Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Modifica esito asta

  • Luigi Sica

    Torino
    28/07/2026 14:00

    Modifica esito asta

    A seguito aggiudicazione di un box , ad un partecipante su quattro dei partecipanti, il notaio eccepisce che su predetto sussiste il vincolo-Tognoli art. 9 Legge 24 marzo 1989 N. 122, per cui esso può essere venduto solo a chi possiede una abitazione nello stesso Comune, circostanza non riferibile all'aggiudicatario (per di più, in forma di Trust). Quale può essere la soluzione più efficiente in un caso del genere ? Chiedere al GD di autorizzare l'aggiudicazione al successivo partecipante non aggiudicatario ? Ed in quale forma ?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/07/2026 10:52

      RE: Modifica esito asta

      Partiamo dal dato di fatto che il notaio si rifiuta di stipulare l'atto di vendita del box aggiudicato al miglior offerente perché l'aggiudicazione è avvenuta in violazione dell'art. 9 l. 24 marzo 1989 n. 122. E' evidente che la norma di riferimento è quella di cui al comma 5 di detto articolo, secondo il quale "Fermo restando quanto previsto dall' articolo 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni, e l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà" dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 puo' essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello stesso comune. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall'unita' immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione". E' altrettanto evidente che il notaio ha ritenuto applicabile detta normativa anche alle vendite coattive seguendo l'interpretazione prevalente in sede notarile.
      Muovendo da questo dato di fatto, si tratta di vedere quali sono le conseguenze del rifiuto del notaio per la causale sopra ricordata.
      E' da escludere l'automatica aggiudicazione al secondo miglior offerente, non prevista dalla legge neanche nel caso in cui l'aggiudicatario si sia reso inadempiente, e considerato che il vizio riguarda la vendita separata del box a soggetto privo dei requisiti oggettivi, non rimane che indire un a nuova gara precisando che il box può essere aggiudicato soltanto quale pertinenza di altra unita' immobiliare sita nello stesso comune, fermo restando che il precedente aggiudicatario non ha diritto ad alcun risarcimento in quanto la mancata vendita è ascrivibile non alla procedura, ma al contrasto con una specifica norma imperativa.
      Zucchetti SG srl