Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

presenza di beni mobili presso locale di terzi

  • Daniela Marra

    ANCONA
    04/02/2026 14:24

    presenza di beni mobili presso locale di terzi

    Buongiorno
    liquidazione giudiziale ,con presenza presso fabbricato di proprietà di terzi, di beni mobili, che sono stati posti in vendita tramite apposita procedura ex lege, che non sono asportabili dall'immobili dati i costi di trasporto e
    assenza di disponiblità di locali dove porti, come può essere gestita dal curatore.

    SOLUZIONE 1
    concordare con il proprietario del fabbricato presso cui sono i beni, una indennità occupazione locali,
    e poi tale decisione dovrà essere aprrovata dal CDC e GD
    con riconoscimento del credito del locatore come prededucibile

    SOLUZIONE 2
    quali altre ipotesi

    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      05/02/2026 12:56

      RE: presenza di beni mobili presso locale di terzi

      La soluzione concordata di cui al punto 1 è preferibile cercando di concordare una indennità di occupazione inferiore a quella che potrebbe essere determinata con riferimento ad un canone di locazione giacchè comunque, anche in mancanza di accordo, la procedura sarebbe tenuta a pagare in prededuzione una indennità di occupazione parametrata sui canoni di locazione.
      Se, come è probabile, l'immobile ove si trovano i beni era tenuto in locazione, si potrebbe introdurre un discorso che faccia leva sulla natura di addizioni inseparabili dei beni mobili allocati nell'immobile. Invero, l'art. 1593 comma 2 c.c. prevede che "Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne costituiscono un miglioramento, si osservano le norme dell'articolo precedente", l'art. 1592 c.c., per il quale se le addizioni sono state effettuate con il consenso del locatore, il conduttore ha diritto a un'indennità pari alla minor somma tra la spesa sostenuta e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna; se effettuate senza tale consenso, il conduttore non ha diritto ad alcuna indennità, ma può compensare eventuali deterioramenti non gravi.
      Per applicare tale normativa sarebbe, quindi, necessario che detti beni costituiscano addizioni che non possono essere rimosse senza danneggiare l'immobile e contemporaneamente ne costituiscono un miglioramento, aumentandone il valore, il che non pare corrisponda alla fattispecie in esame, ove la inamovibilità dei beni in questione è dettata principalmente dai costi di rimozione e, comunque, la loro presenza non apporta alcun vantaggio all'immobile.
      Non rimane, quindi, che contrattare al meglio l'occupazione cercando di sostenere una spesa quanto più possibile bassa.
      Zucchetti SG Srl
      • Valentina Di Maro

        Cosenza
        11/05/2026 17:08

        RE: RE: presenza di beni mobili presso locale di terzi

        Buonasera,
        mi introduco nella discussione per chiedere se nell'eventualità di un accordo con il locatore su un canone minore è corretto risolvere il contratto pendente (che prevede un canone a prezzi di mercato, sempre con riconoscimento dell'indennità risarcitoria per mancato preavviso da insinuare con privilegio) e stipulare un nuovo contratto, magari di soli 12 mesi in considerazione dei tempi stimati per la liquidazione dei beni mobili custoditi all'interno, con possibilità di rinnovo a seconda delle esigenze della procedura.
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          11/05/2026 19:29

          RE: RE: RE: presenza di beni mobili presso locale di terzi

          E' preferibile stipulare un nuovo contratto con la curatela, che sarà adeguato alle caratteristiche e condizioni richieste dall'art. 212 c.c.i.i.
          Zucchetti SG srl