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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Relazione di stima dell’esperto
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Luigi Sica
Torino11/11/2025 16:59Relazione di stima dell’esperto
Il deposito secondo modalità telematiche ex art 216 c.1 e' onere solo dell'esperto ( o anche del curatore ) ? Al di la' del rischio di revoca dell'esperto, se il deposito non avviene , e il bene viene aggiudicato , ci possono essere conseguenze circa la validità della vendita ? O altre eventuali conseguenze ? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/11/2025 20:07RE: Relazione di stima dell’esperto
La modalità telematica costituisce nel codice della crisi la ordinaria modalità di deposito per tutti, anzi, costituisce l'unico canale di dialogo con gli uffici giudiziari; al di là infatti delle orme sparse nel codice della crisi, il nuovo art. 196-quater delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile, ha codificato 'obbligatorietà del deposito con modalità telematiche
di atti e provvedimenti
Quanto alla seconda domanda, ricordiamo che per Cass. 10.10.2023, n. 28365 "In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, la necessaria competizione nell'ambito di una procedura pubblica di dismissione del bene, che muova dal suo prezzo di stima e favorisca la massima informazione e partecipazione di tutti i soggetti interessati al fine di assicurare il conseguimento del maggior risultato possibile e con esso la miglior soddisfazione dei creditori, rappresenta il coacervo di regole ineludibili che presiedono l'attività di liquidazione ex art. 107, comma 1, l. fall.". Questa affermazione è stata fatta dalla Corte per fini diversi da quelli in esame, ma dalla stessa è agevole ricavare che la vendita di beni non di modesto valore effettuata senza che sia stata redata una stima che indichi il valore dei beni da liquidare sia da considerare nulla per violazione delle norme disciplinanti la vendita che sono ineludibili.
Questa conclusione raggiunta con riferimento all'art. 107 l. fall. è ancor più valida nella vigenza del nuovo codice, ove l'art. 216 valorizza nel primo comma ancor più la relazione di stima e nel secondo comma, nel descrivere le modalità delle vendite competitive che il curatore deve seguire, precisa che "le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato tramite procedure competitive, avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1…"., ove la stima vien espressamente posto come elemento indispensabile alla base delle vendite competitive.
Zucchetti SG srl -
Luigi Sica
Torino11/11/2025 20:13Relazione di stima dellesperto
Grazie. Ma se la stima del bene è stata redatta ma non depositata dall' esperto la vendita risulta comunque nulla ? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/11/2025 17:36RE: Relazione di stima dellesperto
La stima redatta ma non depositata non esiste agli atti, per cui è come se non fosse stata fatta.
Zucchetti SG srl
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Luigi Sica
Torino12/11/2025 11:44Relazione di stima dell’esperto
Inoltre, i 'modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle
vendite pubbliche ' previsti dalla norma , sono ad oggi disponibili sul portale stesso ?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/11/2025 18:50RE: Relazione di stima dell’esperto
Giriamo la domanda agli utenti di Fallco che possono rispondere in base alle rispettive esperienze al quesito, meglio di noi che ci occupiamo di questioni giuridiche.
Zucchetti SG srl
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