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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
attribuzioni ex art. 41 TUB precedenti alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
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Gianluca Novarese
Salerno02/05/2026 16:08attribuzioni ex art. 41 TUB precedenti alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
Buongiono, chiedo, cortesemente, un Vs parere sulla seguente casistica:
un Istituto di credito, nella qualità di creditore fondiario, promuove azione esecutiva immobiliare, Nel corso della relativa procedura vengono venduti diversi lotti e le relative somme assegnate al predetto creditore ai sensi dell'art. 41 TUB. Successivamente a dette assegnazioni viene dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale sul Debitore. L'Istituto di Credito presenta domanda di ammissione al passivo per un importo corrispondente non all'originario credito per cui ha azionato il pignoramento, bensì per l'importo dello stesso al netto delle attribuizoni ex art. 41 TUB ricevute prima della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (importo, poi, ammesso al passivo). Ora, all'esito della chiusura della procesura esecutiva, si pone il problema di una eventuale restituzione di somme da parte dell'Istituto di credito, atteso che le somme allo stesso attribuite prima dell'apertura della liquidazione giudiziale risultano di gran lunga superori all'importo del credito successivamente ammesso al passivo. Il dubbio, pertanto, è se le attribuzioni ex art. 41 TUB eseguite prima della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale siano da ritenersi definitive (in quanto ancora non pendeva la procedura concorsuale) oppure presentino il carattere della provvisorietà. A parere di chi scrive il Creditore fondirario avrebbe dovuto insinuarsi al passivo per l'importo originario del credito con il quale ha azionato il pignoramento e, conseguentemente, le successive attribuzioni delle somme ricavate dalle vendite sono da ritenersi provvisorie anche se avvenute prima dell'apertura della liquidazione concorsuale. In tal senso sembrerebbe esprimersi, tra le altre, la pronuncia della Cassazione n. 4643/2025 laddove esprime il principio di diritto secondo il quale "...l'insinuazione al passivo costituisce...un onere per la banca mutuante...al fine dell'esercizo di trattenere definitivamente...le somme provvisoriamente percepite a titolo di anticipazionein sede esecutiva". In tal caso la Banca, nel caso di specie, sarebbe tenuta a restituire la differenza tra quanto percepito nel corso della procedura esecutiva ex art. 41 TUB (si ribadisce prima dell'apertura della liquidazione giudiziale) e l'importo del credito ammesso al passivo. Altro soggetto interessato dalla vicenda, invece, sembrerebbe orientato a ritenere che il Creditore si sia correttamente insinuato al passivo della liquidaizone giudiziale in quanto la somma da insinuare è relativa al credito residuo esistente alla data di apertura della liquidaizione giudiziale, pertanto al netto delle somme attribuite ex art. 41 TUB. In tal caso, pertanto, dette attribuzioni, in quanto avvenute prima dell'apertura della liquidazione concorsuale, assumerebbero il carattere della definitività.
Chiedo, cortesemente, un Vs parere sul punto.
Ringrazio anticipatamente.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/05/2026 11:16RE: attribuzioni ex art. 41 TUB precedenti alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
Anche noi siamo del parere che il pagamento effettuato al creditore fondiario prima dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico del debitore abbia carattere definitivo essendo stato attribuito al creditore esecutante l'intero ricavato dalla vendita (detratte le spese) e definita la procedura esecutiva. Hanno, infatti, carattere provvisorio i pagamenti eseguiti nel corso di procedura concorsuale e a questa ipotesi si riferisce la giurisprudenza da lei richiamata in considerazione del fatto che il creditore fondiario può iniziare e proseguire l'azione esecutiva anche in pendenza della liquidazione giudiziale in deroga al principio di cui all'art. 150 CCII. In questo caso vi è la necessità di raccordare le due esecuzioni, quella individuale e quella collettiva concorsuale, raccordo che viene attuato ponendo al creditore fondiario l'onere di insinuare al passivo l'intero credito (art. 151 comma 2 CCII) per verificare quale sia il credito della banca e stabilire in che misura lo stesso sarebbe stato soddisfatto nell'ambito del concorso; questa necessità viene meno quando esiste la sola procedura concorsuale per essere stata quella individuale definita prima dall'apertura della liquidazione giudiziale; in questo tal caso il pagamento effettuato in favore del creditore fondiario può essere preso in considerazione soltanto sotto l'ottica della revocatoria, ma sia l'art. 39, comma 4 TUB che l'art. 166 comma 4 CCII esentano da revocatoria i pagamenti in questione.
