Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

riscatto bene in leasing a seguito subentro contratto

  • Elias Bani

    Bergamo
    16/10/2025 22:36

    riscatto bene in leasing a seguito subentro contratto

    Buonasera vorrei porre il seguente quesito in merito alla possibilità per il curatore di lqiudazione giudiziale di valutare un subentro in un contratto leasing.
    Rispetto alla legge fallimentare l'art.172 CCII comma 3 prevede esplicitamente che se il curatore decide di subentrare in un contratto pendente sono prededucibili solo i canoni maturati nel corso della procedura.
    Nel caso risultasse pendente un contratto leasing, non risolto quindi antecedentemente alla procedura, ove vi erano canoni da pagare già scaduti prima dell'apertura della procedura e canoni futuri a scadere, se il curatore valutasse conveniente il subentro pagherebbe in prededuzione solo i canoni maturati dopo l'apertura della procedura mentre quelli antecedenti rimarrebbero quindi concorsuali in chirografo.
    Ciò mi porta quindi a chiedermi se alla fine del contratto il curatore possa riscattare il bene avendo pagato solo i canoni maturati in prededuzione e non quelli che invece risultano concorsuali che ipoteticamente potranno essere pagati solo alla fine della procedura se vi sarà un attivo sufficiente anche per i chirografari.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/10/2025 16:29

      RE: riscatto bene in leasing a seguito subentro contratto

      L'art. 172 CCII concede al curatore della liquidazione giudiziale dell'utilizzatore la scelta di subentrare o sciogliersi anche dal contratto di locazione finanziaria pendente, regolando l'art. 174 soltanto le conseguenze dello scioglimento da detto tipo di contratto. Il subentro nel rapporto al posto della parte in liquidazione comporta l'assunzione, a decorrere alla data del subentro, da parte del curatore di tutti gli obblighi derivanti dalla prosecuzione del contratto, chiarisce il primo comma dell'art. 172, da cui discende la previsione del pagamento in prededuzione dei crediti maturati nel corso della procedura e soltanto di questi, chiarisce il comma 3 dell'art. 172, in assonanza con la previsione di cui all'art. 179 che per i contratti ad esecuzione continuata e periodica ribadisce lo stesso criterio, capovolgendo la precedente disposizione di cui all'art. 74 l. fall. che in caso di subentro in uno di questi contratti imponeva il pagamento integrale anche delle prestazione precedenti..
      Il subentro del curatore nel contratto non comporta l'assunzione dei soli obblighi ma anche dei relativi diritti che il contratto che continua concede in quanto il subentro è integrale, ossia nell'intero contratto e nelle clausole che esso contiene; pertanto, nel caso del leasing il subentro determina che il curatore possa utilizzare anche la clausola che prevede il riscatto del bene pagando la quota stabilita, fermo restando che, sia a norma dell'art. 172 che dell'art. 179, i crediti precedenti all'apertura della procedura, avendo natura concorsuale vanno insinuati al passivo e pagati secondo i tempi e le modalità previste dalla legge, quale conseguenza inevitabile della mancanza di una norma in senso contrario, quale era quella di cui all'art. 74 l. fall.
      Zucchetti SG srl .
      • Sara Mariani

        Loreto (AN)
        17/06/2026 19:23

        RE: RE: riscatto bene in leasing a seguito subentro contratto

        Sono curatrice della liquidazione giudiziale dell'utilizzatore - esperita una manifestazione di interesse tramite procedura competitiva non vincolante per la procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 216 CCII, e individuato un terzo aggiudicatario provvisorio del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria pendente - intende prospettare al Giudice Delegato l'opportunità di subentrare nel contratto medesimo ed esercitare l'opzione finale di riscatto, in funzione della successiva cessione del bene riscattato al suddetto aggiudicatario.
        Risultano canoni scaduti anteriormente all'apertura della procedura concorsuale. La società di leasing è ferma sul fatto che nel caso la procedura subentrasse e poi riscattasse devono applicarsi le clausole previste nelle Condizioni Generali del contratto di leasing, che subordinano espressamente l'esercizio dell'opzione finale di riscatto alla condizione che l'utilizzatore "abbia assolto integralmente tutti i suoi obblighi contrattuali", e pertanto anche il pagamento delle rate scadute, in quanto tali clausole precisano che gli obblighi dell'utilizzatore cessano solo dopo "la restituzione o l'acquisto del bene" e il pagamento di "tutte le somme dovute alla Concedente per canoni, spese, tasse e per qualsiasi altro titolo previsto dal presente contratto."
        Si chiede:
        - Se la clausola contrattuale sia opponibile al curatore subentrato - sicché il riscatto presupporrebbe il pagamento integrale anche dei canoni ante apertura, per i quali non sussiste titolo di prededuzione - ovvero debba ritenersi inopponibile per effetto della disciplina concorsuale, sì che il riscatto sia esercitabile pagando esclusivamente la quota dell'opzione finale e i canoni post apertura, restando lo scaduto ante insinuato al passivo in chirografo.
        - Se la conclusione sia identica, ovvero modulata in modo differente, in ragione della funzionalità del riscatto alla successiva cessione del bene al terzo aggiudicatario individuato all'esito della procedura competitiva non vincolante per la procedura ex art. 216 CCII.
        - Se la conclusione si identica anche nel caso di cessione della posizione contrattuale al terzo.
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          19/06/2026 09:34

          RE: RE: RE: riscatto bene in leasing a seguito subentro contratto

          La clausola contrattuale, una volta che il curatore della liquidazione giudiziale del l'utilizzatore è subentrato nel contratto, è certamente opponibile alla massa in quanto il subentro comporta la sostituzione del curatore nella posizione dell'utilizzatore; tuttavia sulla clausola contrattuale prevale la legge che è mutata nel nuovo codice rispetto alla legge fallimentare. In questa l'art. 74 disponeva che "Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne gia' avvenute o dei servizi gia' erogati". Di tenore completamente diverso è invece il corrispondente art. 179 del codice della crisi per il quale "Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale" e aggiunge al comma 2 che "Il creditore può chiedere l'ammissione al passivo del prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione giudiziale". Il contratto di locazione finanziario è sicuramente un contratto di durata ad esecuzione continuata e periodica dato che consente l'utilizzazione di un bene per l'intera durata del contratto contro pagamento di un canone a scadenze successive.
          Come si vede la norma del codice della crisi, applicabile alla fattispecie, per un verso non fa salva diversa disposizione contrattuale e, per altro verso, consente il pagamento in prededuzione soltanto delle prestazioni successive all'apertura della procedura nel mentre per i crediti già scaduti antecedentemente a tale evento, il creditore deve insinuarsi al passivo.
          Zucchetti SG srl