Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Ammissione al passivo con riserva

  • Vincenzo Marruzzo

    GESUALDO (AV)
    29/09/2026 17:51

    Ammissione al passivo con riserva

    In L.G. è stata rigettata domanda (tardiva) dell'AdE, in quanto la pretesa tributaria, ad oggetto di opposizione della società sottoposta a liquidazione giudiziale, è stata annullata, in primo grado, dalla c.g.t. con sentenza che, dunque, ha privato di validità ed efficacia la pretesa medesima. Avverso tale decisione non è stata proposta opposizione allo stato passivo (nè, in precedenza, l'Ade aveva formulato osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal curatore). Successivamente, l'AdE ha proposto appello avverso la sentenza tributaria di primo grado e sulla scorta di tale impugnazione ha proposto nuovamente la domanda, fondata sulla medesima pretesa tributaria, dando atto del gravame e chiedendo (in via subordinata) l'ammissione con riserva, ai sensi dell'art. 88, c. 1, dpr 602/73 con interpretazione estensiva dell'art. 204 CCII e facendo il credito tra quelli condizionati.
    Ritengo che la domanda sia inammissibile tout court per violazione del divieto del ne bis in idem. E' corretta tale interpretazione? Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/09/2026 18:36

      RE: Ammissione al passivo con riserva


      Lei ha perfettamente ragione.
      AdTR aveva già presentato una domanda di ammissione al passivo fondata sulla medesima pretesa tributaria azionata ora con la seconda domanda, ma la prima domanda era stata respinta nel merito in quanto la pretesa tributaria era stata annullata; non avendo AdR proposto opposizione avverso questa decisione, la stessa è diventata definitiva nell'ambito concorsuale.
      E' vero che l'art. 88, comma 1, DPR n. 602 del 1973 stabilisc4e che "se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva", ma questa disposizione appronta il meccanismo attraverso cui il credito tributario controverso può essere ammesso al passivo in attesa della definizione del giudice tributario. E' questa situazione che AdE avrebbe dovuto rappresentare già nella prima domanda di ammissione chiedendo appunto l'ammissione con riserva ai sensi del citato art. 88 i stante il giudizio tributario di primo grado pendente o, se già definito in primo grado al momento della presentazione della domanda, stante l'intento di proporre appello. Solo se avesse proposto una tale domanda e il giudice delegato avesse escluso il credito, AdR avrebbe potuto proporre opposizione perché soccombente. In più, nel caso, AdR non ha neanche proposto opposizione avverso lo stato passivo per non essere stato in queto il credito ammesso con riserva, sicchè la pretesa tributaria in questione è definitivamente esclusa dal passivo e tale preclusione nel concorso aperto non può essere aggirata presentando una nuova domanda tardiva con la quale, dato atto ora della pendenza del giudizio tributario, si chiede l'ammissione con riserva, mancando la novità, con la quale, cioè AdR chiede quello che avrebbe dovuto chiede con la prima domanda.
      Zucchetti Sg srl
      • Vincenzo Marruzzo

        GESUALDO (AV)
        29/09/2026 18:45

        RE: RE: Ammissione al passivo con riserva

        Grazie dell'autorevole conferma.
    • Federica Stellavatecascio

      Battipaglia (SA)
      30/09/2026 10:33

      RE: Ammissione al passivo con riserva

      Buongiorno,
      mi ricollego al quesito per porne un altro, analogo.
      Premetto che essendo una questione molto complessa, esporrò solo una parte della stessa, quella per cui chiedo un Vostro parere.
      Il Comune e l'ente riscossione si sono insinuati al passivo di una liquidazione giudiziale per tributi locali riferiti a varie annualità.
      Per alcune di queste, in corso di procedura, sono stati incardinati giudizi in sede tributaria, conclusisi in primo grado e per cui pende appello (tutto in corso di procedura; al riguardo specifico che ci sono state varie udienze di verifica della domanda dell'Ente, rinviate nello stato, stante la complessità della questione).
      Nella circostanza, pertanto, non ci troviamo nella fattispecie di cui all'art. 204, comma 2 lettera c del CCII (crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale), proprio perché queste sentenze sono state pronunciate in corso della procedura di liquidazione giudiziale; cionondimeno, essendo a tutt'oggi in corso giudizi innanzi al giudice tributario, ritengo che il credito vada comunque ammesso con riserva.
      A questo punto, sempre che il mio ragionamento sia corretto, Vi chiedo se il G.D. debba ammettere con riserva ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 204, comma 2, lett. a) del CCII e dell'art. 88, comma 1 del D.P.R. 602/1973 (ovvero se vi sia altro riferimento normativo per l'ammissione con riserva riferito a questo caso specifico).
      Grazie anticipatamente
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        30/09/2026 12:36

        RE: RE: Ammissione al passivo con riserva

        Come abbiamo detto nella risposta che precede, l'art. . 88, comma 1, D.P.R. 602/1973 stabilisce espressamente che, "se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, «il credito è ammesso al passivo con riserva" e che la funzione di tale norme è, come precisato anche dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 5494/2012) quella di consentire la partecipazione al concorso, seppur con riserva, del credito tributario iscritto a ruolo quando la pretesa tributaria è ancora sub judice, intendendo per pretesa sub judice quella su cui non sia ancora intervenuta una decisione definitiva; sicchè sia nel caso che al momento dell'ammissione il giudice speciale non si sia ancora pronunciato, sia che si sia pronunciato ma la sentenza sia stata impugnata (come nel caso rappresentato), il credito insinuato va ammesso con riserva , in forza della norma tributaria citata, di natura speciale e quindi prevalente su quella generale, dal momento che il giudice delegato alla verifica del passivo non può sostituirsi al giudice tributario nella decisione sulla fondatezza della pretesa fiscale. Ciò anche se AdR non abbia chiesto l'ammissione riservata ma piena in quanto l'ammissione con riserva costituisce proprio il meccanismo di raccordo tra il procedimento concorsuale e il contenzioso tributario e rappresenta un minus rispetto alla domanda, tanto che contro la decisione AdR potrebbe proporre opposizione ove ritenesse di aver diritto all'ammissione piena e non riservata.
        Zucchetti SG srl
        • Federica Stellavatecascio

          Battipaglia (SA)
          03/10/2026 15:22

          RE: RE: RE: Ammissione al passivo con riserva

          Grazie