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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
prededucibilità del compenso del liquidatore di società in bonis nominato dal Tribunale
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Leonardo Quagliata
ROMA15/01/2024 20:51prededucibilità del compenso del liquidatore di società in bonis nominato dal Tribunale
Si chiede se il compenso del liquidatore nominato dal tribunale civile a seguito di impossibilità di funzionamento dell'assemblea dei soci della società (l'assemblea delibera la messa in liquidazione della società ai sensi dell'art. 2484 c.c., senza tuttavia giungere alla conseguente nomina del liquidatore) costituisce un credito prededucibile e di che grado anche in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale, oppure - sussistendone i presupposti - di liquidazione controllata della società stessa.
Cordiali saluti
Leonardo Quagliata-
Zucchetti SG
Vicenza17/01/2024 17:54RE: prededucibilità del compenso del liquidatore di società in bonis nominato dal Tribunale
Nella liquidazione giudiziale non vediamo alcun motivo per cui il liquidatore della società- sia esso nominato dall'assemblea che ha deliberato lo scioglimento della società, sia dal tribunale- possa godere della prededuzione, non essendo questa prevista (per tale figura) da nessuna norma di legge né rientrando tra le fattispecie individuate dall'art. 6 CCII. Nella liquidazione controllata è rimasta la norma che attribuisce la prededuzione ai "crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione" (art. 277, co. 2), che riecheggia la dizione del secondo comma dell'art. 111, co. 2, l. fall., ma anche in tal caso non vediamo come lo svolgimento dell'attività di liquidatore- che si sostanzia in una attività gestoria diretta ad indirizzare l'andamento della società verso la liquidazione dei beni e pagamento dei creditori ed a rappresentarla nei confronti dei terzi- possa ritenersi svolta in occasione o in funzione della successiva procedura concorsuale.
Esclusa la prededuzione (o comunque nell'ambito di essa, ove la si voglia comunque riconoscere, e si debba fare una graduazione dei crediti predeucibili per insufficienza dell'attivo a soddisfarli tutti) il credito per compenso del liquidatore non gode di alcun privilegio. Invero, secondo Cass. 27/02/2014, n.4769 "il credito del compenso in favore dell'amministratore o liquidatore di società non è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., atteso che l'amministratore o liquidatore non fornisce una prestazione d'opera intellettuale, né (e ciò rileva a seguito della sentenza n. 1 del 1998 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il riferimento della norma citata ai soli prestatori d'opera intellettuale) il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d'opera di cui agli artt. 2222 e ss. cod. civ.: di quest'ultimo, infatti, non presenta gli elementi del perseguimento di un risultato con la conseguente sopportazione del rischio, e l'"opus" (e cioè l'amministrazione) che l'amministratore o il liquidatore si impegna a fornire non è - a differenza di quello del prestatore d'opera - determinato dai contraenti preventivamente, né è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività d'impresa" (conf. Cass. n. 13805/2004; Cass. n. 11652/2007).
Zucchetti SG srl-
Leonardo Quagliata
ROMA03/02/2024 17:43RE: RE: prededucibilità del compenso del liquidatore di società in bonis nominato dal Tribunale
Ringrazio per la risposta e chiedo se, a vostro parere, il compenso dell'ispettore giudiziale nominato dal Tribunale Civile ai sensi dell'art. 2409 c.c. costituisce un credito prededucibile e di che grado anche in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale, oppure - sussistendone i presupposti - di liquidazione controllata della società stessa.
Mi è stato riferito che esiste giurisprudenza di merito che colloca detto credito tra i crediti prededucibili.
Potete, nel rispondere, allegare le principali sentenze che trattano il quesito?
Cordiali saluti
Leonardo Quagliata-
Zucchetti SG
Vicenza05/02/2024 20:06RE: RE: RE: prededucibilità del compenso del liquidatore di società in bonis nominato dal Tribunale
Non abbiamo rinvenuto alcun precedente da richiamare. A nostro avviso per il compenso dell'ispettore valgono ole stesse considerazioni svolte nella precedente risposta in quanto l'attività dell'ispettore giudiziario nominato ai sensi dell'art. 2409, comma 2, c.c.i è finalizzata all'accertamento dell'esistenza delle violazioni e le sue conclusioni dovranno essere oggetto di valutazione da parte del tribunale che, appunto, all'esito della ispezione potrà o rigettare il ricorso (per l'insussistenza delle violazioni) oppure disporre gli opportuni provvedimenti provvisori, convocando l'assemblea per le necessarie deliberazioni o ancora procedere alla revoca degli amministratori ed eventualmente dei sindaci. Non vediamo nessun collegamento funzionale, ma solo eventualmente cronologico con la successiva apertura della liquidazione giudiziale a carico della società né la comprensione in una previsione che attribuisca la prededucibilità al credito per il suo compenso.
Zucchetti SG srl
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