Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

surplus da concordato in continuità

  • Marco Crifò

    Verdellino (BG)
    15/03/2023 16:39

    surplus da concordato in continuità

    Buongiorno,
    si chiede se in un concordato preventivo in continuità indiretta ex art. 84 CCII, con affitto ponte dell'unica azienda, il ricavato successivo dovuto alla cessione della stessa costituisca valore della liquidazione o possa in parte rientrare, almeno per il maggior valore assunto dall'avviamento commerciale, nel surplus da continuità, generando una massa di flussi destinata al soddisfo del ceto creditorio al di fuori del vincolo del rispetto delle cause legittime di prelazione, ai sensi dell'art. 84, comma 6, CCII.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/03/2023 20:06

      RE: surplus da concordato in continuità

      Il comma sesto dell'art. 84 ccii stabilisce che "nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore".
      Stabilire cosa si intende per ricavato dalla liquidazione (che va distribuito secondo le regole della priorità assoluta) e per plusvalore, che può essere distribuito non liberamente, ma secondo la regola della priorità relativa, è ancora incerto e solo la futura giurisprudenza potrà offrire dei punti di riferimenti di una certa sicurezza.
      Non si capisce, come spiega P. Bosticco (in Ilfallimentarista.it, ed ivi richiami) perché la norma non lo chiarisce, se per "valore di liquidazione" si voglia far riferimento al valore in concreto attribuito dal debitore all'attivo offerto ai creditori o se debba essere considerato il valore traibile dai beni nell'ipotesi alternativa di una procedura liquidatoria (in ipotesi inferiore in quanto avulso dal beneficio derivante dalla conservazione dell'attività); né è chiaro se il parametro di riferimento sia comunque l'intero attivo dell'impresa o quello messo a disposizione dei creditori, né cosa si intenda per "valore eccedente" comunque destinato al soddisfo dei creditori. Problematiche che si riflettono tutte sul caso prospettato della continuità indiretta basata sulla proposta che preveda un affitto ponte e poi la vendita dell'intera azienda, che per definizione legislativa attua una ipotesi di continuità indiretta, ma sostanzialmente realizza una soluzione ad esito liquidatorio.
      Al momento è difficile dire se il ricavato della vendita dell0'azienda costituisca valore di liquidazione o valore eccedente la liquidazione, che dovrebbe riferirsi al plus valore offerto dallo svolgimento dell'attività di impresa che continua in capo al debitore.
      Zucchetti Sg srl
      • Marco Crifò

        Verdellino (BG)
        16/03/2023 09:04

        RE: RE: surplus da concordato in continuità

        Credo che il prezzo che si potrà incassare a fronte della cessione dell'azienda o di qualunque altro bene dovrebbe essere considerato nel valore di liquidazione (beni già esistenti al momento della domanda di concordato e su cui i creditori hanno fatto affidamento), né si può a mio parere sostenere che grazie al concordato tali beni vengono meglio valorizzati con la cessione d'azienda rispetto ad una vendita atomistica, anche perchè nel caso da me prospettato il bene azienda continua ad esistere anche in ipotesi di alternativa liquidazione giudiziale, essendo il contratto di affitto d'azienda già in essere al momento in cui si sta valutando di presentare una domanda di concordato preventivo in continuità.
        I canoni per l'affitto-ponte sono i frutti del patrimonio originario del debitore (costituiscono flussi provenienti da atti dispositivi del patrimonio) e non possono alimentare surplus da concordato.
        In mancanza di finanza esterna, a mio parere non esistendo un valore eccedente quello di liquidazione (art. 84, comma 6 - CCII), non è possibile svincolarsi dal rispetto delle cause legittime di prelazione e pertanto non è possibile ripartire un centesimo ai chirografari se prima non viene distribuito tutto l'attivo esistente ai creditori privilegiati (priorità assoluta).
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/03/2023 18:30

          RE: RE: RE: surplus da concordato in continuità

          Dall'ultimo periodo della nostra precedente risposta, ove dicevamo che "Al momento è difficile dire se il ricavato della vendita dell'azienda costituisca valore di liquidazione o valore eccedente la liquidazione, che dovrebbe riferirsi al plus valore offerto dallo svolgimento dell'attività di impresa che continua in capo al debitore", si capisce che la pensiamo come lei, ma abbiamo preferito non sbilanciarci per la difficoltà di trovare allo stato una linea sicura e decisiva da seguire.
          Zucchetti SG srl