Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

NUOVA DECADENZA AZIONI RISARCITORIE LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ART. 2394-BIS

  • Marco Scattolini

    Macerata
    17/06/2026 09:44

    NUOVA DECADENZA AZIONI RISARCITORIE LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ART. 2394-BIS

    Buongiorno, il Dlgs 47/2026, recante interventi a sostegno della competitività del mercato dei capitali, ha modificato dal 29/4/2026 l'art. 2394 -bis del codice civile, prevedento la decadenza delle azioni sociali (art. 2393) e dei creditori sociali (2394) nel termine di due anni dalla apertura della Liquidazione Giudiziale, uniformando quindi il dies a quo.

    Riguardo l'azione dei creditori sociali esercitata in sostituzione dal curatore, la stessa deve in ogni caso essere esercitata entro 5 anni dalla conoscenza da parte dei creditori sociali della insufficienza del patrimonio e nell'ulteriore termine di 2 anni dall'apertura della liquidazione giudiziale, ovvero il curatore può esercitarla entro 2 anni dalla apertura della Liquidazione Giudiziale anche se la conoscenza del danno per i creditori risale ad oltre 5 anni dalla apertura della Procedura Concorsuale.

    Nel ringraziare per l'attenzione, porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/06/2026 19:44

      RE: NUOVA DECADENZA AZIONI RISARCITORIE LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ART. 2394-BIS

      Lo abbiamo dedotto dalla frase da lei riportata quando dice che nel decreto ingiuntivo "munito di definitiva esecutorietà ante apertura della liquidazione giudiziale della società ROSSI Srl, è scritto che, almeno allo stato, non sussistono elementi certi che possano far ritenere che questo rapporto esuli dai tipi contrattuali di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c.", il che vuol dire che il giudice ha ravvisato nella fattispecie un rapporto rientrante nella previsione di cui al citato art. 409, n, 3 c.p.c.. Orbene tale numero riguarda i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale "ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato". Questi ultimi identificati dalla prevalenza della prestazione personale resa dal collaboratore, che non esclude una organizzazione di mezzi, dalla continuità del rapporto, che non deve essere occasionale o episodico, ma si protrae nel tempo con una serie di prestazioni funzionali a un obiettivo comune e dal coordinamento, che Implica la connessione funzionale tra l'attività del collaboratore e l'organizzazione del committente.
      A sua volta l'art. 2851 bis n. 2 c.c. concede il privilegio non solo ai professionisti e ai prestatori di opera intellettuale, ma, dopo l'intervento della Corte Costituzionale 29.1.98 n. 1- che ha dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. nella parte in cui limita il privilegio ai soli prestatori d'opera intellettuale- il privilegio in esame si estende a tutte le attività riconducibili al tipo contrattuale delineato dall'art. 2222 c.c. e, quindi, anche ai prestatori d'opera di carattere non intellettuale svolta in modo autonomo.
      Alla luce di questi elementi abbiamo ritenuto che il giudice del decreto ingiuntivo avesse qualificato il rapporto intercorso come di collaborazione autonoma, prevalentemente personale, rientrante nella previsione dell'art. 409 n. 3 cpc e2751 bis n. 2 c.c.. Qualificazione che è stata fatta soltanto ai fini di stabilire se il giudice avesse riconosciuto o meno una qualifica che giustificasse il privilegio richiesto, senza entrare nel merito della bontà o meno della decisione, non più emendabile perché passata in giudicato.
      Del resto, in base alla descrizione del rapporto fatta nella domanda iniziale ci sembra che questo possa essere considerato proprio come un rapporto di collaborazione intellettuale o al limite della intellettualità piuttosto che di agenzia o di rappresentanza, che sono le altre due figure di cui parla l'art. 409 n. 3 cpc, richiamato dal giudice dell'ingiunzione. Certo questi ha concesso anche rivalutazione e interessi, ma è inutile indagare se fossero dovute queste voci perché come detto non si può entrare nel merito della decisione. Peraltro, a tutto concedere, la qualifica di agente avrebbe alla fin fine comportato la concessione del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 3 c.c., che l'art. 2777c.c. pèpne sullo stesso piano di quello di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c.
      Zucchetti Sg srl
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/06/2026 18:44

      RE: NUOVA DECADENZA AZIONI RISARCITORIE LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ART. 2394-BIS

      L'art. 9 del d.lgs 27 marzo 2026 n. 47 apporta una serie di modifiche al codice civile, tra cui sostituisce l'art. 2393 con il seguente:
      «Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità). - L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
      La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
      L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
      La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
      La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.»
      Inoltre apporta le seguenti ulteriori modifiche:
      s) all'articolo 2393-bis, terzo comma, le parole: «del collegio sindacale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo di controllo»;
      t) all'articolo 2394-bis, le parole: «di fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio,», le parole: «al curatore del fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «al curatore, al liquidatore giudiziale», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.»;
      Come si vede la nuova norma pone soltanto un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte del curatore (che è la materia di cui tratta l'art. 2394 bis c.c.), che, quindi non incide sul termine di prescrizione del diritto, che rimane quinquennale. La prescrizione infatti è l'istituto che determina l'estinzione di un diritto qualora il suo titolare non lo eserciti per il tempo fissato dalla legge nel mentre la decadenza
      Comporta la perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato compimento di una determinata attività, per lo più una attività giudiziaria, nel termine perentorio previsto dalla legge o dalle parti, tant'è che, a differenza della prescrizione, il termine decadenziale non è soggetto a sospensione né ad interruzione.
      Pertanto, alla luce di questi criteri è corretta la sua prima opzione, nel senso che rimane il termine quinquennale di prescrizionema, in caso di apertura di liquidazione giudiziale, l'azione deve essere proposta entro due anni da detto evento.
      Zucchetti Sg srl