Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

art 208 comma 3 ccii

  • Gian Piero Bellinato

    Forli (FC)
    13/11/2025 16:49

    art 208 comma 3 ccii

    buongiorno,
    una domanda ultra tardiva di ammissione allo SP di una LG è stata dichiarata inammissibile dal GD ai sensi dell'art 208 comma 3 ccii;
    si chiede, gentilmente, se la successiva comunicazione di dichiarata inammissibilità vada eseguita soltanto nei confronti del creditore non ammesso, al fine di consentirgli eventuale reclamo, oppure comunicata anche a tutti i creditori già ammessi allo s.p. (ai quali, per altro, era stato comunicato anche il precedente progetto di sp).
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/11/2025 19:37

      RE: art 208 comma 3 ccii

      Se il provvedimento di inammissibilità è stato emesso fuori udienza ai sensi dell'ultima parte del comma 3 dell'art. 208 CCI per manifesta inammissibilità, il relativo decreto è impugnabile a norma dell'art. 124, per cui la comunicazione va fatta al solo creditore interessato, per consentirgli detto reclamo.
      Se invece, come è probabile, la dichiarazione di inammissibilità è stata emessa nell'ambito del procedimento di accertamento dei crediti (fissazione di udienza a seguito di trasmissione della domanda super tardiva, predisposizione progetto di stato passivo da parte del curatore e decisione del giudice) si applicano le norme della verifica dei crediti contenute negli artt. da 201 a 207, come espressamente statuito alla fine del comma 2 dell'art. 208. Disposizione questa riguardante le domande tardive, ma applicabile anche alle c.d. super tardive, che sono anch'esse domande tardive, per le quali vige la particolare disciplina di cui al comma 3 dell'art. 208 al fine di vagliarne l'ammissibilità, ma per il resto sono rette dalle stesse regole della altre domande tardive.
      Zucchetti SG srl