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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Contratto di locazione e apertura L.G. a carico del conduttore - Rilascio immobile e debenza indennità di occupazione
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Giuseppe Fornari
Perugia01/10/2026 19:00Contratto di locazione e apertura L.G. a carico del conduttore - Rilascio immobile e debenza indennità di occupazione
Buongiorno,
chiedo il Vostro autorevole parere in ordine alla seguente questione.
La società in L.G. gestiva un negozio di macelleria in forza di un contratto di affitto di azienda (Concedente ALFA) e di un contratto di locazione commerciale (Locatore BETA).
In qualità di Curatore, previa acquisizione delle relative autorizzazioni, ho formulato recesso sia dal contratto di affitto di azienda che dal contratto di locazione ex artt. 184/185 CCII.
Procederò, quindi, alla riconsegna del ramo di azienda (con i relativi beni mobili) in favore del Concedente ALFA, all'acquisizione di una parte dei beni mobili di proprietà della società in L.G. (che tramite IVG asporterò e venderò) e alla rinuncia all'acquisizione all'attivo ex art. 213, 2° c, CCII, della parte residua dei beni mobili in quanto privi di valore commerciale ed anzi il cui asporto risulta particolarmente impegnativo ed oneroso (celle frigo "fissate" alla muratura).
Mi chiedo se - asportati i beni acquisiti all'attivo - la formale riconsegna dell'immobile in favore del Locatore BETA possa ritenersi perfezionata e se, conseguentemente, da quella data cesserà la debenza in prededuzione dell'indennità di occupazione in favore dello stesso Locatore BETA o se, invece, la Procedura ha comunque l'obbligo di riconsegnare l'immobile libero anche dai beni non acquisiti all'attivo e dei beni formalmente riconsegnati al Concedente ALFA.
Vi ringrazio anticipatamente per il supporto e la collaborazione.
Cordialità.
Giuseppe Fornari
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Zucchetti Software Giuridico srl
05/10/2026 09:55RE: Contratto di locazione e apertura L.G. a carico del conduttore - Rilascio immobile e debenza indennità di occupazione
A nostro avviso i beni oggetto di rinuncia a norma dell'art. 213 comma 2 devono essere comunque asportati dal curatore.
Il secondo periodo dell'art. 213 comma 2 c.c.i.i. dispone che a seguito della rinuncia alla liquidazione, "il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore".
Come si vede, i beni oggetto della rinuncia sono "rimessi nella disponibilità del debitore", il che restituisce plasticamente il dato per cui il curatore perde, rispetto ad essi, ogni diritto dovere, ivi incluso quello relativo alla custodia.
Ergo, si potrebbe dire, egli non è il soggetto passivamente legittimato al loro asporto.
Questa conclusione tuttavia presta il fianco ad una obiezione.
Invero, gli articoli 184 e 185 c.c.i.i. prevedono che il curatore subentri, ex lege, nel contratto di locazione o affitto che sia pendente (ed ovviamente opponibile, secondo il combinato disposto degli artt. 145 c.c.i.i. e 2923 c.c.) alla data di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (contrariamente a quanto prevedeva l'art. 80 l.f., nel testo vigente precedentemente alla riformulazione del 2006, non è neppure fatta salva la diversa previsione eventualmente contenuta nel contratto).
A differenza di quanto accade per il subentro del curatore in caso di fallimento del locatore, il subentro del curatore nel caso di fallimento del conduttore non è previsto express verbis, ma si ricava implicitamente dal fatto che la norma accorda al curatore un diritto di recesso, che necessariamente postula un subentro.
Per effetto del subentro egli soggiace agli obblighi gravanti sul conduttore, ivi inclusa l'obbligazione di consegna alla cessazione del rapporto, obbligazione che nasce, come nel caso prospettato, per effetto dell'esercizio del diritto di recesso.
Conseguentemente, laddove ometta di farlo, il curatore sarà tenuto a corrispondere al locatore l'indennità per ritardata consegna (che avrà natura di credito risarcitorio prededucibile, essendosi escluso in giurisprudenza che il curatore abbia il diritto di fruire del bene per i superiori interessi della curatela, nonostante il venir meno nel rapporto contrattuale, e ciò indipendentemente da dolo o colpa; così Cass., sez. I, 4-7-2024, n. 18287).
Dunque, il fatto che abbia rinunciato alla liquidazione di quei beni, è circostanza eccentrica rispetto agli obblighi contrattuali cui è tenuto nella qualità di parte del rapporto sinallagmatico nel quale è subentrato. Se così non fosse, del resto, ogni conduttore potrebbe liberarsi dalla obbligazione di cui all'art. 1590 c.c. (che secondo Cass. Sez. 3, 04/04/2017, n. 8675 è adempiuta solo quando il locatore riacquisti la completa disponibilità dell'immobile, sicché la mora e gli effetti dell'art. 1591 c.c. si producono anche ove egli torni formalmente in possesso del bene, ma questo sia inutilizzabile perché ancora occupato da beni mobili che non debbano consegnarsi al locatore) semplicemente alienando i mobili da asportare.
Sul piano pratico visto che per le ragioni che abbiamo appena detto, è comunque la curatela a dover assicurare che i beni siano asportati, si potrebbe pensare di sfruttare la previsione di cui all'art. 216 comma 2 c.c.i.i. e chiedere che il giudice delegato pronunci un ordine di liberazione intimando al soggetto tenuto di asportare i beni (in questi caso il fallito, perché quei beni sono tornati nella sua disponibilità per effetto della rinuncia alla liquidazione), preavvertendolo che in difetto quei beni si considereranno abbandonati e provvederà la curatela.
È vero che la norma è incastonata nel contesto del procedimento di vendita, ma se si considera che quella norma è funzionale all'adempimento di una obbligazione di consegna (in vista del trasferimento dell'immobile), si potrebbe dire che anche nel nostro caso il curatore deve adempiere ad una siffatta obbligazione, sicché è utilizzabile quello strumento.-
Giuseppe Fornari
Perugia05/10/2026 10:16RE: RE: Contratto di locazione e apertura L.G. a carico del conduttore - Rilascio immobile e debenza indennità di occupazione
Vi ringrazio per l'autorevole opinione.
E quanto ai beni facenti parte del ramo di azienda condotto in affitto che vengono invece formalmente riconsegnati al Concedente (soggetto lo si rammenta diverso dal Locatore) ?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
05/10/2026 15:30RE: RE: RE: Contratto di locazione e apertura L.G. a carico del conduttore - Rilascio immobile e debenza indennità di occupazione
Anche rispetto ai beni mobili oggetto del contratto di affitto di azienda il discorso non cambia. Il soggetto tenuto all'asporto resta, per le medesime ragioni, il curatore.
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