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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Istanza di ammissione al passivo società finanziaria che concedeva un finanziamento contro cessione di quote di retribuz...
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Piernicola Pisani
POTENZA29/06/2026 10:26Istanza di ammissione al passivo società finanziaria che concedeva un finanziamento contro cessione di quote di retribuzione ad un dipendente della società oggi in liquidazione giudiziale.
Gentili,
ho ricevuto domanda di ammissione al passivo tempestiva da parte di società finanziaria che concedeva un finanziamento contro cessione di quote di retribuzione ad un dipendente della società oggi in liquidazione giudiziale.
Nella domanda di ammissione, il creditore cita quanto segue: In base alla normativa di settore ( D.P.R. n. 180/1950 e successive modifiche ed integrazioni) nonché al precitato contratto di finanziamento , il datore di lavoro , obbligato principale di xxxxx Spa, è tenuto a trattenere mensilmente la quota di stipendio ceduta dal dipendente e corrisponderla alla società finanziaria, nonché, in caso di interruzione del rapporto lavorativo del dipendente durante la vigenza del finanziamento, corrispondere alla società finanziaria erogatrice del prestito le somme interamente maturate dal dipendente a titolo di trattamento di fine rapporto ed ogni ulteriore indennità, a copertura del debito residuo;
In virtù di quanto sopra, la società A srl in Liquidazione Giudiziale è tenuta a corrispondere a favore di xxxx S.p.A. il TFR del sig xxxxxx, vincolato ex lege a garanzia del finanziamento , nonché, in caso di incapienza del Tfr, ogni ulteriore indennità parimenti maturata, oltre alle quote sin qui scadute.
Si chiede supporto su come va trattata la presente domanda? come domanda autonoma? oppure come surroga e pertanto devo attendere la domanda del lavoratore? La domanda mantiene altresì il privilegio sul TFR o sulle eventuali ultime tre mensilità? qualora dovesse pervenire anche la domanda di ammissione al passivo da parte del lavoratore?
Se potete supportarmi.
Ringrazio anticipatamente-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/06/2026 16:49RE: Istanza di ammissione al passivo società finanziaria che concedeva un finanziamento contro cessione di quote di retribuzione ad un dipendente della società oggi in liquidazione giudiziale.
Dalla domanda della Finanziaria si capisce che Tizio, dipendente della società Alfa contrae un finanziamento con la Finanziaria Beta alla quale cede, a garanzia del pagamento, un quinto del proprio stipendio e la quota del TFR fino a copertura del credito,: cessione che si suppone essere stata notificando ritualmente alla datrice di lavoro Alfa, che mensilmente, pagava, o avrebbe dovuto pagare i 4/5 dello stipendio a Tizio e un quinto a Beta.
La prima cosa da fare, quindi, è controllare se la ricostruzione fatta dalla Finanziaria Beta sia documentata e, in particolare quali voci di quanto dovuto al dipendente sono state cedute (dovrebbe essere solo la retribuzione e il TFR) e se la cessione del credito è stata notificata ad Alfa o comunque sia stata da questa accettata.
Se tutto è documentato, vuol dire che la cessione è opponibile alla ceduta Alfa e quindi alla liquidazione giudiziale aperta a carico di questa, per cui si può passare alla domanda: cosa accade del rapporto in questione per il fatto che Alfa è stata ammessa alla procedura di liquidazione giudiziale?.
La Finanziaria Beta può far valere in sede di ammissione le quote dello stipendio cedute del rapporto di lavoro non pagate da Alfa, ovviamente fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro con Tizio (probabilmente avvenuto con l'apertura della procedura). In questo caso la Finanziaria Beta fa valere il credito di lavoro che Tizio aveva verso Alfa e che, nei limiti detti, ha ceduto a Beta e, poiché a norma dell'art. 1263 c.c. il credito ceduto è trasferito al cessionario con i privilegi che lo assistevano, Beta azionando il credito ceduto può chiedere il privilegio ex art. 2751 bis c.c. che assisteva e assiste il credito da lavoro dipendente.
Eguale discorso vale per il TFR essendo stato anche questo ceduto da Tizio a Beta che pertanto, nei limiti in cui il credito per TFR non superi l'importo del suo credito verso Tizio per il residuo finanziato, può far valere lo stesso privilegio che avrebbe potuto chiedere direttamente Tizio, se non avesse ceduto il credito. Sotto questo profilo ancor più rilevante controllare che il rapporto di lavoro sia cessato in quanto a questo evento è collegato il pagamento del TFR.
Nella fattispecie in esame non si può parlare di surroga perché questa presuppone che il dipendente si sia già insinuato al passivo e sia stato ammesso e poi il cessionario si sostituisce nella posizione del dipendente già ammesso con una semplice domanda di surroga ex art. 230, comma 2, CCII. Nel caso da lei rappresentato, invece, il dipendente Tizio non si è ancora insinuato al passivo e, se e quando lo farà, il suo credito per retribuzioni e per TFR dovrà essere decurtato della quota per la quale è stata ammessa la cessionaria Finanziaria Beta, altrimenti il dipendente prenderebbe, oltre al finanziamento già avuto, una quota del credito ceduto per il pagamento e la procedura pagherebbe due volte lo stesso debito.
Zucchetti SG srl
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