Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

scadenza deposito rapporto riepilogativo ex art. 130 comma 4 CCII

  • Michele Nutricato

    SUPERSANO (LE)
    01/08/2026 11:58

    scadenza deposito rapporto riepilogativo ex art. 130 comma 4 CCII

    Il termine del depsito del rapproto riepilogativo successivo al primo deve essere depositato ogni 6 6 mesi rispetto al precedente deosito.
    Nel caso in cui la scadenza è il 16 agosto vale la sospensione del periodo feriale e la scadenza è prorogata l 1° settembre?
    Dott. Michele Nutricato
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/08/2026 17:45

      RE: scadenza deposito rapporto riepilogativo ex art. 130 comma 4 CCII

      Si i sei mesi vanno calcolati dalla data del precedente deposito.
      Quanto alla scadenza del termine in pieno agosto, riteniamo che il termine in questione non sia soggetto alla sospensione dei termini feriali, per due motivi. In primo luogo, la sospensione si applica ai termini processuali e quello del deposito della relazione non è un termine strettamente processuale. In ogni caso, anche se lo fosse, va sottolineato che l'art. 9, comma 1, CCII dispone che la sospensione feriale non si applica ai pocedimenti disciplinati dal codice della crisi, salvo che questo non disponga diversamente e l'art. 130, che tratta degli obblighi informativi del curatore, non prevede alcuna deroga al principio generale dettato dall'art. 9.
      Zucchetti SG srl