Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Mantenimento iscrizione Albo gestori crisi di impresa

  • Marco Pio Lavaggi

    Carrara (MS)
    08/10/2026 15:51

    Mantenimento iscrizione Albo gestori crisi di impresa

    Buonasera, in qualità di dottore commercialista con esperienza in ambito procedure concorsuali, mi sono iscritto all'albo dei gestori di crisi di impresa in data 31.03.2023. In data 15.03.2025 ha depositato la documentazione attestante la formazione, ritengo, per il biennio 2025/2026. Qual è la scadenza per depositare l'attestazione della formazione per il biennio 2027/2028?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      12/10/2026 16:01

      RE: Mantenimento iscrizione Albo gestori crisi di impresa

      Per i curatori, commissari giudiziali e liquidatori il comma secondo dell'art. 356 prevede che possono ottenere l'iscrizione i soggetti che abbiano assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lett. b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. Per gli avvocati, i dottori commercialisti, gli esperti contabili ed i consulenti del lavoro, non si applicano le lettere c) e d) e la durata dei corsi di cui alla lettera b), del medesimo decreto è di 40 ore.
      Per il mantenimento dell'iscrizione è inoltre previsto un aggiornamento biennale, che per gli avvocati, i dottori commercialisti e i consulenti del lavoro è di 18 ore (in luogo dei 40 previsti dalla lett. d) del comma 5).
      Il Ministero della giustizia ha chiarito che l'obbligo di aggiornamento biennale decorre dalla data di iscrizione del singolo interessato e non segue gli anni solari.
      Ne consegue che, l'interessato dovrà maturare per il periodo 31 marzo 202330 marzo 2025 un aggiornamento formativo valido di almeno 18 ore. Allo stesso modo, si dovrà provvedere per il biennio 31 marzo 2025, 30 marzo 2027.
      In questi termini si esprime altresì la Circolare 19 gennaio 2023 - Requisiti di iscrizione all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). Obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento. Modalità di documentazione. Essa, al punto 4 così dispone: "Considerato che, ai fini dell'iscrizione all'albo è sufficiente il solo corso di formazione iniziale, l'aggiornamento dovrà essere effettuato entro i due anni successivi alla data di iscrizione dell'interessato all'albo medesimo".