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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Pagamento professionista indipendente ex art. 240 quarto comma CCII
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Sabina Megale Maruggi
SAREZZO (BS)19/12/2025 16:56Pagamento professionista indipendente ex art. 240 quarto comma CCII
Buongiorno,
con la presente sono a chiedervi un cortese chiarimento in merito al pagamento del professionista indipendente incaricato dal Tribunale di redigere la relazione ex art. 240 quarto comma CCII.
Nel caso in esame il soggetto Alfa ha depositato proposta di concordato nella liquidazione giudiziale di Beta, verso cui il curatore della LG Beta ha espresso parere negativo. In seguito a ciò il Tribunale nomina il professionista indipendente di redigere la relazione giurata ex art. 240 quarto comma CCII, il quale deposita la relazione dando conto della circostanza secondo cui nell'ambito del concordato i creditori troverebbero una migliore soddisfazione dei propri crediti rispetto a quanto sarebbe ipotizzabile in sede di liquidazione giudiziale.
Su istanza del curatore della L.G. il Giudice Delegato ha quindi provveduto a liquidare il compenso del professionista indipendente
In tale scenario il professionista indipendente, per ottenere il pagamento del compenso per l'attività prestata, può rivolgersi al debitore in liquidazione giudiziale in quanto trattasi di attività svolta in qualità di ausiliario del Giudice nell'interesse della massa dei creditori (che troverebbero migliore soddisfacimento in sede concordataria) oppure può esclusivamente chiedere il pagamento al soggetto offerente?
Ringrazio e porgo
Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/12/2025 18:30RE: Pagamento professionista indipendente ex art. 240 quarto comma CCII
Non ci risultano precedenti in proposito, neanche con riferimento alla legge fallimentare. Se si guarda all'interesse del soggetto per il quale opera il consulente è evidente che questi- che non è chiamato a valutare la miglior soluzione concordataria rispetto a quella liquidatoria, bensì unicamente a determinare i limiti della soddisfazione dei crediti prelatizi di cui al comma 4 dell'art. 240 CCII- svolge una attività nell'interesse del debitore che attraverso la valutazione del professionista può pagare non per intero i crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio, tuttavia, a differenza di quanto avviene nel concordato preventivo (art. 84, comma 5), tale professionista è nominato dal tribunale e la nomina si inserisca in una procedura concorsuale in atto, il che induce a ritenere che si tratti di un consulente del giudice, per cui anche la liquidazione del compenso viene effettuato dall'organo giudiziario (come infatti è accaduto nel caso, anche se non sappiamo quali tariffe sono state utilizzate), per cui la spesa potrebbe essere considerata quale spesa della procedura da pagare in prededuzione. Se vi è un assuntore, è chiaro che tale spesa deve essere assunta da questi, ma i mancanza di assuntore, riteniamo più convincente la tesi che addossa alla procedura il pagamento del compenso al professionista, Il fatto che, in tal modo si crei una differenza con l'omologo professionista che svolge la stessa funzione nel concordato preventivo si spiega proprio col fatto che in questo secondo caso è lo stesso debitore che provvede alla nomina per cui si instaura un rapporto privato tra i due.
Zucchetti SG srl
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