Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Dies a quo azione revocatoria ex art. 166 CCII ed estensione alla "supersocietà di fatto" ex art. 256 CCII

  • Marco Taddeucci

    Lucca
    15/04/2024 19:07

    Dies a quo azione revocatoria ex art. 166 CCII ed estensione alla "supersocietà di fatto" ex art. 256 CCII

    Buonasera.
    Ricopro la carica di curatore in una LG apertasi, nei confronti di una S.R.L.,nel mese di gennaio 2024. Sto raccogliendo elementi al fine di valutare la sussistenza di un'eventuale "supersocietà di fatto" fra la società attualmente in L.G., ulteriori S.R.L. e persone fisiche. Nell'ipotesi in cui il Tribunale procedesse alla dichiarazione di apertura della L.G. relativamente a quest'ultima entità, il dies a quo per l'eventuale esercizio di azioni revocatorie ai sensi dell'art. 166 CCII, n.1 (c.d "anno anteriore"), da esperire nei confronti del soggetto dichiarato in liquidazione per estensione, decorrerebbe dalla dichiarazione di apertura della prima L.G. o dalla data di apertura della dichiarazione di L.G. della "supersocietà di fatto"?
    Sul punto non sono riuscito a trovare pronunce applicabili al nuovo codice di rito, mentre con riferimento alla L.F. ho recuperato una Cassazione (la n. 13421/2008) la quale, facendo leva sull'efficacia ex nunc. della dichiarazione di fallimento in estensione, escludeva che il termine delle azioni revocatorie potesse esser fatto retroagire alla dichiarazione di fallimento della prima società.
    Sarei grato di conoscere il vs. parere sul punto.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/04/2024 17:52

      RE: Dies a quo azione revocatoria ex art. 166 CCII ed estensione alla "supersocietà di fatto" ex art. 256 CCII

      In una recente risposta sullo stesso tema, ove era stato già esteso il fallimento ad una società di fatto dopo la dichiarazione di fallimento d un imprenditore individuale, abbiamo scritto quanto segue:
      I soggetti nei confronti dei quali sono state pronunciate le dichiarazioni di fallimento successive a quella iniziale sono diversi e distinti da quello originariamente dichiarato fallito, seppur la sentenza in estensione accerti che quell'attività apparentemente individuale era svolta in società di fatto con altri. A sua volta," la revocatoria è uno strumento di recupero e ricostruzione del patrimonio nell'interesse della massa che è riconnesso solo al fallimento, in quanto, solo con esso s'impone quell'esigenza di tutela della par condicio cui l'art. 67 è funzionale e, quindi, non si potrebbe ipotizzare un parametro temporale diverso da quello della relativa dichiarazione giudiziale. Infatti, ciò che legittima la revoca di un determinato atto non è il puro e semplice compimento dell'atto stesso, di per sè legittimo ed efficace, bensì la successiva dichiarazione di fallimento che apre il concorso tra i creditori e l'esigenza del ripristino della par condicio mediante la sanzione dell'inefficacia a ritroso nel tempo". (in tal senso Cass. 10/04/2019, n.10104, anche se a diverso fine di quello in esame).
      Concludevamo che il termine dell'anno anteriore al fallimento, ai sensi dell'art. 67, andasse computato con riferimento alla data del fallimento del socio dichiarato in estensione e non a quella della prima procedura instaurata, esattamente come conclude Cass. 23/05/2008, n.13421 (da lei richiamata) in virtù del carattere costitutivo e autonomo della successiva sentenza in estensione.
      Non vi è motivo per non applicare gli stessi principi alla revocatoria del codice della crisi, non essendo mutata la natura della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
      Zucchetti SG srl