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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
spese giudiziali- reclamo
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Laura Cruciani
arezzo09/11/2023 19:06spese giudiziali- reclamo
Buonasera,
vorrei porre il seguente quesito.
Il caso è quello in cui la società (una s.r.l.) abbia proposto reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della curatela e dell'istante della liquidazione, il Tribunale abbia rigettato il reclamo e condannato la società al pagamento delle spese di lite sostenute. In che modo la curatela e l'istante dovrebbero agire per riscuotere tale somma?-
Zucchetti SG
Vicenza10/11/2023 19:28RE: spese giudiziali- reclamo
La condanna in favore della curatela è sostanzialmente priva di effetti in quanto, per definizione, la società in liquidazione giudiziale dovrebbe essere priva di disponibilità in quanto la disponibilità del patrimonio sociale, con l'apertura della procedura, è passata al curatore.
Lo stesso può dirsi per la condanna in favore del creditore istante, anche se qui il discorso è più complesso.
Dando, infatti, per pacifico che al pagamento di dette spese è tenuta la società fallita, appositamente condannata, si tratta di stabilire, in primo luogo, se il credito per le stesse abbia natura concorsuale o non e, qu questo punto dottrina e giurisprudenza hanno ormai convenuto che non può attribuirsi alle spese sostenute dal creditore istante del fallimento, convenuto nel reclamo avverso la sentenza di fallimento proposta dal fallito, natura concorsuale (come in un passato meno recente aveva sostenuto la Cassazione) posto che le spese del giudizio di opposizione /reclamo trovano la loro genesi non già nella dichiarazione di fallimento (cioè nell'atto di pignoramento generale) ma nella pronuncia di condanna del giudice del reclamo, che ha carattere costitutivo, frutto della soccombenza processuale del fallito (art. 91 c.p.c.).
Se è la soccombenza del fallito nel giudizio di opposizione la causa unica del credito di rimborso del creditore istante, deve necessariamente concludersi che il credito per le spese sostenute da costui, convenuto nel giudizio di opposizione, non può avere natura concorsuale, ma, a questo punto, le soluzioni possono essere due: o si ritiene che il credito in questione, in quanto sorto successivamente al fallimento ad opera del fallito, è inopponibile alla massa, per cui deve essere sopportato dall'opponente fallito, ovvero che tale credito è stato sostenuto nell'interesse della massa, per cui va soddisfatto in prededuzione.
Cassazione risalente (Cass., 7 febbraio 1961, n. 249; Cass., 23 febbraio 1966. n. 567; Cass. 13 luglio 1968, n. 2502; Cass. 22 dicembre 1972, n. 3659) e una parte minoritaria della giurisprudenza di merito (Trib. Perugia 12 febbraio 1990; C. App. Catania, 19 aprile 1990; Trib. Arezzo, 11 marzo 1999; nello stesso filone si inseriscono con distinguo, sui cui infra: Trib. Bologna, 4 febbraio 1992; Trib. Messina, 13 marzo 2000; Trib. Padova 21 gennaio 2003) hanno optato per la natura prededucibile delle spese in discussione, sulla considerazione che la partecipazione del creditore al giudizio di opposizione /reclamo è obbligatorio, in quanto litisconsorte necessario, per cui la sua partecipazione al giudizio è stata ritenuta dal legislatore indispensabile per coadiuvare ed integrare l'attività difensiva del curatore e, quindi, è stata richiesta nell'interesse collettivo del ceto creditorio.
A questa tesi si è opposta la S. Corte più recente (Cass. 11/09/2019, n.22725) che spiegato che le spese sostenute dal creditore convenuto nel giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento poste a carico del soccombente fallito reclamante, non sono strettamente inerenti alle esigenze dell'amministrazione del fallimento dato che il creditore ricorrente ha un suo specifico interesse a resistere nella causa di opposizione a fallimento, dal momento che l'eventuale revoca della sentenza potrebbe integrare un motivo di responsabilità qualora dovesse risultare che la presentazione dell'istanza di fallimento abbia cagionato un danno ingiusto al resistente. Pertanto ha negato la natura prededucibile di tale credito e affermata la natura postconcorsuale, e pertanto l'inopponibilità al fallimento, delle spese in questione, in conformità alla prevalente giurisprudenza di merito, che ha spiegato che dette spese "non danno luogo né a un debito di massa, pagabile in prededuzione né possono essere riconosciute in privilegio o in chirografo "essendo successive all'apertura del concorso e, comunque non destinate alla conservazione dei beni del debitore perché già vincolati all'esecuzione concorsuale" (Trib. Milano 4 maggio 2017, n. 4970; Trib. Roma 9 maggio 2007; Trib. Roma 8 marzo 2006; Trib. Bergamo 5 maggio 2003; Trib. Saluzzo 19 settembre 2002; Trib. Brindisi 9 settembre 2002; Trib. Napoli, 31 ottobre 2000; Trib. Torino 11 luglio 2000; Trib. Monza, 11 marzo 1999; Trib. Milano, 5 marzo 1998; Trib. Milano, 24 ottobre 1996; Trib. Napoli, 17 luglio 1996; ecc.). Questa tesi, che sembrava più convincente, lo è ancora di più nel nuovo codice ove i crediti prededucibili sono in qualche modo tipizzate e individuati solo in quelli tali qualificate dalla legge o elencati nell'art. 6.
In sostanza, è la società fallita tenuta al pagamento delle spese cui è stata condannata e verso la curatela fallimentare e verso il creditore convenuto nel reclamo, il che, da un lato, rende improbabile il recupero per gli aventi diritto per l'impossidenza della società in liquidazione giudiziale o in fallimento, e, dall'altro, esclude che terzi vittoriosi possano insinuarsi nella liquidazione giudiziale per pretendere il rimborso delle spese del reclamo, né in via prededucibile, né privilegiata né chirografaria.
Zucchetti SG srl
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