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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Procedure di fallimento/liquidazione giudiziale - Note di credito dai creditori
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Alberto Rossi
Vicenza25/03/2024 14:28Procedure di fallimento/liquidazione giudiziale - Note di credito dai creditori
Buongiorno a Tutti.
Uso questo canale per chiedere cortesemente un vostro parere in termini operativi, per le innumerevoli note di credito che da un anno (sebbene la norma sia cambiata da maggio 2021) mi giungono dai creditori dei fallimenti/liquidazione giudiziali che seguo.
La norma non è chiarissima, altre discussioni sul tema presenti in fallco anche.
Quindi chiedo cortesemente, il trattamento migliore delle note di credito? Non vanno registrate, vanno registrate ma non se ne tiene conto ai fini delle liquidazioni, vanno registrate e se ne tiene conto ai fini delle LIPE.
Personalmente adotto quest'ultima soluzione ma per una procedura di un anno fa, l'AdE ha richiesto chiarimenti. Mi spiego meglio. Le LIPE trasmesse per il terzo e quarto trimestre risultano ovviamente "inquinate" dell'iva a debito scaturente dalle n.c. ricevute e registrate, con un sezionale a parte per distinguerle dalle operazioni endoconcorsuali. Inviata la LIPE trasmetto una pec alla DP dell'AdE per illustrare da cosa scaturisce il debito della LIPE, ovvero dall'iva a debito delle n.c., di importo superiore all'iva a credito delle fatture con competenza procedurale ma che hanno valenza ante procedura e quindi non è da versare ma al più sarà dato per l'AdE per un'insinuazione al passivo. L'AdE mi ha chiesto quindi inizialmente lumi (non avevano visto le mie pec…) chiedendo la trasmissione delle note di credito per il terzo e quarto trimestre. All'esito del "controllo", mi hanno trasmesso una " SEGNALAZIONE DI INCOERENZA DEI VERSAMENTI RELATIVI ALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA" riferendosi all'iva a debito esposta nella LIPE del quarto trimestre (sebbene anche quella del terzo trimestre sia a debito…).
Alla luce di quanto sopra come suggerite eventualmente di agire, redigere il modello iva composto dei due moduli (periodo ante e post) e nel primo modulo fare confluire anche le note di credito che fanno riferimento al periodo ante (sebbene pervenute ben oltre i 4 mesi di redazione dell'art. 74-bis e quindi con ovvie differenze rispetto a quanto già comunicato)? o di "non considerare ora" le n.c. e fare quindi le rettifiche delle LIPE nel quadro VH del modulo post sentenza di apertura?
Vi ringrazio del prezioso supporto e porgo cordiali saluti.
Alberto Rossi-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como03/04/2024 21:13RE: Procedure di fallimento/liquidazione giudiziale - Note di credito dai creditori
Non siamo d'accordo sul fatto che la norma, come interpretata e integrata dalle fonti di prassi, non sia chiara.
Ciò a cui è necessario fare attenzione è la distinzione fra le procedure avviate dal 26/5/2021 e quelle già in essere a tale data.
Per le procedure avviate precedentemente, le indicazioni sono quelle fornite dalla Risoluzione 155/2021:
- "il presupposto dell'esercizio della facoltà di cui al citato articolo 26 si realizza solo a seguito della ripartizione finale dell'attivo"
- la ricezione della nota di credito "determinerà in capo al curatore l'obbligo di provvedere alla registrazione della variazione in aumento"
- ma tali adempimenti "non determinano l'inclusione del relativo credito erariale nel riparto finale, ormai definitivo, ma consentono di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis"
- "Per quanto sopra, non sussistendo il debito a carico della procedura, il curatore fallimentare non è tenuto ad ulteriori adempimenti in termini di dichiarazioni periodiche ed annuali".
Quindi le note di credito vanno registrate, ma non considerate né nella dichiarazione annuale né nelle LIPE; né tantomeno deve essere versato il relativo importo.
Per le procedure avviate da tale data, in virtù della modifiche apportate dall'art. 18 del D.L. 73/1921, che ha in primo luogo consentito l'emissione delle note di credito "a partire dalla data in cui" il debitore "è assoggettato a una procedura concorsuale", mentre la regola generale è che "il cessionario o committente ... deve ... registrare la variazione ...", "L'obbligo ... non si applica nel caso di procedure concorsuali".
Quindi le note di credito ricevute dal Curatore non solo non debbono essere considerate nelle LIPE e nella dichiarazione annuale, ma non debbono nemmeno essere registrate.-
Lucia Bordigoni
Massa (MS)04/04/2024 14:54RE: RE: Procedure di fallimento/liquidazione giudiziale - Note di credito dai creditori
Buongiorno ma se per le procedure avviate dal 26/5/2021 non è necessario registrare le note di credito e quindi non inserire ne in Lipe ne in dichiarazione Iva a mezzo della redazione di due moduli come può l'ade recuperare il debito d'imposta scaturente dalle stesse tramite l'insinuazione al passivo?
Inoltre se sempre per una procedura di liquidazione giudiziale aperta nel 2023 per cui è stata presentata la dichiarazione Iva annuale da cui emerge per il periodo ante e post un credito Iva complessivo significativo . Nella prima Lipe 2024 lo riporto integralmente o solo la parte inerente la post liquidazione, considerando che sussitono rilevati esposizioni fiscali già cartellizate?-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como06/04/2024 14:58RE: RE: RE: Procedure di fallimento/liquidazione giudiziale - Note di credito dai creditori
Per quanto riguarda la prima domanda, siamo assolutamente d'accordo con la perplessità esposta nel quesito, ma la lettera dell'art. 26 del D.P.R. 633/72 nella versione attuale, riportata sopra, ci pare non lasci spazio a comportamenti diversi, e l'art. 8, IV comma, del D.P.R. 322/98 è molto chiaro nello stabilire che nel Mod. 74-bis vanno indicati i dati relativi alle "operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento".
Per quanto riguarda la seconda domanda, le istruzioni alla compilazione della dichiarazione IVA sono molto chiare nello stabilire che "Con riferimento al quadro VX occorre tener presente le seguenti ipotesi: ... b) presenza di un credito IVA nel 1° periodo. In tale ipotesi, invece, nel quadro VX devono essere riportati i saldi sommati o compensati tra loro, risultanti dalla sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo".
Deve quindi essere indicata, e riportata all'anno successivo, la somma dei credito risultanti dal periodo ante e da quello post.
Extracontabilmente si terrà conto del fatto che il credito ante (da intendersi quello con "causa genetica" ante apertura della procedura) è compensabile con ogni controcredito dell'Erario, già emerso o che possa emergere in futuro (se già risultano posizioni debitorie rilevanti, ben potrebbe essere già di fatto inesistente).
Di conseguenza, solo la parte residua, endoconcorsuale, potrà essere utilizzata in compensazione, verticale od orizzontale, o eventualmente chiesta a rimborso.
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