Se si muove da queste premesse giustamente il creditore fondiario si è insinuato al fallimento per il credito residuo, al netto di quanto ricevuto.
Zucchetti SG srl-
Filippo Anselmi
Roma08/05/2026 10:50RE: RE: attribuzioni ex art. 41 TUB precedenti alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
Buongiorno io ho un caso similare.
In data 19 marzo 2026 è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale e dalle pec della società ho appreso dell'esistenza di una vecchia procedura esecutiva immobiliare terminata a febbraio con l'assegnazione delle somme in favore del creditore procedente per le sole spese anticipate per l'esecuzione in prededuzione ed il resto al creditore fondiario intervenuto, parte ai sensi dell'art 41 TUB e parte in sede di distribuzione del ricavato.
Posto che quanto corrisposto in favore del creditore fondiario non pare revocabile in ragione di quanto detto in precedenza, volevo capire se le altre somme fossero invece revocabili.
Grazie mille-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/05/2026 18:52RE: RE: RE: attribuzioni ex art. 41 TUB precedenti alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
Come detto nella precedente risposta sono esentati da revocatoria i pagamenti fatti a deconto di un credito fondiario, sicchè tutte le somme versate a questo titolo, sia spontaneamente che a seguito di escussione, rientrano nella esenzione. Nel caso, se abbiamo ben capito, vi è stato un creditore (non fondiario) che ha iniziato l'esecuzione individuale in cui è intervenuto il creditore fondiario che ha fatto prevalere la sua ipoteca di primo grado per cui il ricavato è stato a lui assegnato in pagamento del suo credito, nonostante la differenza che lei fa tra pagamento in parte ai sensi dell'art 41 TUB e parte in sede di distribuzione del ricavato. In realtà, il ricavato dalla vendita è stato assegnato al creditore fondiario in pagamento del suo credito e al creditore procedente sono state rimborsate le spese dell'esecuzione.
Queste ultime sarebbero, quindi revocabili, tuttavia, poiché il credito del procedente è stato considerato quale prededucibile, l'interesse alla revocatoria sorge soltanto ove nella liquidazione giudiziale l'attivo non consenta la soddisfazione di tutte le prededuzioni, tenendo conto che, nel fare la graduatoria tra le spese prededucibili, quelle per l'esecuzione godono del privilegio di cui all'art. 2770 c.c. per questo motivo abbiamo utilizzato il condizionale perché la revocatoria sembra difficile, considerato anche che probabilmente non si tratta di una somma consistente.
Zucchetti SG srl-
Filippo Anselmi
Roma11/05/2026 15:35RE: RE: RE: RE: attribuzioni ex art. 41 TUB precedenti alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
In realtà il creditore procedente ha incamerato più di 25.000 euro e tenendo conto che ci sono da pagare prima le spese del campione civile ed i compensi del curatore credo che vi possa essere spazio per un'azione revocatoria. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/05/2026 19:26RE: RE: RE: RE: RE: attribuzioni ex art. 41 TUB precedenti alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
Sembra strana una liquidazione per spese esecutive dell'importo indicato, tuttavia valgono le considerazioni fatte nella precedente risposta. Prima di agire in revocatoria, che comporta spese, è opportuno valuae in primo luogo se il soggetto che sarebbe convenuto è in grado di restituire la somma, ed inoltre accertare se l'attivo è sufficiente a soddisfare le varie prededuzioni, Solo in caso negativo sorge invero linteresse ad ahgire ed anche in questo caso, il creditore che restituisce quanto ricevuto parteciperebbe come prededucibile nella liquidazione giudiziale per un credito che, nella graduatoria , occupa il primo posto trattandosi di spese di giustizia, alla pari del compenso del curatore, del campione civile, del canone per Fallco, ecc.
Zucchetti SG srl
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