Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Insinuazione congiuta di due avvocati

  • Francesca Bresci

    Prato
    13/11/2025 17:48

    Insinuazione congiuta di due avvocati

    Buonasera,
    ho ricevuto un'insinuazione congiunta presentata da parte di due legali che hanno seguito la società in bonis. Alcune cause sono state seguite da entrambi, altre da uno solo. L'insinuazione è unica, con unico importo richiesto in privilegio.
    L'attività è provata e ci sono i mandati firmati, quindi i compensi sarebbero da ammettere.
    La domanda che resta è se possiamo inserirli in privilegio ex art.2751bis c.1 n.2 trattandosi di copensi in parte svolti da un legale e in parte dalla coppia di legali congiuntamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/11/2025 19:38

      RE: Insinuazione congiuta di due avvocati

      Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente all'intero onorario in relazione all'opera prestata. Ossia, in ipotesi di pluralità di difensori, il pagamento degli onorari in favore di uno degli avvocati, non esonera il cliente dal dovere di corrispondere gli onorari anche agli altri co-difensori, tuttavia un tale diritto è previsto solo in relazione all'attività effettivamente espletata dal singolo professionista, di modo che il diritto a distinti compensi rimane escluso e ne è dovuto uno solo qualora sia stato richiesto il pagamento di una sola parcella nella quale non siano state indicate separatamente le prestazioni espletate da ciascuno degli avvocati.
      Nel caso in esame, quindi, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella, quantificata in un unico importo, bisogna presumere che non siano state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, atteso che in questo caso risulta indirettamente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi interamente confluite nell'unica specifica e una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni poi sommate nella specifica.
      Se così è, per le cause in cui vi è stato mandato congiunto è corretto ammettere al passivo l'importo per un solo compenso, che in considerazione del mandato congiunto, non può che essere diviso tra gli avvocati incaricati in ragione della metà per ciascuno. Per le cause in cui vi è stato un mandato ad un solo legale va ammesso il compenso per le relative prestazioni del legale incarico, sempre che sia possibile desumerlo dalla documentazione presentata, altrimenti, in questo caso come in quello precedente, il credito va escluso e in sede di opposizione i creditori potranno allegare la documentazione per consentire il calcole dei crediti da ammetter.
      In caso di ammissione, la collocazione è quella privilegiata di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c., sempre che riscorrano gli altri requisiti richiesti da detta norma, in particolare riguardo alla biennalità.
      Zucchetti SG srl