Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

D.I. in giudicato e discordanza tra importo ingiunto e fatture azionate.

  • Giovanni Imberti

    Carru' (CN)
    02/03/2026 14:00

    D.I. in giudicato e discordanza tra importo ingiunto e fatture azionate.

    Buongiorno,
    sottopongo un caso pratico in tema di accertamento del passivo. Un creditore chiede l'ammissione in forza di un decreto ingiuntivo emesso contro la fallita e passato in giudicato prima dell'apertura della Liquidazione Giudiziale.
    Esaminando il ricorso monitorio e le relative pezze d'appoggio, lo scrivente Curatore si è accorto che la somma richiesta dall'avvocato (e pedissequamente ingiunta dal Giudice) è superiore di circa 10.000 euro rispetto alla reale sommatoria delle fatture depositate a supporto. In pratica, il giudice ha concesso una somma maggiore di quella effettivamente documentata e la società all'epoca non ha fatto opposizione.

    Il quesito è: in sede di verifica dello stato passivo, il Curatore subisce passivamente la preclusione del giudicato, dovendo ammettere l'intero importo ingiunto, oppure può sollevare l'eccezione e ammettere solo l'importo corretto effettivamente coperto dalle fatture originarie?
    Grazie per il confronto.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/03/2026 19:05

      RE: D.I. in giudicato e discordanza tra importo ingiunto e fatture azionate.

      La risposta dipende da cosa lei intende per decreto ingiuntivo passato in giudicato. Se con questo termine lei intende dire che è intervenuto, prima dell'apertura della procedura concorsuale a carico del debitore, il provvedimento, ex art. 647 c.p.c., del giudice che ha emesso il decreto di definitiva esecutorietà per constata mancata opposizione, quel decreto assume il valore di giudicato opponibile anche al fallimento o alla liquidazione giudiziale. In tal caso né il curatore né il giudice delegato hanno il potere di modificare quanto risulta dal decreto, anche se si riscontra che è errato.
      Se invece non vi è stato il provvedimento ex art. 647 c.p.c. prima dell'apertura del concorso, quel decreto, anche se non opposto nei termini di legge, non è opponibile alla procedura, per cui il creditore deve fornire al prova del suo credito con altri mezzi essendo quel decreto tamquam non esset. In tal caso, non essendo il credito portato da un titolo intoccabile, il curatore in sede di formazione del progetto di stato passivo come il giudice in sede verifica possono proporre e ammettere il creditore per un importo inferiore a quello risultante dal decreto.
      Zucchetti SG srl
      • Giovanni Imberti

        Carru' (CN)
        03/03/2026 11:40

        RE: RE: D.I. in giudicato e discordanza tra importo ingiunto e fatture azionate.

        Grazie per la vostra pronta risposta.
        Il creditore non ha depositato il decreto di esecutività.
        Vi chiedo ancora una cosa: per il periodo ante liquidazione giudiziale, il creditore chiede l'ammissione al chirografo per i canoni non pagati e in aggiunta gli interessi moratori D.Lgs. 231/2002.
        Ritengo che siano dovuti, in quanto rientranti tra le "transazioni commerciali". E' corretto?
        Vi ringrazio per la vostra risposta.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          03/03/2026 18:17

          RE: RE: RE: D.I. in giudicato e discordanza tra importo ingiunto e fatture azionate.

          Fino alla data di apertura della procedura di liquidazione giudiziale gli interessi sul credito impagato sono dovuti nella misura convenuta (o stabilita da provvedimento giudiziario), compresi interessi moratori che si producono automaticamente nelle transazioni commerciali ai sensi del d.lgs n. 231 del 2002. Per la verità l'art. 1, comma 2 di detto decreto prevede che le disposizioni dello stesso non si applicano ai "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito", ma tale norma è stata interpretata dalla Cassazione come riferita ai soli interessi post fallimentari, ma non a quelli maturati antecedentemente (Cass. 08.02.2017, n. 3300), per cui per gli interessi precedenti trova applicazione il citato d.legs, come appunto da lei anticipato.
          Zucchetti SG srl