Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

CREDITO LAVORO DIPENDENTE PIGNORATO E INSINUATO AL PASSIVO

  • Marco Caponi

    Monte San Pietrangeli (FM)
    13/01/2025 18:06

    CREDITO LAVORO DIPENDENTE PIGNORATO E INSINUATO AL PASSIVO

    Vorrei proporre il seguente quesito:
    - liquidazione giudiziale del 23/02/2024, vi era ancora un dipendente in forza che è stato prontamente licenziato con effetto a partire da tale data;
    - in data 18/06/2024 il dipendente è stato ammesso in udienza per l'esame dello stato passivo in via privilegiata avendo richiesto gli emolumenti da aprile 2023 a dicembre 2023, oltre TFR e competenze maturate al 23/02/2024 ;
    - in data 09/07/2024 lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo (in quanto era stato suddiviso in più udienze);
    - in data 10/07/2024 è stata notificata alla società debitrice in qualità di terzo pignorato (quindi pec pervenuta alla Curatela ma indirizzata alla società) un'ordinanza di assegnazione delle somme che il dipendente di cui sopra doveva ad un proprio creditore, il quale aveva promosso una procedura esecutiva nei suoi confronti (è stato ordinato il pagamento di un quinto degli emolumenti fino a concorrenza del credito vantato dal procedente);
    Successivamente il dipendente ha richiesto ed ottenuto il TFR e le ultime mensilità dal Fondo di Garanzia INPS mediante presentazione del mod. SR54.
    Nel frattempo il creditore procedente ha presentato istanza tardiva di ammissione al passivo per le seguenti somme:
    - intere mensilità dovute dalla società in liquidazione giudiziale al dipendente da ottobre 2023 a febbraio 2024;
    - un quinto del TFR;
    fino a saldo del credito che lo stesso vanta nei confronti del dipendente.
    Stando quanto sopra premesso si ritiene opportuno non ammettere il creditore procedente in quanto il credito è già stato ammesso al passivo, dunque il creditore procedente potrà soddisfarsi nei confronti in prima istanza dell'INPS (ma in questo caso ha già liquidato le somme) e quindi nei confronti del dipendente, agendo nuovamente per il recupero. E' corretto?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/01/2025 18:03

