Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Udienza verifica stato passivo

  • Marcella Iannopoli

    Crotone
    09/04/2024 20:45

    Udienza verifica stato passivo

    Buonasera, approfitto del vostro prezioso contributo, per esporvi un quesito.
    Una società è stata sottoposta a sequestro di prevenzione, ove è intervenuta la verifica dei crediti da parte del GD del Tribunale di prevenzione con ammissione di alcuni di essi.
    Successivamente la misura è stata revocata e la società è stata posta in Liquidazione Giudiziale, di cui io sono curatore.
    In sede di esame delle domande di ammissione al passivo per i crediti già esaminati e ammessi innanzi al GD del Tribunale di Prevenzione devo tener conto di quanto già statuito in quella sede e con la stessa gradazione in virtù di consecuzione delle procedure?

    Il credito sorto nell'ambito del procedimento di prevenzione devo considerarlo prededucibile ed ammetterlo come tale?

    Devo effettuare un comparazione della nozione di credito prededucibile discendente dagli artt. 61 d. lgs. n. 159/2011 e 111 L. Fall., secondo i quali si considerano tali i debiti qualificati da precisa disposizione di legge, nonché quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione. Per cui i crediti maturati in corso della misura preventiva vanno ammessi dal curatore in prededuzione?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/04/2024 15:52

      RE: Udienza verifica stato passivo

      Sullo stato passivo non ci risultano precedenti specifici. A nostro avviso le risultanze dello stato passivo in sede di prevenzione non è vincolante né per il curatore né per il giudice della successiva liquidazione giudiziale aperta nei confronti dello stesso imprenditore a seguito della revoca della originaria misura in quanto sono diverse le finalità delle due procedure di accertamento (la verifica dei crediti nel codice antimafia non è finalizzata ad individuare i creditori tra cui ripartire il patrimonio nel rispetto del principio della par condicio, ma ha lo scopo principale di garantire la conservazione del patrimonio in un'ottica di continuità che consenta la restituzione di tale patrimonio alla collettività e per essa allo Stato) e le condizioni di ammissibilità o meglio di esclusione (cfr. artt. 50,52,58 ecc. d.lgs n. 159 del 2011, per cui crediti che non possono essere ammessi in sede di prevenzione lo sono in sede di verifica fallimentare).
      Escluderemmo anche nella liquidazione giudiziale la predeuzione dei crediti sorti nella fase della prevenzione, sia perché le misure sono state revocate, sia perché la predeuzione nel nuovo codice è tassativamente limitata alle opotesi come tali qualificate dalla legge oltre quelle elencate nell'art. 6 CCII. Lei pru parlano di apertura di liquidazione giudiziale richiama l'art. 111 comma 2 l. fall. , ma neanche alla luce di questa norma la prededuzione potrebbe essere riconosciuta perché, a parte il discorso sulla ricorrenza della funzionalità alquanto dubbia, la norma fallimentare attribuisce la prededuzione ai crediti "sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge" e nella legge fallimentare non è presente la procedura antimafia.
      Zucchetti SG srl