Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

RIPARTO ESECUZIONE IMMOBILIARE E LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

  • Ariodante Guido Pietro Puccinelli

    Viareggio (LU)
    21/03/2024 15:32

    RIPARTO ESECUZIONE IMMOBILIARE E LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

    Buonasera,

    in una procedura di Liquidazione Giudiziale dove sono curatore era pendente alla data della dichiarazione di L.G. un'esecuzione immobiliare che, di fatto aveva già provveduto circa 20 giorni prima ad aggiudicare all'asta n. 2 immobili.

    Il sottoscritto dietro autorizzazione del G.D. ha proseguito la procedura ed ha, tramite il nominato legale presentato l'intervento che sostanzialmente prevede la richiesta in prededuzione:

    1) dell'acconto sul compenso del curatore liquidato dal tribunale sulla base dell'attivo realizzato dalla vendita dei n. 2 immobili;
    2) del compenso da corrispondere al legale (liquidato dal G.D.) per l'assistenza nella procedura esecutiva immobiliare;
    3) del contributo unificato della liquidazione giudiziale.

    Il Professionista Delegato nel progetto di distribuzione della procedura esecutiva ha riconosciuto in prededuzione il solo acconto sul compenso del curatore liquidatore dal tribunale, per gli altri importi ha genericamente indicato nel progetto di distribuzione:

    "Si ritiene che le altre voci richieste dalla curatela in prededuzione, debbano essere ammesse in chirografo".

    il residuo pertanto è stato attribuito al creditore fondiario.

    A giudizio dello scrivente tale formulazione risulta errata in quanto entrambi gli importi "degradati" in chirografo sono da ritenersi in prededuzione, sarà poi il sottoscritto una volta effettuato il riparto finale di tutte le spese generali a stabilire quanto "ripartire" al fondiario (a saldo).

    Ringrazio e resto in attesa di un vostro parere.

    Cordialità
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/03/2024 19:13

      RE: RIPARTO ESECUZIONE IMMOBILIARE E LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

      Dando per scontato che si tratti di esecuzione fondiaria, condividiamo la sua opinione sia perché il provvedimento del delegato è privo di motivazione sia perché i crediti in questione hanno natura spese prededucibili.
      A fronte di tanto il problema è come reagire. Come abbiamo detto altre volte, il creditore potrebbe non fare nulla nell'ambito della esecuzione e poi fare i conteggi in sede fallimentare, che è la sede opportuna dove discutere dei crediti prevalenti su quello ipotecario, ma abbiamo già ricordato che Cass. 20/04/2022, n.12673 ha deciso che "laddove il g.e., ancorché reso edotto del fallimento del debitore esecutato, dichiari l'esecutività del progetto di distribuzione, la curatela – che non ha proposto il relativo rimedio oppositivo – subisce l'irretrattabilità della distribuzione, con conseguente irripetibilità delle somme percepite dal creditore".
      Questa tesi è stata criticata in dottrina e non siamo d'accordo sulle critiche mosse, ma per completezza abbiamo riportato questa decisione che , a quanto ci risulta, è rimasta isolata.
      Zucchetti SG srl