      RE: CREDITO LAVORO DIPENDENTE PIGNORATO E INSINUATO AL PASSIVO

      Non del tutto.
      E' bene premettere che quello che si chiama comunemente cessione del quinto è in realtà una forma di garanzia attribuita ad una Finanziaria che effettua un mutuo in favore del dipendente, il quale, appunto, cede il quinto del suo stipendio al mutuante che così ha maggiori garanzie di restituzione, visto che a pagare la rata al suo posto sarà il datore di lavoro presso la quale il debitore è impiegato che verserà mensilmente direttamente alla Finanziaria la quota di un quinto dello stipendio che spetta l dipendente. Pertanto, in caso di cessione del quinto dello stipendio alla società mutuante, questa è creditrice soltanto nei confronti del suo debitore mutuatario (il dipendente) e, in tanto può rivolgersi al datore di lavoro in quanto e fin quando questi ha l'obbligo del pagamento dello stipendio, parte del quale (quella ceduta) il datore versa, per effetto della intervenuta cessione, direttamente alla società finanziaria cessionaria invece che al dipendente.
      Tanto chiarito vediamo che accade in caso apertura della liquidazione giudiziale a carico del datore di lavoro. Viene meno l'obbligo del datore di lavoro e della curatela di corrispondere alla Finanziarie il quinto una volta cessato il rapporto di lavoro. La cessione di un quinto dello stipendio, infatti, ha per oggetto crediti futuri, per i quali l'efficacia immediata della cessione è meramente obbligatoria e l'effetto traslativo si verifica solo al momento successivo in cui il credito viene ad esistenza, ossia alle relative scadenze in cui il credito matura, per cui la società finanziaria ha diritto a percepire la quota di un quinto non pagata sulle retribuzioni maturate prima della dichiarazione di insolvenza del debitore ceduto, o comunque maturate fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Cessato tale rapporto, il cessionario nulla può pretendere per il futuro dal datore di lavoro, che non è più tenuto al pagamento dello stipendio e per il pagamento del residuo dovrà rivolgersi al dipendente mutuatario.
      Nel caso, però, si capisce che vi è stata anche la cessione del TFR (che può assumere varie forme), ed in questo caso il cessionario ha diritto ad ottenere il pagamento di tale importo (fino ovviamente a concorrenza del suo credito) nel momento in cui, con la cessazione del rapporto, è maturato il diritto del lavoratore a percepire il TFR. Di conseguenza la cessionaria ha diritto ad insinuarsi al passivo per far valere il credito ceduto e maturato prima della apertura della liquidazione giudiziale o contestualmente con esso con la cessazione del rapporto di lavoro.
      Nel caso ci sembra che la finanziaria, che aveva iniziato anche azione esecutiva con pignoramento presso terzi, che è diventata improseguibile a seguito dell'apertura della procedura concorsuale, si sia insinuata al passivo esattamente per questi crediti. L'anomalia non è data dal fatto di questa insinuazione , bensì dal fatto che il dipoendente, nell'insinuarsi a sua volta non ha parlato della cessione del credito di lavoro, chiedendo l'ammissione per l'intero suo credito per retribuzioni e TFR, con la conseguenza che ora, ammettendo il cessionario al passivo (sempre se ovviamente dimostra l'esistenza della cessione) deve essere eliminato, per il corrispondente importo, il credito del lavoratore ricorrendo alla revocazione di credito ammesso di cui all'art. 206, comma 5, c.c.i.i. per la scoperta di documento in precedenza sconosciuto, qualora il dipendente non rinunci all'ammissione per tale parte.
      In questa situazione, ne discende che l'Inps, che ha anticipato al lavoratore un credito che questi aveva ceduto o per la parte che aveva ceduto, ha pagato male e dovrà chiedere la ripetizione al dipendente, ma non può insinuarsi al passivo giacché in questa sede con le insinuazioni del dipendente (per la parte residuata dopo la rinuncia o la revocazione di cui sopra) e terzo cessionario è compreso l'intero credito dell'ex dipendente; al più l'Inps può insinuare la parte anticipata che eccede la quota di mensilità e TFR cedute al terzo.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Caponi

        Monte San Pietrangeli (FM)
        15/01/2025 15:36

        RE: RE: CREDITO LAVORO DIPENDENTE PIGNORATO E INSINUATO AL PASSIVO

        Ringrazio per la celere risposta. Tuttavia vorrei precisare che il creditore procedente agisce sulla base di un decreto ingiuntivo, seguito da atto di precetto ed Esecuzione Mobiliare con ordinanza di assegnazione (quest'ultima avvenuta in data successiva all'apertura della liquidazione giudiziale, nella quale vi era scritto che doveva essere pagato il creditore per un quinto dello stipendio etc.) in qualità di cessionario di un credito (trattasi infatti originariamente di un prestito personale di un istituto finanziario nei confronti del dipendente che lo ha ceduto).
        Dai fatti appena esposti sembrerebbe che si tratti più che altro di un pignoramento presso terzi definito in data successiva alla liquidazione giudiziale.
        Presupponendo dunque che si tratti di pignoramento, ferme restando le vostre preziose indicazioni circa la cessione del quinto, è corretto non ammettere il creditore per le ragioni esposte nel quesito originario? Oppure vanno estese le indicazioni circa la cessione del quinto?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          15/01/2025 20:36

          RE: RE: RE: CREDITO LAVORO DIPENDENTE PIGNORATO E INSINUATO AL PASSIVO

          Nella risposta che precede, abbiamo parlato di improseguibilità del procedimento di esecuzione presso terzi a seguito dell'ammissione di questi alla liquidazione giudiziale per ragioni di sintesi in una risposta già abbastanza ampia; in realtà l'apertura della procedura a carico del terzo non comporta la improseguibilità del processo, la procedura non può dare esecuzione ad un provvedimento di assegnazione emesso dopo l'apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore sia coinvolto. In ogni caso la questione è superata dal fattoi che la Finanziaria non ha continuato il processo, dal momento che si è insinuata al passivo esattamente per il credito residuo ceduto per mensilità fino alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale e per TFR.
          Rimangono pertanto ferme le considerazioni e conclusioni cui siamo pervenuti nella precedente risposta.
          Zucchetti SG srl