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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Nuova disposizione dell'articolo 585 cpc
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Chiara Fabbroni
AREZZO15/01/2025 21:39Nuova disposizione dell'articolo 585 cpc
Buonasera,
in qualità di Curatore di una Liquidazione Giudiziale sono a porre il seguente quesito.
Ho predisposto il programma di liquidazione per la vendita di vari immobili, richiamando il secondo comma dell'articolo 216 CCII e ho terminato la pubblicazione dei Lotti in data 25 Novembre 2024.
Ora visto il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, entrato in vigore in data 26.11.2024; rilevato che il decreto in parola, tra l'altro, interviene sull'art. 587 c.p.c., stabilendo che la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni antiriciclaggio entro il termine per l'effettuazione del saldo prezzo comporta la decadenza dall'aggiudicazione e la confisca della cauzione; rilevato che, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. cit. "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023";
mi chiedo se il tutto possa avere incidenza sui miei avvisi di vendita già pubblicati, i quali comunque sono stati autorizzati ai sensi dell'articolo 216 secondo comma ccii.
Ringrazio come sempre per il prezioso contributo.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/01/2025 19:30RE: Nuova disposizione dell'articolo 585 cpc
L'art. 587, comma 1, cpc prevedeva che "Se il prezzo non e' depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto". Con l'art. 3 del d.lgs n. 164 del 2024 è stato precisato che "all'articolo 587, primo comma, le parole «Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «Se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma»; di conseguenza ora la norma in questione ha assunto il seguente tenore:
"Se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto". Il quarto comma dell'art. 585 cpc dispone, a sua volta, che "Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231"; per quest'ultimo "I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica", ossia le informazione per la individuazione del cliente e del titolare effettivo di un rapporto per tema di riciclaggio. Attraverso questo giro si può quindi dire che la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni antiriciclaggio entro il termine per l'effettuazione del saldo prezzo comporta la decadenza dall'aggiudicazione e la confisca della cauzione.
La modifica di cui si discute riguarda l'art. 587 cpc, per cui sembrerebbe applicabile alle sole vendite disposte dal giudice secondo la normativa del codice di rito, ma essa ci sembra espressione di un principio generale applicabile a tutte le vendite coattive, anche quelle competitive di cui al comma 2 dell'art. 216 c.c.i.i., per cui rimane da verede i tempi di entrata in vigore.
L'art. 7 del d.lgs n. 164 del 2024 (il cui art. 3 ha modificato il comma 1 dell'art. 587 cpc) dispone che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023". La norma si riferisce, come detto ai procedimenti esecutivi che vengono introdotti con il pignoramento, per cui nel trasporre la norma alle esecuzioni concorsuali, si deve tenere conto, a nostro avviso, del tempo di apertura della liquidazione giudiziale, che determina appunto un pignoramento generale sui beni del debitor;, sicchè ai fini temporali la norma può trovare applicazione nella procedura di cui si parla se la liquidazione giudiziale è stata dischiarata dopo il 28 febbraio 2023.
Zucchetti SG srl-
Giancarlo Corsi
Ancona06/02/2025 12:33RE: RE: Nuova disposizione dell'articolo 585 cpc Applicabilità alle Liquidazioni Giudiziali / Degorabilità previsione secondo periodo 7° comma 216 CCII
In merito all'indicazione data in risposta al quesito iniziale nella quale si ritiene che la previsione dell'obbligo della dichiarazione in tema di antiriciclaggio sia applicabile anche alle liquidazioni giudiziali, rimango perplesso in quanto ritengo che, in caso di vendita in base al secondo comma dell'Articolo 216 CCII, non si applicano le norme del Cpc la cui applicazione interviene solo nel caso in cui nel programma di liquidazione si sia optato per la vendita secondo le norme del cpc in quanto compatibili, come reso possibile dal terzo comma. In sostanza riterrei che sia una possibilità e non un obbligo quando la vendita avvenga secondo le disposizioni del secondo comma. Attendo un Vostro conforto.
inoltre si chiede se la previsione di cui al secondo periodo del 7° comma del 216 CCII sia derogabile (disposizione non presente nella vecchia legge Fallimentare) o meno; tale richiesta nasce dal fatto che la Liquidazione Giudiziale ha già ricevuto manifestazioni di interesse irrevocabili e debitamente cauzionate a valori di stima o molto prossimi alla stesse (e comunque non inferiori ad oltre il 20 %) che si ha intenzione di inserire nelle premesse dell'avviso d'asta telematica e, pertanto, a seconda dei casi, non prevedere la possibilità di un prezzo minimo (se pari al valore di stima) o prevederlo in misura inferiore al quarto ma nella medesima percentuale determoinata dal rapporto fra il prezzo offertoa nella manifestazione di interesse ricevuta ed il valore di stima. Preciso ovviamente che il soggetto che la ha manifestata non verrà citato e che, comunque, sarà obbligato a partecipare alla gara telematica secondo le regole previste alla procedura d'asta per confermarla o meno.Tale approccio sarebbe da ritenersi legittimo ?
