Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

concordato preventivo in continuità

  • Franco Coscia

    TUORO SUL TRASIMENO (PG)
    26/07/2023 21:10

    concordato preventivo in continuità

    Il creditore può avere accesso al ricorso ed al piano presentato dal debitore
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/07/2023 19:33

      RE: concordato preventivo in continuità

      Il comma terzo dell'art. 40 prescrive che la domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese e che l'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente, e, come si vede, la norma parla della pubblicità della sola domanda e non della documentazione i cui all'art. 39. Successivamente il commissario nominato deposita in cancelleria una prima "relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori" almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Neanche in questo caso si parla del piano, anche se una relazione particolareggiata del genere di quella indicata deve necessariamente analizzare il piano; ad ogni modo, questa relazione non va comunicata ai creditori, ai quali vanno comunicate le altre relazioni di cui all'art. 105 e all'art. 107, con allegato l'elenco dei creditori, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori, alla quale i creditori e altri soggetti possono replicare almeno dieci giorni prima della stessa data (art. 107 co. 4).
      In nessuna di queste norme si patrla del piano, il cui esame è indispensabile per esprimere un voto consapevole, per cui, ove il commissario non l'abbia comunque comunicato ai creditori, crediamo che questi possano prenderne visione in cancelleria o chiederne la trasmissione al commissario, il quale chiederà preventivamente l'autorizzazione del g.d., in analogia a quanto stabilito dal comma terzo dell'art. 199.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Paneri

        alessandria
        16/02/2024 16:01

        RE: RE: concordato preventivo in continuità

        Buongiorno,
        a Vostro modo di vedere la relazione particolareggiata 105 ccii (resa nell'ambito di un PRO) dal sottoscritto commissario giudiziale deve essere inviata ai creditori o no?
        La norma sembra chiara nel dire che va depositata in cancelleria almeno 45 gg prima dell'inizio delle operazioni di voto e trasmessa al PM. Dal tenore letterale l'invio ai creditori sembrerebbe escluso.
        Ho trovato - oltre a questo Vostro post - un commento che sembra escludere l'invio.
        Grazie in anticipo e cordiali saluti,
        Marco Paneri
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/02/2024 20:25

          RE: RE: RE: concordato preventivo in continuità

          Esatto, confermiamo che la relazione particolareggiata di cui all'art. 105, comma 1, CCII non va inviata ai creditori in quanto la norma, come lei ricorda, stabilisce che va depositata in cancelleria e trasmessa al Pubblico Ministero. Ben diversa è la formulazione dell'ult. comma dell'art. 105 e dell'art. 107 ove si parla di invio ai creditori.
          Zucchetti Sg srl
    • Elena Mistrorigo

      Vicenza
      19/03/2024 13:07

      RE: concordato preventivo in continuità

      Buon giorno
      ai fini della predisposizione dell'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi , ai sensi dell'art. 107, in caso in cui il piano preveda il pagamento integrale dei creditori privilegiati e del creditore ipotecario però dilazionato nel tempo (dopo 1 anno dall'omologa e dopo 3 anni dall'omologa), l'importo sarà dato dagli interessi legali maturati dalla data di deposito del ricorso al registro delle imprese alla data prevista per il pagamento?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        20/03/2024 17:42

        RE: RE: concordato preventivo in continuità

        L'art. 96 CCII, prevede che "si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, le disposizioni degli articoli 145, nonché da 153 a 162". Orbene gli artt. 153, comma 3 e 154 comma 1 (che riproducono gli eguali commi degli artt. 54 e 55 l. fall.), regolano gli interessi che maturano sui crediti chirografari e prelatizi nella liquidazione giudiziale e, per effetto del citato richiamo questa stessa normativa trova applicazione nel concordato per cui le stesse, solo che la data di riferimento è costituita non dalla sentenza di apertura della liquidazione bensì dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato.
        Zucchetti SG srl