Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Istanza di rivendica e controvalore del bene ex art. 210 CCI

  • Mattia Pedrini

    ZOLA PREDOSA (BO)
    28/03/2024 19:37

    Istanza di rivendica e controvalore del bene ex art. 210 CCI

    Gent.mi,
    rappresento quanto segue per avere un Vostro autorevole parere in merito.
    Perviene tardivamente una domanda di rivendica avente ad oggetto alcuni beni acclusi al compendio mobiliare inventariato. L'istanza è priva della richiesta di sospensione della liquidazione dei beni ex art. 201, co. 7 CCI e si limita a richiedere, in subordine, il riconoscimento dell'equivalente credito corrispondente al valore dei beni oggetto della domanda per come stimati dal perito della procedura.
    In ragione del carattere di urgenza con cui è necessario procedere allo sgombero dei locali in cui sono ricoverati i beni inventariati - già detenuto sine titulo dalla società debitrice prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, giusta convalida di sfratto - la Curatela, non potendo attendere la fissazione dell'udienza delle domande tardive di credito, di concerto con il G.D., avvia l'iter di liquidazione del compendio mobiliare in forza al programma di liquidazione approvato.
    Alla data in cui si discuteranno le domande tardive, è auspicabile che i beni oggetto della domanda di rivendica siano stati aggiudicati a terzi; in tale casistica, il controcredito dell'istante - che lo stesso chiede senza specificare alcun rango - andrebbe ammesso in prededuzione o si tratta di credito chirografario? Ammetterlo in prededuzione significherebbe comparare la (fisiologica) attività liquidatoria - che il ricorrente ben avrebbe potuto richiedere di sospendere ai sensi dell'art. 201, co. 7 CCI -, alla "perdita di possesso della cosa" da parte della Curatela e, a parere di chi scrive, lederebbe ingiustificatamente gli interessi della massa, a causa della (voluta) tardività dell'istante. Il proprietario dei beni (macchinari e attrezzatura obsoleta, priva di concreto interesse del mercato) era stato, infatti, messo nella posizione di presentare l'istanza di rivendica e/o restituzione ben prima della definizione dell'inventario e dell'avvio dell'iter di liquidazione dei beni ma, l'ingiustificato ritardo del ricorrente, ha comportato che la Curatela provvedesse altrimenti, con il fine di sgomberare tempestivamente l'immobile occupato senza titolo.
    Indipendentemente dal riconoscimento della prededuzione, ritenete comunque che il controcredito debba essere ammesso per il valore di stima dei beni o, in alternativa, per quello di effettiva aggiudicazione in seno alla Procedura?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/04/2024 16:09

      RE: Istanza di rivendica e controvalore del bene ex art. 210 CCI

      Nel caso in cui il possesso della cosa cessi dopo che il curatore l'abbia acquisita all'attivo, "il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione", recita l'ult. parte del primo comma dell'art. 210. Il diritto del terzo ad ottenere in prededuzione il pagamento del controvalore della cosa sorge, quindi, ogni qualvolta la perdita del possesso sia riconducibile, con nesso di causalità, ad un comportamento attivo od omissivo del curatore, cui compete la custodia dei beni, indipendentemente dal motivo che ha determinato la perdita, sia questa riconducibile ad un atto illecito del curatore sia alla sua ordinaria attività liquidatoria. Pertanto, poiché, nel suo caso, i beni oggetto di rivendica sono stati inventariati all'attivo e poi venduti, riteniamo che il credito per il controvalore non possa non godere della prededuzione.
      Le cause ella perdita del bene incidono invece sulla determinazione del controvalore che, normalmente è quello corrente di mercato, secondo una stima fatta d'accordo tra le parti o, in mancanza, giudizialmente e non certo secondo la stima dello stimatore della liquidazione giudiziale, che si sostanzia in una valutazione di parte, giacché l'obbligo di restituzione a carico della procedura conserva la natura di debito di valore, per cui, se il bene non può più essere restituito, il terzo ha diritto all'integrale valore della cosa al momento in cui gli viene corrisposta la somma sostitutiva, in modo da reintegrarlo interamente della perdita subita, con esclusione dei soli danni derivanti da lucro cessante non rientranti nella previsione dell'art. 210.
      Da questo discorso che, come visto, fa leva sulla perdita del possesso della cosa inventariata causata da qualsiasi evento, bisogna estrapolare l'ipotesi della perdita del possesso dovuta alla liquidazione del bene rivendicato effettuata dagli organi procedurali, perché qui entrano in ballo altre considerazioni tra cui il comportamento anche del rivendicante, quale la presentazione o meno di una domanda di sospensione della liquidazione. La presentazione della domanda di sospensione della liquidazione del bene rivendicato costituisce, infatti, l'unico modo – naturalmente se essa viene accolta – per "impedire" al curatore di procedere alla vendita del bene, poiché, in mancanza di un provvedimento del giudice che accolga la rivendica o l'istanza di sospensione, non è data al curatore la facoltà di scegliere se escludere o meno il bene dal compendio in vendita, così come non ha il potere di decidere di ritardarne la vendita, tanto se, come nel caso, vi è l'urgenza di sgomberare i locali in cui sono situati i beni rivendicati e il rivendicante abbia presentato una domanda di rivendica tardiva; in questo cosa, invero, trova applicazione l'art. 226 CCII, per il quale il titolare di diritti su beni mobili o immobili che agisce in via tardiva, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto "se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile".
      In presenza di queste condizioni in cui la mancata consegna materiale del bene è dovuta sostanzialmente all'inerzia del rivendicante, che ha fatto valere le sue pretese sul bene tardivamente e senza chiedere la sospensione della liquidazione, il controvalore , a nostro avviso, va ancorato al prezzo di vendita all'esito della procedura competitiva in seno alla liquidazione, altrimenti verrebbe premiata l'inerzia con un ingiustificato arricchimento.
      Zucchetti SG srl