Distinti saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/02/2025 20:12RE: RE: RE: Nuova disposizione dell'articolo 585 cpc Applicabilità alle Liquidazioni Giudiziali / Degorabilità previsione secondo periodo 7° comma 216 CCII
Sul primo punto ci siamo già espressi e la mancanza di precedenti specifici sul punto dà adito ad interpretazioni anche diverse, A nostro avviso, la indiscussa coattività anche delle vendite competitive effettuate dal curatore è sufficiente a giustificare l'applicazione della normati dettata per le vendite coattive eseguite dal giudice secondo le regole del codice di rito in quanto compatibili e tendenti a realizzare lo stesso scopo.
Quanto alla seconda domanda non ci è chiaro lo scopo della stessa. Ossia, il prezzo della prima vendita deve essere quello stima (è nelle vendite senza incanto del codice di procedura civile che si può partire dalla offerta pervenuta) ed è rispetto a questo che che l'art. 216, comma 7, c.c.i.i., prevede che le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell'avviso; si tratta di una previsione di legge che non può essere modificata dal curatore sia perché non è prevista una deroga sia perché la sua imperatività trova riscontro nell' art. 217 comma 1, lì dove prevede che il giudice le condizioni alle quali il giudice può impedire il perfezionamento della quando viene offerto un prezzo in misura non superiore ad un quarto rispetto a quello indicato nell'avviso. In ogni caso, se c'è un concorrente che già si è manifestato che intende offrire un prezzo più basso rispetto a quello di stima con un ribasso inferiore al quarto, (ad esempio offre il 90% del prezzo con un ribasso del 10%) potrà fare la sua offerta che sarà preferita rispetto a quella che abbia un ribasso maggiore seppur nei limiti del quarto (ad esempio offra l'80% del prezzo con un ribasso del 20%),
Zucchetti SG srl
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Francesco Lepore
ROMA04/11/2025 12:47RE: RE: Nuova disposizione dell'articolo 585 cpc
Buongiorno
ma se l'atto di vendita è stipulato dal notaio, tali verifiche non devono essere eseguite dal notaio incaricato?
Cordiali saluti
dott Francesco Lepore-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/11/2025 19:19RE: RE: RE: Nuova disposizione dell'articolo 585 cpc
Come detto nella risposta che precede le norme in questioni riguardano l'esecuzione individuale tant'è che si fa riferimento al giudice dell'esecuzione; quando si cerca di trasferire le stesse norme nella procedura concorsuale e alle vendite competitive che si possono chiudere con un atto di vendita notarile, nasce inevitabilmente la difficoltà a stabilire chi debba svolgere le indagini del caso.
E' chiaro che il notaio rogante, nell'ambito della adeguata verifica nell'identificazione del soggetto interessato a stipulare, deve verificare i documenti d'identità e tutte le altre informazioni attendibili pervenute da altri canali autorizzati; nell'accertamento dell'attività lavorativa prevalente, nonché della sua natura, ecc., ma nella risposta precedente parlavamo del curatore e se questi svolge gli accertamenti indicati, gli stessi non possono che essere di aiuto anche per il notaio.
Zucchetti SG srl
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Chiara Fabbroni
AREZZO01/11/2025 10:05RE: Nuova disposizione dell'articolo 585 cpc
Buonasera
ringraziando per la consueta disponibilità e richiamando la Vostra precedente risposta, che trovo pienamente condivisibile, sono a rappresentare quanto segue.
Nella premessa che la Liquidazione Giudiziale di cui sono Curatore è stata dichiarata successivamente al 23 Febbraio 2023 e pure vendendo ai sensi dell'articolo 216, ii comma, ccii con atto notarile, ho inserito negli avvisi di vendita le nuove diposizioni dell'articolo 585 e 587 c.p.c. (decadenza dall'aggiudicazione e solo perdita della cauzione in ipotesi di omessa dichiarazione dell'antiriciclaggio)
Muovendo da questo presupposto, e dal mero rispetto del dato formale, ovverosia la consegna della dichiarazione ex articolo 584 c.p.c. da parte dell'aggiudicatario, sono a chiedere quanto segue.
