. Si tratta, si dice, di un termine apposto all'efficacia dell'iscrizione e non al diritto di ipoteca, che in quanto tale mantiene la sua efficacia: lo dimostra il fatto per cui se anche viene cancellata l'iscrizione, l'eventuale permanenza di effetti del titolo ipotecario permette al creditore di reiscrivere l'ipoteca (che pertanto, in tal senso, ha durata indeterminata, estinguendosi solo con il credito garantito) ai sensi dell'art. 2848 c.c.. Questi principi sono condivisi dalla giurisprudenza, la quale ha ritenuto che "In tema di iscrizione ipotecaria, la previsione della sua durata ventennale - stabilita dall'art. 2847 cod. civ. a seguito della formalità adempiuta ai sensi dell'art.2808 cod. civ. con riguardo all'iscrizione nei registri immobiliari - attiene solo al profilo dell'efficacia, implicando che l'omesso rinnovo della predetta iscrizione nel ventennio non estingue nè il titolo ipotecario, nè il diritto di credito garantito, ben potendo infatti lo stesso creditore, ex art. 2848 cod. civ., procedere a nuova iscrizione, sulla base del medesimo titolo e sia pur con il solo limite della presa di grado dal successivo adempimento e senza pregiudizio delle ragioni dei terzi acquirenti di trascrizione anteriore". (Cass. Sez. I, 1 aprile 2011, n. 7570).-
Massimo Marchetta
ROMA21/05/2020 16:38RE: RE: RE: RE: mancato rinnovo della ipoteca
Vi ringrazio per l'approfondimento.
Un cordiale saluto.
Massimo Marchetta-
Zucchetti SG
28/05/2020 11:54RE: RE: RE: RE: RE: mancato rinnovo della ipoteca
Grazie a Lei!
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Santina Meli
siracusa13/11/2024 00:10RE: RE: RE: RE: mancato rinnovo della ipoteca
Buonasera, sto esaminando una domanda di ammissione al passivo in una liquidazione giudiziale di un creditore che ha chiesto l'ammissione del credito al privilegio fondiario ipotecario. Il fallito è l'acquirente del bene su cui era stata iscritta ipoteca tant'è che il ricorrente ha pure azionato procedura esecutiva contro il terzo proprietario che appunto è fallito. L'ipoteca iscritta sull'immobile contro il debitore originario e' del 2002 per cui essendo decorsi 20 anni in assenza di rinnovazione sarebbe ormai cartolare. Tuttavia essendo stato venduto il bene al fallito nel 2013 dovrebbe applicarsi l'art 2880 in relazione alla prescrizione dell' ipoteca sul bene acquistato da terzi e quindi devo considerare ancora efficace l' ipoteca non essendo ancora decorsi 20 anni dall'atto di acquisto da parte del terzo ora fallito. E' corretto? Grazie -
Zucchetti SG
14/11/2024 10:01RE: RE: RE: RE: RE: mancato rinnovo della ipoteca
Conviene partire dal dato normativo, e ricordare che a mente dell'art. 2847 c.c. "L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine".
A sua volta l'art. 2880 c.c. prescrive che "Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito, col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione ed interruzione".
Le due disposizioni hanno un ambito di applicazione diverso: invero, mentre la prima stabilisce una durata ventennale della iscrizione ipotecaria, prescrivendo per il creditore ipotecario l'onere di rinnovarla prima della scadenza del termine, la seconda prevede che, a prescindere dalla rinnovazione, se il bene viene alienato a terzi successivamente alla iscrizione, l'ipoteca si estingue se decorrono venti anni dalla data di trascrizione del titolo; ciò al fine di evitare che l'acquirente resti esposto a tempo indeterminato alle conseguenze dell'iscrizione gravante sul bene acquistato.
La previsione dell'art. 2880 costituisce una deroga alla regola generale della imprescrittibilità dell'ipoteca, (in forza della quale per assicurare la sua funzione di garanzia l'ipoteca esiste fino a quando sia in vita il credito garantito). Essa riconosce una posizione di vantaggio al terzo acquirente di un bene ipotecato, rispondendo alla esigenza di favorire la circolazione dei beni gravati da ipoteca.
Dunque, indipendentemente dalla eventuale rinnovazione, se il bene viene alienato a terzi, il creditore titolare di ipoteca se vuole evitare la prescrizione della garanzia ipotecaria deve procedere alla rinnovazione della iscrizione entro i 20 anni, ma deve altresì agire esecutivamente contro il terzo acquirente entro 20 anni dalla trascrizione del titolo di acquisto in favore di costui.
Nel caso prospettato è evidente che la previsione di cui all'art. 2847 non è stata rispettata, con la conseguenza che la prelazione ipotecaria non può essere riconosciuta perché, pur non essendo ancora decorso il ventennio dalla trascrizione dell'acquisto, l'efficacia della iscrizione è venuta meno per scadenza del termine di cui all'art. 2847 c.c.
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