Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Iscrizione all'albo dei gestori della crisi d'impresa

  • Tullio Maestro

    TRIESTE
    18/01/2023 16:11

    Iscrizione all'albo dei gestori della crisi d'impresa

    Ai fini dell'iscrizione in oggetto il Decreto del Ministero della Giustizia 3/3/2022 n. 75 indica che possono ottenere l'iscrizione i soggetti con precorse esperienze quali curatori fallimentari, commissari giudiziali o liquidatori giudiziali allegando copia degli atti giudiziari di nomina.
    Nulla si dice dei commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa che vengono nominati con atti amministrativi e non giudiziari. D'altra parte la nuova versione dell'art. 301 L. 14/19 (norme relative alla liquidazione coatta amministrativa) richiama espressamente gli artt. 356 e 358 riferibili all'Albo in oggetto per la nomina dei commissari liquidatori.
    Attendo Vostre considerazioni in merito.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/01/2023 17:57

      RE: Iscrizione all'albo dei gestori della crisi d'impresa

      A norma del secondo comma dell'art. 356 CCII, ai fini del primo popolamento dell'albo, ovvero ai fini dell'esonero dagli obblighi formativi previsti dall'art. 4, comma 5, lett. b), c), D.M. 202/2014, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1, che documentino di aver rivestito la carica di curatori, commissari o liquidatori giudiziali in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, ecc. Orbene il primo comma dell'art. 358 parla dei soggetti che "possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza" e non cita il commissario liquidatore che è l'organo gestorio della liquidazione coatta; non è solo, ma il terzo comma dello stesso articolo, nel prevedere che "Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto ….", fa capire chiaramente che queste qualifiche si riferiscono agli organi che vengono nominati dal tribunale, e non quelli nominati dall'autorità amministrativa, come il commissario liquidatore della liquidazione coatta.
      Tuttavia, questa carenza è stata sopperita con il d.lgs n.83 del 2022 in quanto nell'art. 301, dopo la previsione che "Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore", è stato aggiunto "Si applicano gli articoli 356 e 358", in tal modo estendendo, come da lei giustamente anticipato, la possibilità del primo popolamento dell'albo anche ai soggetti con precorse esperienze quali commissari liquidatori, svolte sempre nel dei quattro anni anteriori alla data di entrata in vigore dell'art. 356 e, quindi, poiché tale norma è entrata in vigore in data 16 marzo 2019 (il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. del D.Lgs. 14/2019, avvenuta in data 14 febbraio 2019), il quadriennio da prendere in considerazione è quello che va dal 16 marzo 2015 al 16 marzo 2019.
      Zucchetti SG srl
      • Giuseppe Franco

        Nocera Inferiore (SA)
        20/01/2023 09:26

        RE: RE: Iscrizione all'albo dei gestori della crisi d'impresa

        Salve,
        mi permetto di intervenire per chiedere fermo restando il tessuto normativo richiamato unitamente al Decreto del Ministero della Giustizia, se è già possibile ed in quali termini (domanda d'iscrizione) procedere con l'inoltro della domanda d'iscrizione all'Albo ex art. 356 del D. Lgs. 14/2019.

        Con Viva Cordialità.
        • Tullio Maestro

          TRIESTE
          20/01/2023 13:19

          RE: RE: RE: Iscrizione all'albo dei gestori della crisi d'impresa

          Si è già possibile inoltrando la domanda secondo il Decreto citato.
          Cordialità
          dott. Tullio Maestro
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          20/01/2023 20:17

          RE: RE: RE: Iscrizione all'albo dei gestori della crisi d'impresa


          Confermiamo òl apossibilità di iscriversi dal 5 gennaio di quest'anno.
          Zucchetti SG srl
      • Francesca Di Salvo

        ROMA
        27/01/2023 18:55

        RE: RE: Iscrizione all'albo dei gestori della crisi d'impresa

        Il Ministero ha, di recente, pubblicato, nell'area dedicata all'iscrizione nell'Albo dei gestori della crisi d'impresa, una serie di "Faq", tra le quali, nella sezione F - requisito alternativo per il primo popolamento -, una che, alla domanda: "Da chi devono essere conferite le nomine utili ai fini del requisiti alternativo?", testualmente recita:

        "L'art. 4, co. 5 del d.m. 75/22 statuisce che "La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui … al comma 3 [requisito alternativo di cui all'articolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice], deve essere presentata mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario di nomina".
        La norma richiede pertanto che le nomine siano conferite mediante atto giudiziario.
        E' escluso, pertanto, dal novero delle nomine utili ai fini del requisito alternativo, l'incarico di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, incarico conferito da un'autorità amministrativa."