Invero, nel ruolo di Curatore sono chiedere, a Vostro avviso, quali siano gli adempimenti che debba compiere nel mio citato ruolo in punto di disamina della dichiarazione antiriciclaggio (a titolo esemplificativo: visionare l'originale dei documenti identificativi delle persone fisiche, verificare che l'aggiudicatario non sia un noto pregiudicato, verificare il registro delle imprese in ipotesi di persona giuridica, verificare la prevalente attività svolta, (comma 3 lettera a n. 2 art. 17), verificare, se possibile, eventuali e precedenti partecipazioni dell'aggiudicatario ad aste, la ragionevolezza dell'operazione e quindi quanto meno alla coerenza tra i dati reddituali e patrimoniali dichiarati e l'ammontare dell'operazione (in connessione con le prescrizioni dell'art. 18), ovvero vi sono altre verificare da svolgere?
In subordine, ove dai richiamati accertamenti emergano delle perplessità, una volta saldato il prezzo devo comunque chiedere al Giudice l'autorizzazione alla vendita, oppure devo segnalare i miei dubbi e rimettere la questione finale al Giudice Delegato?
A mio modestissimo avviso, in caso di possibili dubbi non penso che il Curatore di sua iniziativa non possa proseguire nella vendita; sarebbe possibile del caso procedere alla vendita ma al contempo fare la segnalazione? e chi del caso sarebbe tenuto? Forse il Curatore su autorizzazione del Giudice Delegato?
In dottrina sto leggendo tutto e il contrario e di tutto.
Vi ringrazio per la Vostra consueta preziosa collaborazione.
mi devo limitare alla segnalazione al Giudice Delegato, quale autorità giudiziaria preposta al controllo, ovvero devo procedere con altri incombenti?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/11/2025 18:22RE: RE: Nuova disposizione dell'articolo 585 cpc
Nell'ambito della riforma dell'esecuzione forzata gli adempimenti antiriciclaggio previsti a carico del cliente dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono stati estesi a coloro che si siano aggiudicati un immobile in sede esecutiva individuale o concorsuale, subordinando l'emissione del decreto di trasferimento all'avvenuta verifica del rispetto di tali obblighi. P la verità tanto prevedeva la legge delega, ma questa ha trovato piena attuazione solo in sede di espropriazione forzata e non anche per le procedure concorsuali,; tuttavia, nel suo caso il richiamo agli art. 585 e 587 cpc consente di applicare la stessa normativa alla vendita effettuata.
Orbene l'art. 587, comma 1, cpc stabilisce che "Se nel termine stabilito non e' depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e …". Il quarto comma dell'art. 585 cpc richiede, a sua volta, che "Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231".
Dal combinato disposto di dette norme sembrerebbe che l'unico compito posto a carico del professionista delegato prima e del giudice dell'esecuzione poi sia soltanto quello di raccogliere tale dichiarazione e depositarla con tutta la ulteriore documentazione, non essendo prevista alcuna successiva attività, né tanto meno un qualche obbligo di segnalazione rispetto ad eventuali dichiarazioni anomale e nello stesso senso va la relazione illustrativa del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nella quale si legge che "on si è ritenuto di porre a carico del professionista compiti di controllo o verifica delle informazioni così acquisite, sia perché in tal senso non disponeva la legge delega, sia perché il d.lgs n. 231 del 2007 prevede una serie variegata di modalità di controllo delle dichiarazioni ad opera del professionista e di strumenti di indagine (alcuni assai incisivi) a disposizione di quest'ultimo, per cui (si ripete: in mancanza di indicazioni della legge delega) la scelta dell'uno o dell'altro metodo di controllo sarebbe stato esercizio di discrezionalità istituzionalmente non conferita al legislatore delegato"
Una tale lettura appare però molto riduttiva in quanto finisce per relegare la verifica delle dichiarazioni rese ad un atto formale privo di qualsiasi valore e, comunque contrario alle finalità che la legge si prone di evitare che le liquidazioni coattive diventino la strada per l'impiego di proventi illeciti senza alcun controllo. Significativo sul punto è la previsione dell'art. 12, comma 7, del d.lgs. 231/2007 secondo cui "l'autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero le attività preordinate al compimento di uno o più atti con finalità di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne dà comunicazione alle autorità di vigilanza di settore e alla UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio".
A nostro avviso questo è l'ambito entro cui può muoversi, nel senso che se dalle indagini da lei svolte secondo la diligenza professionale richiesta (che non ci sembra debba coprire tutti i campi da lei esposti) rilevi fondati sospetti che di riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, deve rilevarlo e darne comunicazione.
A chi? Nel suo caso in cui il curatore si è assunto un tale compito riteniamo che la comunicazione debba essere fatta al giudice delegato e immessa nelle relazioni da trasmettere al P.M.; le altre comunicazioni sopra indicate, riteniamo che siano di competenza del giudice delegato.
Zucchetti SG srl
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