Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Scioglimento per atto di Autorita' ai sensi art. 2545 sepètiesdecies: formazione dello stato passivo , deposito in cance...

  • Rosamaria D'Amore

    Nocera Inferiore (SA)
    25/03/2026 11:25

    Scioglimento per atto di Autorita' ai sensi art. 2545 sepètiesdecies: formazione dello stato passivo , deposito in cancelleria

    gentilissimi in riferimento alla procedura di Scioglimento per atto di Autorita' ai sensi art. 2545 sepètiesdecies ( cooperativa) nel quale sono stata nominata liquidatore si chiede se a seguito di formazione del stato passivo e deposito dello stesso presso la cancelleria del tribunale, ai creditori deve essere comunicato solo che il deposito è avvenuto oppure si deve allegare l'intero stato passivo. premetto che in seguito di formazione dello stato passivo a tutti i creditori è stato comunicato l'esito della loro richiesta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/03/2026 12:43

      RE: Scioglimento per atto di Autorita' ai sensi art. 2545 sepètiesdecies: formazione dello stato passivo , deposito in cancelleria

      Va premesso che la l. 17 luglio 1975, n. 400 ha unificato sotto la procedura della liquidazione coatta amministrativa tutte le ipotesi di liquidazione successiva a scioglimento per atto dell'autorità amministrativa, compresa la liquidazione conseguente allo scioglimento coattivo di cui all'art. 2545 septiesdecies c.c. fermo restando che la liquidazione può essere omessa quando, a giudizio dell'autorità amministrativa, manchi un patrimonio da liquidare e quindi appaia inutile procedere alla liquidazione.
      Orbene, l'art. 310 CCII, riguardante la liquidazione coatta amministrativa e per quanto sopra detto applicabile alla fattispecie da lei prospettata, prevede che lo stato passivo formato dal commissario (nel caso dal liquidatore) sia depositato in cancelleria e che sia trasmesso l'elenco dei crediti ammessi o respinti solo a "coloro la cui pretesa non sia stata in tutto o in parte ammessa" a mezzo pec. Sembra di capire che a questi soggetti debba essere trasmesso l'intero elenco dei crediti ammessi o respinti, tuttavia, poiché sarebbe abbastanza inspiegabile che la comunicazione di tale elenco sia fatta ai soli creditori in tutto o in parte ammessi, è preferibile ritenere che a ciascuno di questi creditori vada trasmesso l'esito della propria domanda ai fini di una eventuale opposizione. Non avendo trovato precedenti specifici sul punto, si tratta di scegliere l'opzione preferibile perché, se si segue l'interpretazione proposta, la comunicazione da lei fatta è sufficiente, altrimenti dovrebbe essere integrata in conformità a quanto previsto dalla lettura testuale dell'art. 310.
      Zucchetti SG srl