Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Apertura della procedura di liquidazione giudiziale e carico di una società interamente partecipata dal Comune

  • Giuseppe Franco

    Nocera Inferiore (SA)
    14/03/2024 15:16

    Apertura della procedura di liquidazione giudiziale e carico di una società interamente partecipata dal Comune

    Salve,
    al fine di ottenere il Vostro consueto e prezioso contributo, trovandomi per la prima volta a "gestire" una procedura concorsuale involgente una società partecipata, significo quanto segue.
    Viene dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico di una società interamente partecipata da un Comune (socio unico).
    Dalle prime verifiche operate è emerso, tra le altre, che l'ultimo bilancio della società partecipata, regolarmente approvato, riporta una (significativa) perdita d'esercizio, rispetto alla quale l'Ente Comune (socio unico) ha appostato, nella sua contabilità pubblica, il relativo fondo.
    Ora, fermo restando una doviziosa attività di studio di tutto il tessuto normativo di riferimento, mi ponevo il dubbio se il Comune, quale socio unico ed in ragione dell'approvazione del bilancio, risponde della perdita d'esercizio e, quindi, la Curatela, potrebbe esigere il relativo versamento nei suoi confronti.
    E' la prima volta che mi accingo a "gestire" una procedura concorsuale a carico di una società partecipata e, pertanto, fermo restando lo studio necessario, gradirei l'indicazione di ogni opportuna osservazione e considerazione.

    Con Viva Cordialità
    Dott. Giuseppe Franco
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/03/2024 19:47

      RE: Apertura della procedura di liquidazione giudiziale e carico di una società interamente partecipata dal Comune

      Alla base dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale oggi, e ieri del fallimento, a carico di una società a partecipazione pubblica consentita dal D.Lgs. n. 175/16, art. 14, sta il concetto che la legge esclude dall'area della concorsualità gli enti pubblici ma non le società pubbliche, in quanto il legislatore ha inteso consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali per perseguire l'interesse pubblico, senza che il socio pubblico assuma i rischi connessi alla loro insolvenza (giur. pacifica, cfr. da ult. Cass.16 marzo 2023 n. 7646). Afferma la Cassazione in quest'ultima decisione che la società pubblica "non muta la propria natura di soggetto di diritto privato solo perché gli enti pubblici ne posseggano le partecipazioni, in parte o anche del tutto, posto che l'identità dell'azionista non assume alcun rilievo quanto alle vicende della società, che opera nell'esercizio della propria autonomia negoziale, sul quale l'ente pubblico non può incidere mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali. In particolare, con specifico riguardo alle società in house, neanche il cd. controllo analogo, per mezzo del quale l'azionista pubblico svolge un'influenza dominante sulla società, se del caso attraverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento, incide sull'alterità soggettiva dell'ente societario nei confronti dell'amministrazione pubblica.
      In sostanza le società a partecipazione pubblica vanno ricondotte all'ordinario regime civilistico, e sono pertanto regolate dalla medesima disciplina che governa, in generale, le società partecipate e pertanto non vi è una responsabilità diretta del socio pubblico per le obbligazione della società partecipata ma una fpossibilità di responsabilità può vedersi nei limiti di cui all'art. 2497 c.c..
      Zucchetti SG srl
      • Giuseppe Franco

        Nocera Inferiore (SA)
        22/03/2024 18:58

        RE: RE: Apertura della procedura di liquidazione giudiziale e carico di una società interamente partecipata dal Comune

        Nel ringraziare per il contributo, al fine di meglio inquadrare la fattispecie, significo quanto segue.
        L'Ente Comune, quale socio unico, ha approvato un bilancio d'esercizio della partecipata con una ingente perdita oggetto di ripianamento ad opera del prefato Ente.
        Pertanto, in ragione della volontà, espressa in sede di approvazione del bilancio, di ripianare la perdita, l'Ente Comune non sarebbe tenuto a corrispondere alla Curatela, in ragione dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale medio tempore intervenuta, l'importo corrispondente alla perdita d'esercizio oggetto di ripianamento.

        Con Viva Cordialità
        Dott. Giuseppe Franco
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          25/03/2024 16:15

          RE: RE: RE: Apertura della procedura di liquidazione giudiziale e carico di una società interamente partecipata dal Comune

          Crediamo anche noi perché il ripianamento della perdita era evidentemente collegato e condizionato alla continuazione dell'attività, venuta meno con l'apertura della liquidazione giudiziale.
          Zucchetti SG srl