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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Creditore ipotecario trienni privilegiato e frutti dell'immobile
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Andrea Mancini
Livorno13/01/2025 08:23Creditore ipotecario trienni privilegiato e frutti dell'immobile
Spett.le FallCo,
con la presente desidero verificare se è ancora attuale l'interpretazione secondo cui, in caso di apertura della liquidazione giudiziale successiva al pignoramento immobiliare, per l'individuazione del triennio privilegiato ex art. 2855 c.c. occorre far riferimento non alla data dell'originario pignoramento, bensì a quella della liquidazione giudiziale (Cass. 5987/1992).
Inoltre, avrei necessità di un chiarimento in merito a un dubbio che mi è recentemente sorto.
Nell'ambito della liquidazione giudiziale in corso, risultano crediti da incassare relativi a canoni di locazione non percepiti, maturati ante apertura L.G., in riferimento al bene sopra citato e oggetto di ipoteca. Mi chiedo se tali crediti, una volta incassati, debbano essere imputati alla massa immobiliare (e, nello specifico, al conto speciale dell'ipoteca in questione) oppure se debbano essere considerati parte della massa mobiliare.
Ringraziandovi anticipatamente per la vostra cortese attenzione, resto a disposizione per eventuali chiarimenti e vi porgo cordiali saluti.
A.M.-
Zucchetti SG
Vicenza13/01/2025 20:17RE: Creditore ipotecario trienni privilegiato e frutti dell'immobile
Quanto alla prima domanda, la risposta è affermativa nel senso che vale ancora il principio affermato da Cassa 19/05/1992, n.5987, da un lato perché l'art. 2855 c.c. non ha subito modifiche e, dall'altro perché le argomentazioni che reggevano la decisione del 1992 sono ancora valide. Invero, premesso che il riferimento cronologico "alla data del pignoramento" contenuto nelle disposizioni dell'art. 2855 c.c. trova applicazione anche ai crediti ipotecari fatti valere nelle procedure concorsuali e deve intendersi riferito, ai sensi dell'art. 54 l.fall. ed ora dell0'art. 153 c.c.i.i., alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione giudiziale, bisogna tenere conto che, se al momento della dichiarazione di fallimento del debitore, la procedura esecutiva non è già definita, la stessa diventa improseguibile per il divieto posto dall'art. 51 l. fall. e 150 c.c.i.i., e la liquidazione continua in sede concorsuale, a meno che il curatore non subentri nella posizione del creditore a norma del sesto comma dell'art. 107 l. fall. o decimo comma dell'art. 216 c.c.i.i..
In entrambi i casi il creditore che aveva promosso l'esecuzione deve insinuare al passivo fallimentare il suo credito ipotecario e in quella sede far valere i relativi interessi ai sensi dell'art. 2855 c.c., trascinandosi dietro della pregressa esecuzione solo le spese, il cui rimborso può chiedere in via privilegiata ex art. 2770 c.c.. Ne segue, posto che il riparto dà esecuzione a quanto previsto nello stato passivo che segna i crediti alla data dell'apertura della procedura, che il riferimento cronologico di cui all'art. 2855 c.c. in tal caso va rapportato alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Quanto alla seconda domanda, i canoni di locazione costituiscono i frutti civili dell'immobile locato, per cui essi fanno parte dell'attivo immobiliare
Zucchetti SG srl
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