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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Concordato semplificato - Regola distribuzione attivo
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Giuseppe Fornari
Perugia22/05/2025 17:08Concordato semplificato - Regola distribuzione attivo
Sto predisponendo una domanda di concordato semplificato prevedendo, quale forma di liquidazione dell'attivo, la cessione dell'azienda in esercizio, operazione che - sulla base di un'offerta irrevocabile di acquisto dell'attuale affittuario condizionata all'omologa del concordato semplificato - determina un surplus rispetto alla ipotesi della liquidazione giudiziale di euro 300.000.
L'ipotesi è quella di distribuire il surplus di attivo realizzato seguendo il criterio della "Relative Priority Rule"; operazione, a mio parere, ora consentita, per effetto dell''introduzione nell'art. 25-sexies CCII del richiamo all'art. 84, 5° comma, CCII, a seguito del "Correttivo ter".
In altri termini, l'attivo che si realizzerebbe in ipotesi di liquidazione giudiziale verrebbe distribuito secondo il criterio della "Absolute Priority Rule", quanto all'attivo che si realizzerebbe anche nell'ipotesi della liquidazione giudiziale, mentre il surplus concordatario sarebbe distribuito tra i creditori (privilegiati degradati e chirografari) secondo il criterio della priorità relativa.
E' corretto ?
Oppure il mancato richiamo esplicito anche all'art. 84, 6° comma, CCII, lascia intendere che il criterio della priorità relativa non si applichi al concordato semplificato, che resta un concordato avente natura liquidatoria ?
A mio parere, dall'esplicito richiamo all'art. 84, 5° comma, non può che discendere per logica anche l'applicazione del successivo e collegato 6° comma.
Avete qualche riferimento di dottrina o giurisprudenza ?
Grazie mille !
Giuseppe Fornari
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/05/2025 20:15RE: Concordato semplificato - Regola distribuzione attivo
A nostro avviso il concordato semplificato Il concordato semplificato può assumere soltanto la veste del concordato liquidatorio, come traspare con sufficiente evidenza dalla stessa terminologia utilizzata dal legislatore nell'art. 25-sexies c.c.i.i., che, a seguito della relazione negativa dell'esperto nominato nella composizione negoziata, consente al debitore di "presentare una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e …" . Espressioni che evidenzia come il ricorso a questo tipo di concordato sia possibile solo quando, preso atto della impossibilità di un accordo con i creditori o comunque di trovare altre soluzioni concordate, rimane quale unica via percorribile quella della liquidazione del patrimonio; il che non esclude, come in ogni concordato liquidatorio, la possibilità di una cessione unitaria dell'azienda o di un ramo della stessa, anche basata su un offerta precostituita, come previsto dall'art. 25 septies, tuttavia, anche in questi casi, non è richiamabile la figura del concordato con continuità indiretta, sia per la chiara terminologia legislativa, sia per lo scopo del nuovo istituto, consistente esclusivamente nella liquidazione del patrimonio in funzione satisfattoria, in cui la vendita unitaria dell'azienda costituisce solo una modalità per un maggior ricavo rispetto ad una vendita particellizzata.
Né la figura del concordato in continuità può dedursi dal richiamo dell'art. 84 comma 5 introdotto nell'art. 25 sexies dal recente decreto correttivo in quanto la norma richiamata prevede soltanto la possibilità di soddisfare non integralmente i creditori prelatizi in caso di incapienza sui beni gravati accertata secondo determinte modlità, ma non ha nulla a che fare con i criteri distributivi dell'APR o della RPR, di cui tratta il comma 6 dell'art. 84, non richiamato dall'art. 25 sexies.
Zucchetti SG srl
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