Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

EREDITA' LIQUIDAZIONE GIUZIALE CON DEBITORI DEFUNTI

  • Stefania Borgognone

    Saluzzo (CN)
    27/03/2026 09:32

    EREDITA' LIQUIDAZIONE GIUZIALE CON DEBITORI DEFUNTI

    Sono il Curatore di una liquidazione giudiziale aperta nei confronti di una SNC e quindi dei due soci illimitatamente responsabili , che sono anche padre e figlio.
    Ho già liquidato tutto l'attivo.
    Nelle more degli atti di chiusura della procedura succede che muore la moglie nonchè madre dei due soci e poco dopo, senza che questi abbiano potuto accettare l'ededità, anche il marito e il figlio.

    Ora, tutti i chiamati all'eredità dei debitori hanno rinunciato all'eredità.
    Io dovrei presentare istanza per la nomina di un curatore dell'eredità giacente in rappresentanza dei soci defunti, come previsto dall'art. 35 CCII.

    La mia domanda è questa: a chi spetta accettare o meno l'eredità della signora?
    Al Curatore dell'Eredità Giacente, che farò nominare?

    Nell'Eredità della signora vi sono beni mobili, immobili ma la signora aveva altresì garantito per i debiti della SNC, quindi la mia domanda è anche, chi debba occuparsi del realizzo di quei beni?

    Sarà il Curatore dell'Eredità giacente ad interfacciarsi con gli altri eredi? L'attivo eventuale della signora finirà alla massa della liquidazione giudiziale?

    Ringrazio anticipatamente per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/03/2026 18:26

      RE: EREDITA' LIQUIDAZIONE GIUZIALE CON DEBITORI DEFUNTI

      A nostro avviso è il curatore della liquidazione giudiziale aperta a carico del padre e del figlio a poter accettare l'eredità relitta dalla signora, rispettivamente moglie e madre dei predetti. Invero l'art. 479 c. dispone che quando il chiamato muore dopo l'apertura della successione principale (quella dell'originario de cuius), ma prima di aver espresso la sua volontà di accettare o rinunciare, "il diritto di accet5tare si trasmette agli eredi". Nel caso, in primo logo, essendo il padre e il figlio (chiamati all'eredità) in liquidazione giudiziale, il diritto di accettazione poteva essere esercitato dal curatore della loro procedura, e, comunque, non avendo costoro eredi o avendo questi tutti rinunciato all'eredità, quel diritto di accettare o non l'eredità si è consolidato in capo al curatore. Ed infatti, in presenza dell'apertura della liquidazione giudiziale, l'apertura della procedura di eredità giacente a seguito della morte del o dei liquidati ha più che altro la funzione di individuare un soggetto con cui il curatore della procedura possa interloquire dato che la liquidazione dei beni è effettuata nella sede concorsuale.
      Zucchetti SG srl