Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

privilegio società cooperativa

  • Nicolò Reggio

    Alessandria
    19/03/2026 12:42

    privilegio società cooperativa

    Buongiorno,
    in una Liquidazione Giudiziale una società cooperativa richiede il riconoscimento del proprio credito in via privilegiata ex art. .
    Dall'esame dalla documentazione prodotta ho però rilevato numeri molto rilevanti tra i quali 37 milioni di volume d'affari, costo del personale per circa 10 milioni ed acquisti materie prime per 16 milioni (e quindi superiori al costo per il personale).
    A ciò si aggiungano partecipazioni in strumenti finanziari etc..
    Sarei quindi propenso dall'escludere il grado di privilegio richiesto.
    Tuttavia, se bene ho compreso, mi pare che per le società cooperative non valgono i limiti dimensionali (come per le imprese artigiane) bensì si debba anche considerare la prevalenza del lavoro dei soci rispetto ai non soci.
    Vi ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/03/2026 19:27

      RE: privilegio società cooperativa

      La seconda parte dell'art. 2751 bis n. 5 c.c. concede lo stesso privilegio artigiano ai crediti "delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti".
      L'accostamento operato tra i crediti delle imprese artigiane e quelli di questo tipo di cooperative ("produzione e lavoro"), ulteriormente esigendo che essi costituiscano il corrispettivo "dei servizi prestati e della vendita di manufatti", induce a ritenere che oggetto della particolare tutela sia non già la mutualità in sè- la quale costituisce il fine essenziale di tutte le società cooperative, a fronte di quello di lucro, tipico delle altre società- ma solo il lavoro attuato dagli associati in quelle strutture cooperativistiche nelle quali essi sono tenuti a prestare direttamente la loro opera, finalizzata alla produzione dei servizi e dei manufatti: appunto, nelle cooperative di produzione e di lavoro, nelle quali il socio conferisce il proprio lavoro ed il cui scopo mutualistico è quello di collocare il lavoro dei cooperatori alle migliori condizioni e di procurare, per mezzo dell'attività sociale, vantaggi diretti ed immediati alle economie dei singoli soci lavoratori, eliminando così il margine di profitto (plusvalore) che, nelle imprese a fini di lucro, spetta all'imprenditore datore di lavoro. Pertanto anche nella cooperativa devono ricorrere gli altri requisiti indicati per gli artigiani circa la prevalenza e preminenza del lavoro, per cui si può dire che il privilegio mobiliare considerato dall'art. 2751 bis n. 5 compete ai crediti delle sole cooperative rientranti nella categoria degli enti di produzione e di lavoro che possano dimostrare che i propri soci cooperatori svolgono, nell'ambito dell'organismo, un'attività lavorativa, esercitando un'arte o un mestiere corrispondenti all'oggetto sociale prevalente e preminente, come per gli artigiani, cui la presente categoria è accomunata, perchè solo in tal modo il credito per la vendita dei manufatti e il servizio prestato può considerarsi il corrispettivo di attività lavorativa.
      In sostanza, come in più occasioni affermato dal S.C. (Cass. n. 12136/14; n. n. 22147/16; n. 2984/97), i requisiti essenziali perché una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa, in sede di procedure concorsuali, al privilegio previsto dall'art. 2751-bis, n. 5) c.c. sono, "per un verso, che il credito risulti pertinente ed effettivamente correlato al lavoro dei soci e, per altro verso, che l'apporto lavorativo di questi ultimi sia prevalente rispetto al lavoro dei dipendenti non soci". Considerazione, quest'ultima presente anche in una recente sentenza della S. Corte (Cass. 19/09/2025, n. 25699) quando ha ritenuto "manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 2751-bis, n. 5, c.c., nella parte in cui non prevede l'applicabilità del privilegio, che assiste i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, anche ai crediti per compensi di appalti d'opera, attesa la mancanza, in tale ultima ipotesi, della sicura prevalenza dell'attività lavorativa rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa, in quanto la considerazione contrattuale della prestazione lavorativa nella sua globalità non consente di valutare l'incidenza delle singole componenti, sicché risulta ragionevole la previsione di un trattamento differenziato".
      Ovviamente la preminenza e prevalenza del lavoro dei soci rispetto agli altri fattori della produzione va valutato caso per caso in base al numero dei soci, al loro impiego, alle strutture della cooperativa ecc., tuttavia i dati da lei forniti, per la loro consistenza, sembrano già da soli abbastanza significativi della mancanza del requisito di cui si è detto.
      Zucchetti SG srl