Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Nomina legale per esperire azione responsabilità in L.G. senza attivo

  • Alessandro Bruno Barbalace

    Monza (MB)
    17/03/2023 11:09

    Nomina legale per esperire azione responsabilità in L.G. senza attivo

    Buongiorno
    in caso di liquidazione giudiziale senza attivo, nella quale emergano circostanze passibili di una qualificazione per l'azione di responsabilità all'organo amministrativo, mi chiedo se l'iter sia lo stesso attivabile in un fallimento, ovvero: in assenza di comitato dei creditori (siamo nei primi 30 giorni e non vi è stata ancora la prima udienza di verifica) e in assenza di attivo, produrre un'istanza motivata al g.d. dei fatti contestabili, dell'ipotetico petitum e soprattutto delle possibilità recuperatorie nei confronti dei soggetti coinvolti.
    Condividete l'iter o è opportuno attendere il deposito del programma di liquidazione piuttosto che la formazione del comitato?
    Grazie,
    cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/03/2023 19:39

      RE: Nomina legale per esperire azione responsabilità in L.G. senza attivo

      Anche nel nuovo codice l'autorizzazione ad agire in giudizio è di competenza del giudice delegato (art. 123, co. 1, lett. f) come già lo era nella legge fallimentare (art. 25, co. 1, n. 6), per cui l'istanza di promuovere una azione di responsabilità potrebbe ben essere proposta immediatamente. Normalmente si attende la predisposizione del programma di ristrutturazione nel quale vanno indicate le azioni giudiziarie di qualsiasi natura e il subentro in quelle pendenti, nonché i costi del primo grado di giudizio (art. 213, co.3 ccii, che ha ripreso con qualche modifica la lett. c) del comma 2 dell'art. 104-ter l. fall.), ma se esistono fin da subito gli elementi per agire in giudizio o ricorrono motivi di urgenza, non è necessario aspettare il completamento e l'approvazione del programma, potendo il curatore chiedere immediatamente l'autorizzazione.
      Nel caso, mancando il fallimento di fondi, è necessaria anche l'attestazione del giudice delegato della inesistenza di denaro necessario per far fronte alle spese del giudizio a norma dell'art. 144 del DPR n. 115 del 2002, che consente l'accesso diretto al gratuito patrocinio.
      Zucchetti SG Srl