Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Interessi moratori per crediti chirografari

  • Carlotta Cento

    Milano
    01/03/2023 17:29

    Interessi moratori per crediti chirografari

    Buongiorno,
    mi rendo conto che l'argomento è stato trattato più volte, ma ho letto risposte molto diverse tra loro e chiedo cortesemente una conferma.
    La mia domanda riguarda l'ammissione a chirografo degli interessi di mora, chiesti appunto da creditori chirografari per crediti commerciali, e calcolati dalla data di scadenza delle fatture alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
    Posto che gli istanti non allegano né il contratto commerciale dal quale potrebbero evincersi disposizioni contrattuali inerenti la debenza degli interessi, né la prova di aver "messo in mora" il debitore, mi chiedo se questi interessi debbano essere ammessi al passivo in quanto comunque spettanti per legge oppure se vadano esclusi in mancanza dei citati documenti (contratto e prova di "messa in mora").
    Ho letto che alcuni Tribunali hanno orientamenti diversi, chiedo quindi se siete a conoscenza dell'orientamento del Tribunale
    di Milano.

    Cordialmente

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/03/2023 19:57

      RE: Interessi moratori per crediti chirografari

      Gli interessi generati dai crediti chirografari subiscono soltanto la sospensione alla data della dichiarazione di fallimento; fino a quel momento decorrono secondo contratto (scritto) o in caso di messa in mora del debitore allora in bonis; sicchè in mancanza di queste situazioni, gli interessi moratori sui prodotti chirografari per il periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento non sono dovuti.
      Questa soluzione, abbastanza lineare, è stata messa in discussione dopo l'introduzione del d.lgs n. 231 del 2002, il cui art. 3 dispone il diritto del creditore "alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". Tuttavia, l'art. 1 dello stesso d.lgs., precede al comma 2, let. a) che le disposizioni di tale decreto non trovano applicazione per "i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito". Che ha creato dubbi interpretativi, specie nel caso in cui fosse stato già emesso un decreto ingiuntivo a carico del deitore poi fallito passato in giudicato prima della dichiarazione di insolvenza. La questione è stata risolta dalla Cassazione che, con ordinanza n. 8979 del 2016, ha statuito in primo luogo, che il divieto del riconoscimento degli interessi moratori, stabilito dall'art. 1, secondo comma, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 in ipotesi di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, opera solo a decorrere dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando il diritto a quelli maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore; ed ha aggiunto che spetta al giudice delegato ai fallimenti di procedere, in sede di ammissione al passivo, in mancanza di una sentenza passata in giudicato che abbia quantificato il credito maturato a tale titolo, al relativo accertamento, secondo le regole stabilite dalla predetta normativa speciale" (decisione ripresa integralmente da Cass. 08/02/2017, n. 3300).
      In sostanza per i crediti derivanti da transazioni commerciali (come definite dall'art. 2 del citato d.lgs) il creditore ha diritto al riconoscimento degli interessi moratori già maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore, senza bisogno della messa in mora (è questo automatismo la novità introdotta dal d,lgs n. 231 del 2002) ; se tali interessi sono stati già quantificati da un decreto ingiuntivo definitivo, il giudice delegato accoglie la misura ingiunta, altrimenti è il giudice in sede di accertamento del passivo che quantifica l'entità degli interessi moratori automaticamente prodotti in forza del decreto legislativo citato.
      Zucchetti SG srl