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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Nuova disposizione dell'articolo 585 cpc
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Chiara Fabbroni
AREZZO15/01/2025 21:39Nuova disposizione dell'articolo 585 cpc
Buonasera,
in qualità di Curatore di una Liquidazione Giudiziale sono a porre il seguente quesito.
Ho predisposto il programma di liquidazione per la vendita di vari immobili, richiamando il secondo comma dell'articolo 216 CCII e ho terminato la pubblicazione dei Lotti in data 25 Novembre 2024.
Ora visto il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, entrato in vigore in data 26.11.2024; rilevato che il decreto in parola, tra l'altro, interviene sull'art. 587 c.p.c., stabilendo che la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni antiriciclaggio entro il termine per l'effettuazione del saldo prezzo comporta la decadenza dall'aggiudicazione e la confisca della cauzione; rilevato che, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. cit. "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023";
mi chiedo se il tutto possa avere incidenza sui miei avvisi di vendita già pubblicati, i quali comunque sono stati autorizzati ai sensi dell'articolo 216 secondo comma ccii.
Ringrazio come sempre per il prezioso contributo.-
Zucchetti SG
Vicenza16/01/2025 19:30RE: Nuova disposizione dell'articolo 585 cpc
L'art. 587, comma 1, cpc prevedeva che "Se il prezzo non e' depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto". Con l'art. 3 del d.lgs n. 164 del 2024 è stato precisato che "all'articolo 587, primo comma, le parole «Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «Se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma»; di conseguenza ora la norma in questione ha assunto il seguente tenore:
"Se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto". Il quarto comma dell'art. 585 cpc dispone, a sua volta, che "Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231"; per quest'ultimo "I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica", ossia le informazione per la individuazione del cliente e del titolare effettivo di un rapporto per tema di riciclaggio. Attraverso questo giro si può quindi dire che la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni antiriciclaggio entro il termine per l'effettuazione del saldo prezzo comporta la decadenza dall'aggiudicazione e la confisca della cauzione.
La modifica di cui si discute riguarda l'art. 587 cpc, per cui sembrerebbe applicabile alle sole vendite disposte dal giudice secondo la normativa del codice di rito, ma essa ci sembra espressione di un principio generale applicabile a tutte le vendite coattive, anche quelle competitive di cui al comma 2 dell'art. 216 c.c.i.i., per cui rimane da verede i tempi di entrata in vigore.
L'art. 7 del d.lgs n. 164 del 2024 (il cui art. 3 ha modificato il comma 1 dell'art. 587 cpc) dispone che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023". La norma si riferisce, come detto ai procedimenti esecutivi che vengono introdotti con il pignoramento, per cui nel trasporre la norma alle esecuzioni concorsuali, si deve tenere conto, a nostro avviso, del tempo di apertura della liquidazione giudiziale, che determina appunto un pignoramento generale sui beni del debitor;, sicchè ai fini temporali la norma può trovare applicazione nella procedura di cui si parla se la liquidazione giudiziale è stata dischiarata dopo il 28 febbraio 2023.
Zucchetti SG srl
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