        E', dunque, evidente, da parte del Ministero, il mero e semplicistico richiamo letterale a quanto desumibile dal DM 75/2022, senza tenere in considerazione alcuna la ratio della legge e, soprattutto, l'articolo 301 del CCII, da Voi giustamente richiamato.
        Immagino che, nel corso delle istruttorie delle domande presentate, il criterio sarà, purtroppo, conforme a questa risposta pubblicata.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/01/2023 19:49

          RE: RE: RE: Iscrizione all'albo dei gestori della crisi d'impresa

          Crediamo proprio di si, visto che questa è la tesi del Ministero.
          Zucchetti SG srl
          • Raffaele Dynys

            CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
            28/01/2023 17:53

            RE: RE: RE: RE: Iscrizione all'albo dei gestori della crisi d'impresa

            Osservo che il DM 75 del 3/03/2022, interviene prima della modifica all'art. 301 introdotta dal dlgs 83 del 17/06/2022, pertanto non tiene conto della nuova formulazione.
            Entra in vigore (6/07/22) prima dell'entrata in vigore del CCII come modificato dal dlgs 83 (15/07/22).
            Inoltre, il Dlgs è fonte primaria del diritto che prevale sul DM.
            Ritengo pertanto che la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 4 del citato DM 75 non sia applicabile in quanto norma di rango inferiore che modifica una norma di rango superiore, e successiva in termini temporali.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              30/01/2023 18:33

              RE: RE: RE: RE: RE: Iscrizione all'albo dei gestori della crisi d'impresa

              Tutto vero ed anche noi, fin dalla prima risposta abbiamo precisato che alla carenza circa gli organi che vengono nominati dal tribunale, e non quelli nominati dall'autorità amministrativa, come il commissario liquidatore della liquidazione coatta, si è sopperito con il d.lgs n.83 del 2022, tuttavia la dott.ssa che è intervenuta il 27.1 ha segnalato una risposta del Ministero pubblicata di recente, che non lascia affatto sperare, al momento, nell'accoglimento della tesi da noi e da lei auspicata.
              Zucchetti SG Srl
    • Tullio Maestro

      TRIESTE
      30/01/2023 10:55

      RE: Iscrizione all'albo dei gestori della crisi d'impresa

      Sembra di capire che il Ministero faccia sempre riferimento all'art. 4 co. 5 del D.M. 75/22 che però è del marzo 2022. Si dimentica appunto che con la modifica del giugno 2022 (art. 37 co. 1 D.L. 17/06/2022 n.83), come già segnalato, viene previsto nella liquidazione coatta amministrativa l'applicazione degli artt. 356 e 358 per la nomina dei commissari liquidatori che devono venir scelti tra quelli appartenenti all'albo dei gestori della crisi d'impresa.
      Ciò premesso risulta necessario far presente al Ministero tale palese incoerente anomalia, dato che sembrerebbe incomprensibile, se non paradossale che le Autorità amministrative non possano, in futuro, trovare nell'albo i professionisti di fiducia, più esperti e collaudati, ai quali avevano fatto ricorso per vari anni in precedenza.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        31/01/2023 15:54

        RE: RE: Iscrizione all'albo dei gestori della crisi d'impresa

        Certamente sarebbe opportuno e gli ordini dei commercialisti e degli avvocati sarebbero i più idonei.
        Zucchetti SG srl
      • Raffaele Dynys

        CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
        31/01/2023 19:02

        RE: RE: Iscrizione all'albo dei gestori della crisi d'impresa

        Da parte mia ho segnalato all'Ordine l'anomalia, e scritto alla mail del ministero albocrisi.infoius@giustizia.it in data 23/01, senza risposta al momento.
        Se può essere utile riporto di seguito il testo elaborato:
        L'art. 356, comma 2 ccii prevede che i professionisti possano ottenere l'iscrizione all'albo dei gestori della crisi documentando "di essere stati nominati… …in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali."
        L'art. 301, comma 1 ccii, riguardante gli organi della liquidazione coatta amministrativa, come modificato dal dlgs 83 del 17/06/22, prevede che:
        "Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. Si applicano gli articoli 356 e 358. (omissis).."
        Tale modifica non può che intendersi nel senso di equiparare la figura del commissario liquidatore a quelle dei curatori, commissari o liquidatori giudiziali, ai fini della dimostrazione del requisito alternativo alla formazione.
        Il DM 75 del 3/03/2022, che reca disposizioni sul funzionamento dell'albo, scritto antecedentemente alla modifica del ccii sopra descritta, manca della coordinazione necessaria per tenere conto della modifica introdotta in data successiva dal dlgs 83 del 17/07/22. Di conseguenza dispone che (comma 5) "la documentazione comprovante il possesso dei requisiti … … deve essere presentata mediante allegazione di copia conforme all'atto giudiziario di nomina". Essendo il commissario liquidatore nominato con decreto del MISE è esclusa la possibilità di dare dimostrazione del requisito alternativo, obbligando professionisti di pari qualificazione ed esperienza all'obbligo della formazione, ma ancor più, all'obbligo di tirocinio semestrale (!).
        In tale senso anche la circolare ministeriale 19/01/2023 e le FAQ pubblicate sul sito del Ministero.
        Si osserva che:
        - il DM 75 del 3/03/2022 interviene prima della modifica all'art. 301 introdotta dal dlgs 83 del 17/06/2022, pertanto non tiene conto della nuova formulazione;
        - entra in vigore (6/07/22) prima dell'entrata in vigore del CCII come modificato dal dlgs 83 (15/07/22);
        - inoltre, il Dlgs è fonte primaria del diritto che prevale sul DM.
        Si ritiene pertanto che le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 4 del citato DM 75 non siano applicabili perché mancanti del necessario coordinamento con l'art. 301 vigente, ed in quanto norma di rango inferiore che modifica una norma di rango superiore, e successiva in termini temporali.
        Raffaele Dynys
        • Francesca Di Salvo

