Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Nuova disposizione dell'articolo 585 cpc

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    15/01/2025 21:39

    Nuova disposizione dell'articolo 585 cpc

    Buonasera,
    in qualità di Curatore di una Liquidazione Giudiziale sono a porre il seguente quesito.
    Ho predisposto il programma di liquidazione per la vendita di vari immobili, richiamando il secondo comma dell'articolo 216 CCII e ho terminato la pubblicazione dei Lotti in data 25 Novembre 2024.

    Ora visto il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, entrato in vigore in data 26.11.2024; rilevato che il decreto in parola, tra l'altro, interviene sull'art. 587 c.p.c., stabilendo che la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni antiriciclaggio entro il termine per l'effettuazione del saldo prezzo comporta la decadenza dall'aggiudicazione e la confisca della cauzione; rilevato che, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. cit. "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023";

    mi chiedo se il tutto possa avere incidenza sui miei avvisi di vendita già pubblicati, i quali comunque sono stati autorizzati ai sensi dell'articolo 216 secondo comma ccii.
    Ringrazio come sempre per il prezioso contributo.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/01/2025 19:30

      RE: Nuova disposizione dell'articolo 585 cpc

      L'art. 587, comma 1, cpc prevedeva che "Se il prezzo non e' depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto". Con l'art. 3 del d.lgs n. 164 del 2024 è stato precisato che "all'articolo 587, primo comma, le parole «Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «Se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma»; di conseguenza ora la norma in questione ha assunto il seguente tenore:
      "Se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto". Il quarto comma dell'art. 585 cpc dispone, a sua volta, che "Nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231"; per quest'ultimo "I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica", ossia le informazione per la individuazione del cliente e del titolare effettivo di un rapporto per tema di riciclaggio. Attraverso questo giro si può quindi dire che la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni antiriciclaggio entro il termine per l'effettuazione del saldo prezzo comporta la decadenza dall'aggiudicazione e la confisca della cauzione.
      La modifica di cui si discute riguarda l'art. 587 cpc, per cui sembrerebbe applicabile alle sole vendite disposte dal giudice secondo la normativa del codice di rito, ma essa ci sembra espressione di un principio generale applicabile a tutte le vendite coattive, anche quelle competitive di cui al comma 2 dell'art. 216 c.c.i.i., per cui rimane da verede i tempi di entrata in vigore.
      L'art. 7 del d.lgs n. 164 del 2024 (il cui art. 3 ha modificato il comma 1 dell'art. 587 cpc) dispone che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023". La norma si riferisce, come detto ai procedimenti esecutivi che vengono introdotti con il pignoramento, per cui nel trasporre la norma alle esecuzioni concorsuali, si deve tenere conto, a nostro avviso, del tempo di apertura della liquidazione giudiziale, che determina appunto un pignoramento generale sui beni del debitor;, sicchè ai fini temporali la norma può trovare applicazione nella procedura di cui si parla se la liquidazione giudiziale è stata dischiarata dopo il 28 febbraio 2023.
      Zucchetti SG srl
      • Giancarlo Corsi

        Ancona
        06/02/2025 12:33

        RE: RE: Nuova disposizione dell'articolo 585 cpc Applicabilità alle Liquidazioni Giudiziali / Degorabilità previsione secondo periodo 7° comma 216 CCII


        In merito all'indicazione data in risposta al quesito iniziale nella quale si ritiene che la previsione dell'obbligo della dichiarazione in tema di antiriciclaggio sia applicabile anche alle liquidazioni giudiziali, rimango perplesso in quanto ritengo che, in caso di vendita in base al secondo comma dell'Articolo 216 CCII, non si applicano le norme del Cpc la cui applicazione interviene solo nel caso in cui nel programma di liquidazione si sia optato per la vendita secondo le norme del cpc in quanto compatibili, come reso possibile dal terzo comma. In sostanza riterrei che sia una possibilità e non un obbligo quando la vendita avvenga secondo le disposizioni del secondo comma. Attendo un Vostro conforto.

        inoltre si chiede se la previsione di cui al secondo periodo del 7° comma del 216 CCII sia derogabile (disposizione non presente nella vecchia legge Fallimentare) o meno; tale richiesta nasce dal fatto che la Liquidazione Giudiziale ha già ricevuto manifestazioni di interesse irrevocabili e debitamente cauzionate a valori di stima o molto prossimi alla stesse (e comunque non inferiori ad oltre il 20 %) che si ha intenzione di inserire nelle premesse dell'avviso d'asta telematica e, pertanto, a seconda dei casi, non prevedere la possibilità di un prezzo minimo (se pari al valore di stima) o prevederlo in misura inferiore al quarto ma nella medesima percentuale determoinata dal rapporto fra il prezzo offertoa nella manifestazione di interesse ricevuta ed il valore di stima. Preciso ovviamente che il soggetto che la ha manifestata non verrà citato e che, comunque, sarà obbligato a partecipare alla gara telematica secondo le regole previste alla procedura d'asta per confermarla o meno.Tale approccio sarebbe da ritenersi legittimo ?

        Distinti saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/02/2025 20:12

          RE: RE: RE: Nuova disposizione dell'articolo 585 cpc Applicabilità alle Liquidazioni Giudiziali / Degorabilità previsione secondo periodo 7° comma 216 CCII

          Sul primo punto ci siamo già espressi e la mancanza di precedenti specifici sul punto dà adito ad interpretazioni anche diverse, A nostro avviso, la indiscussa coattività anche delle vendite competitive effettuate dal curatore è sufficiente a giustificare l'applicazione della normati dettata per le vendite coattive eseguite dal giudice secondo le regole del codice di rito in quanto compatibili e tendenti a realizzare lo stesso scopo.
          Quanto alla seconda domanda non ci è chiaro lo scopo della stessa. Ossia, il prezzo della prima vendita deve essere quello stima (è nelle vendite senza incanto del codice di procedura civile che si può partire dalla offerta pervenuta) ed è rispetto a questo che che l'art. 216, comma 7, c.c.i.i., prevede che le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell'avviso; si tratta di una previsione di legge che non può essere modificata dal curatore sia perché non è prevista una deroga sia perché la sua imperatività trova riscontro nell' art. 217 comma 1, lì dove prevede che il giudice le condizioni alle quali il giudice può impedire il perfezionamento della quando viene offerto un prezzo in misura non superiore ad un quarto rispetto a quello indicato nell'avviso. In ogni caso, se c'è un concorrente che già si è manifestato che intende offrire un prezzo più basso rispetto a quello di stima con un ribasso inferiore al quarto, (ad esempio offre il 90% del prezzo con un ribasso del 10%) potrà fare la sua offerta che sarà preferita rispetto a quella che abbia un ribasso maggiore seppur nei limiti del quarto (ad esempio offra l'80% del prezzo con un ribasso del 20%),
          Zucchetti SG srl