Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

insinuazione al passivo

  • Elena Pompeo

    Salerno
    02/02/2024 19:14

    insinuazione al passivo

    L'avvocato di un fornitore mi chiede l'iva indicata in fattura in privilegio ed in privilegio anche le spese liquidate nel decreto ingiuntivo e indicate nel precetto allegando anche il pignoramento con esito negativo. Io penso che vadano riconosiute le somme ma tutte in chirografo. E' corretto?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/02/2024 20:04

      RE: insinuazione al passivo

      L'iva di rivalsa gode del privilegio speciale di cui all'art. 2758, comma 2, c.c., ma trattandosi di un privilegio speciale che si può esercitare soltanto sul o sui beni poggetto della cessione, è necessario appurare se detti beni siano individuabili e acquisiti all'attivo. La giurisprudenza unanime della S. Corte è nel senso che questa indagine va svolta al momento del riparto, per cui il credito dovrebbe essere ammesso al passivo al privilegio e poi eventualmente degradato al chirografo al momento del riparto qualora manchi il bene su cui esercitare il privilegio, ma normalmente se si appura che il bene oggetto del privilegio non solo non esiste al momento del passivo, ma non può rientrare nell'attivo (beni venduti non revocabili, beni generici e fungibili non individuabili, beni consumati, componenti utilizzati per una struttura, e così via), diventa superflua l'ammissione in privilegio (peraltro non priva di conseguenze perché, ad esempio, in caso di concordato fallimentare il credito non sarebbe ammesso al voto) quando si ha la sicurezza o la ragionevole certezza che il privilegio non potrà essere esercitato.
      I crediti per il decreto ingiuntivo non gode di alcun privilegio trattandosi di giudizio di cognizione e il privilegio è riconosciuto dalla legge solo per le spese dell'esecuzione, che inizia con il pignoramento (art. 491 cpc), per cui anche le spese del precetto, che precede il pignoramento, non godono di alcun privilegio. Il credito per spese del pignoramento, a sua volta, è assistito dal privilegio di cui all'art. 2755 c.c. se oggetto dello stesso sono beni mobili, o da quello di cui all'art. 2770 c.c. se trattasi di esecuzione immobiliare, tuttavia entrambe le norme condizionano il riconoscimento del privilegio a che l'attività espropriativa sia stata nell'interesse comune dei creditori, ossia abbia permesso che i beni pignorati siano rimasti nella garanzia dei creditori impedendo al debitore di privarsene; è evidente, pertanto, che questa funzione non può essere svolta da un pignoramento negativo, che, cioè non ha colpito alcun bene. In sostanza, nel caso in esame le spese del pignoramento, pur dovute in quanto le spese dell'esecuzione sono a carico dell'esecutato (art. 95 cpc), non essendo state di alcuna utilità per i creditori vanno collocate al chirografo.
      Zucchetti SG srl