Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE S.A.S. - IMPOSTE SOCIO FALLITO

  • Valentina Visconti

    PIACENZA
    29/06/2026 10:18

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE S.A.S. - IMPOSTE SOCIO FALLITO

    Buongiorno,
    sono il curatore della liquidazione giudiziale di una sas e del socio illimitatamente responsabile.
    Il socio a parte il reddito d'impresa (della sas ovviamente in perdita fiscale), ha soltanto redditi da fabbricato, cioè redditi immobili in locazione, i cui canoni sono percepiti dalla procedura a seguito dell'acquisizione dei suddetti beni immobili personali all'attivo della procedura.
    La procedura è stata dichiarata il 26/11/2025 e il curatore, il tempo tecnico di procedere con gli adempimenti iniziali, ha iniziato ad incassare sul conto della procedura i canoni di locazione a partire dal 01/01/2026.
    In sede di dichiarazione personale dei redditi del socio fallito, emergono debiti fiscali riferiti all'anno 2025 e debiti fiscali dovuti a titolo di acconto per l'anno 2026, calcolati appunto sui soli redditi da fabbricato.
    Il socio fallito non ha altri redditi e non dispone di un conto corrente.
    Il curatore intende non riconoscere al socio l'addebito dei debiti fiscali anno 2025 (saldo) mentre intende riconoscere in prededuzione gli acconti 2026, perché è dall'01.01.2026 che i canoni di locazione dei fabbricati sono acquisiti effettivamente dalla procedura. In sostanza gli acconti 2026 sono da intendersi crediti prededucibili di agenzia delle entrate e pertanto andrebbero versati alle scadenze ordinarie, al fine di evitare inutili sanzioni ed interessi.
    Si chiede se l'anticipazione da parte del curatore, delle somme a titolo di acconto 2026, in nome e per conto del socio fallito, che ricordiamo essere privo di conto corrente, con diritto di rimborso sull'attivo liquido della procedura (c/c) sia un metodo corretto oppure sia obbligatorio far intervenire istanza di insinuazione tardiva del credito di Agenzia delle Entrate avente la richiesta del credito come prededucibile, oltre a sanzioni ed interessi.
    Grazie per la gentile risposta.
    Saluti.

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      06/07/2026 18:41

      RE: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE S.A.S. - IMPOSTE SOCIO FALLITO

      La situazione descritta nel quesito si presenta purtroppo relativamente spesso e, come abbiamo risposto in altre occasioni su questo Forum, non esiste alcun precedente giurisprudenziale né alcun documento di prassi che la affronti.


      Esiste però, sul punto, una posizione costante della dottrina e degli ordini professionali, che si può sintetizzare come segue:

      a) con il fallimento o la liquidazione giudiziale è indubbio che debitore rimanga possessore degli immobili di sua proprietà

      b) l'art. 26 del TUIR è chiaro nello stabilire che le imposte sui redditi fondiari sono dovute dal possessore

      c) il debito per le imposte sui redditi degli immobili maturati in corso di procedura non è debito concorsuale perché sorge successivamente all'apertura della procedura, né in prededuzione perché, come detto, non sorge in capo alla procedura

      d) di conseguenza le imposte sui redditi degli immobili maturati in corso di procedura, ancorché acquisiti dalla Curatela, sono dovute dal fallito.


      Esiste una recente sentenza di merito (C.G.T. Lombardia, n. 570/2026) secondo la quale per i redditi prodotti durante la procedura e derivanti da beni inclusi nella massa, "è il curatore che ha l'obbligo di determinarli e dichiararli, come previsto dall'articolo 183 TUIR", e più avanti ribadisce che "I redditi fondiari, se percepiti dal curatore che ha il possesso di quei beni devono essere dichiarati da lui come tutti i redditi, ad eccezione di quelli personalissimi".

      In sostanza, secondo tale sentenza il fallito non parrebbe tenuto a dichiarare tali redditi, perché essi rientrano nella gestione fiscale della procedura, e concorreranno a formare l'imponibile del c.d. maxi-periodo fallimentare.

      La costruzione data dalla sentenza presenta però a nostro avviso più di una criticità, fra esse:

      - l'art. 183, comma 2, del T.U.I.R. stabilisce chiaramente che il Curatore presenta la dichiarazione relativa al "reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale", e qui non s tratta di reddito d'impesa ma di reddito fondiario

      - l'assunto, che il Curatore abbia il possesso degli immobili del fallito, è errato.

      La tesi è quindi suggestiva ma, al di là della rilevanza della fonte, non ci pare sufficiente per discostarci dall'interpretazione tradizionale sintetizzata sopra.