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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
CESSIONE CONTRATTO LEASING FINANZIARIO AUTOVEICOLO POST DICHIARAZIONE DI L.G.
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Diego Moscato
Milano05/05/2026 13:29CESSIONE CONTRATTO LEASING FINANZIARIO AUTOVEICOLO POST DICHIARAZIONE DI L.G.
sottopongo alla vostro autorevole scrutinio il seguente caso.
Nel dicembre del 2025 viene dichiarata la L.G. della società X
L'amministratore si rende irreperibile, viene rintracciato e convocato davanti al GD nel mese di aprile 2026, omettendo la consegna della contabliità.
Senonché emerge che, qualche giorno dopo la convocazione, il L.R. cede, con l'assenso del concedente, un contratto di leasing finanziario relativo ad un furgone, preso in leasing nel 2020, ad un terzo, apparentemente a titolo gratuito.
Il concedente, richiesto di chiarimenti, fornisce documentazione contrattuale dalla quale si rileverebbe l'esistenza, alla data di L.G., di un debito residuo in linea capitale (comprensivo del riscatto) pari a circa 1/5 del prezzo di acquisto del furgone.
Posto che l'atto appare posto in violazione degli artt.
a) 142, co. 1 "La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale".;
b) 144, co. 1 "Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori".
c) 145, co. 1 "Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.";
d) 177 e 97 ccii in tema di locazione finanziaria.
senza non immaginare che la condotta appare integrare gli estremi della bancarotta post fallimentare ex artt. 329 e 322 co. 1 e 2, vi chiedo cortesemente di indicarmi le strategie più efficaci da porre in essere nei confronti del concedente, dell'utilizzatore e del soggetto subentrato nel rapporto. Vi ringrazio anticipatamente, con stima e cordialità.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/05/2026 17:44RE: CESSIONE CONTRATTO LEASING FINANZIARIO AUTOVEICOLO POST DICHIARAZIONE DI L.G.
Dalla descrizione da le9i fatta presumiamo che L.R. sia l'amministratore il quale abbia ceduto il contratto di leasing contratto dalla società X, assoggettata alla liquidazione giudiziale. Se è così, come tutto lascia intendere, è corretto il richiamo delle norme da lei citate, in forza delle quali. E in particolare del disposto di cui all'art. 144 c.c.i.i., l'atto di cessione è inefficace per la massa dei creditori. Si tratta di una inefficacia che opera indipendentemente dall'eventuale pregiudizio per i creditori e e della buona o mala fede del terzo, per cui si può dire che essa operi automaticamente, senza bisogno di particolari accertamenti se non quello della posteriorità dell'atto all'apertura del concorso. Pertanto il curatore deve scrivere alle parti, in particolare al cessionario e alla società concedente il leasing, facendo presente la inefficacia del contrato ai sensi dell'art. 144 c.c.i.i., per cui quel contratto di leasing deve ritenersi pendente al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale; a questo punto il curatore deve scegliere, a norma dell'art.177 c.c.i.i., se continuare il rapporto (come sembra intenzionato a fare) o sciogliersi dal contratto (nel qual caso potrebbe risultare inutile far valere l'inefficacia). Ovviamente, se le parti non danno seguito alla richiesta, il curatore dovrà agire in giudizio per ottenere una sentenza dichiarativa della inefficacia della cessione (che nulla ha a che fare con la revocatoria).
Inoltre il curatore nelle relazioni che presenterà esporrà il comportamento dell'amministratore per eventuali reati, fermo restando che rimane da valutare l'intero comportamento di tale soggetto ai fini di una azione di responsabilità, qualora questi sia solvibile.
Zucchtti SG srl-
Diego Moscato
Milano05/05/2026 19:15RE: RE: CESSIONE CONTRATTO LEASING FINANZIARIO AUTOVEICOLO POST DICHIARAZIONE DI L.G.
ringraziando, confermo che L.R. sta per legale rappresentante, amministratore unico che ha ceduto il contratto.
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