Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

173, co. 1 CCII

  • Riccardo Colombo

    Milano
    22/03/2024 19:52

    173, co. 1 CCII

    Buonasera,
    il creditore fondiario aveva già prima della sentenza di LG avviato azione esecutiva immobiliare.
    L'immobile della liquidata era stato oggetto di preliminare trascritto e registrato.
    Successivamente il promissario acquirente ottiene sentenza di assegnazione 2932 cc qualche giorno prima della sentenza di LG.
    Nella visura ipocatastale compare come ultima trascrizione risulta l'annotazione della sentenza di liquidazione.
    Ora, in sede transattiva, il fondiario si è accordato con il promissario acquirente, considerandolo proprietario in forza di sentenza di assegnazione, affinché quest'ultimo estingua il debito bancario e saldi alla procedura il debito residuo indicato in sentenza.
    Letto, l'ultimo periodo del 173, 1 CCII come curatore direi nulla questio: interverrò in sede notarile per incasso dello spettante come da sentenza.
    La domanda che pongo è: corretto ritenere che il fondiario non debba riconoscere il compenso allo scrivente né le spese generali essendo il trasferimento fuori dall'alveo coattivo (individuale o concorsuale)?
    Grazie per l'usuale supporto.
    Riccardo Colombo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/03/2024 16:16

      RE: 173, co. 1 CCII

      Non vediamo come possa coinvolgere il creditore fondiario nelle spese della procedura. Il dato fondamentale nella specie è che il promissario acquirente dell'immobile ha proposto azione ex art. 2932 c.c. e trascritto la relativa domanda prima dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico del promittente venditore, per cui la sentenza del tribunale che ha accolto la domanda del promissario è opponibile alla massa a norma de comma 1 dell'art. 173. Questo significa che la proprietà dell'immobile in questione, in forza di detta sentenza che produce gli effetti del contratto definitivo, è passata al promissario, per cui quell'immobile non fa parte dell'attivo fallimentare ed eventualmente solo il residuo prezzo che la curatela incasserà costituisce ricavato immobiliare da utilizzare per le spese della procedura e da considerare come attivo realizzato ai fini del compenso (anche se la recentissima Cass., Sez. Un., 19 marzo 2024, n. 7337, apporta argomenti per escludere questa soluzione).
      In tutto questo il creditore fondiario non entra in ballo in quanto, no procede alla liquidazione del bene in sede esecutiva dato che, avendo raggiuto un accordo con il promissario, rinuncerà all'azione esecutiva intrapresa e non parteciperà al la liquidazione giudiziale.
      Zucchetti SG srl