          ROMA
          08/02/2023 13:58

          RE: RE: RE: Iscrizione all'albo dei gestori della crisi d'impresa

          Buongiorno,
          anche io, tempo fa, ho scritto, sul punto, alla mail del Ministero albocrisi.infoius@giustizia.it. Ho avuto una risposta sulla quale, non solo non mi sono trovata d'accordo, ma, rispetto alla quale, ho già manifestato il mio personale dissenso.
          Secondo la risposta pervenutami dal Ministero, in sintesi, sarebbe inequivocabile, ai fini del primo popolamento, il richiamo alle figure che operano all'interno della (sola) liquidazione giudiziale, in quanto "possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali".
          Inoltre, sempre secondo la prospettazione del Ministero, il richiamo agli artt. 356 e 358 contenuto nell'art. 301 estenderebbe, sì, al commissario liquidatore l'obbligo di iscrizione all'Albo dei gestori della crisi d'impresa con le modalità e alle condizioni previste dai predetti articoli, introducendo un adempimento teso ad uniformare i requisiti professionali e culturali richiesti ai soggetti che operano nell'ambito della gestione della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ma ciò non sarebbe sufficiente a "sancire alcuna equiparazione formale fra gli stessi".
          Mi sembra di capire che il Ministero basi la propria interpretazione sul presupposto che il Legislatore possa avere concepito una "classifica formale" tra le varie figure chiamate a gestire le procedure concorsuali. Il che non è (se solo si pensi ai princìpi della Legge delega) e, in ogni caso, non lo potrebbe essere, a pena di incostituzionalità. Mi pare.
    • Marco Arcari

      Nova Milanese (MI)
      28/05/2023 11:05

      RE: Iscrizione all'albo dei gestori della crisi d'impresa

      Buongiorno, con il nuovo albo un curatore può assumere incarichi nelle liquidazioni giudiziali in due tribunali differenti (ma con la medesima competenza di corte d'appello)? Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        29/05/2023 12:45

        RE: RE: Iscrizione all'albo dei gestori della crisi d'impresa

        Il terzo comma dell'art. 358 CCII disciplina i criteri di valutazione che il tribunale deve osservare per la nomina. In particolare, deve tenere conto : a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16 bis, commi 9 quater, 9 quinquies e 9 septies, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228; b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni; c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico; d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.
        Come vede il requisito da lei indicato non è richiesto, anche perché la previsione centralizzata dell'albo, unita a quella di cui al comma quarto dell'art. 125, per il quale i provvedimenti di nomina del curatore debbiano confluire nel registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia, dimostra che i professionisti iscritti all'albo di cui all'art. 356 potranno ricevere e svolgere l'incarico di curatore da ciascun tribunale italiano e svolgere, quindi l'incarico su tutto il territorio nazionale.
        Zucchetti SG srl
        • Barbara Sciascia

          VERONA
          02/04/2024 12:35

          RE: RE: RE: Iscrizione all'albo dei gestori della crisi d'impresa

          Buongiorno,
          è ancora possibile presentare domanda di iscrizione da parte dei curatori in possesso dei requisiti per il primo popolamento nell'albo 356 CCII?
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            03/04/2024 19:33

            RE: RE: RE: RE: Iscrizione all'albo dei gestori della crisi d'impresa

            Per la verità non vi sono disposizioni che individuano expressis verbis un dies a quo ed un dies ad quem per il "primo popolamento" e neanche il DM N. 75/2022 contiene norme che forniscono indicazioni ed egualmente non è di aiuto la circolare 13 marzo 2023, che fornisce ulteriori precisazioni sui requisiti di iscrizione all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
            L'unica possibile interpretazione è la seguente: possono ottenere l'iscrizione (ergo, una prima iscrizione, la quale consente dunque un "primo popolamento") i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore della norma, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costoro, poi, devono frequentare il corso biennale ai fini della conferma.
            Zucchetti SG srl