Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

domiicilio digitale ex articolo 10 ccii

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    02/07/2023 21:32

    domiicilio digitale ex articolo 10 ccii

    Buonasera sono a porre il seguente quesito.

    Il Curatore dovendo procedere all'assegnazione del domicilio digitale ai sensi dell'articolo 10 ccii ai soggetti aventi diritto, sono a chiedere se possa ritenersi comunque valido ed equipollente, la circostanza che il legale rappresentante della Società o comunque ciascun creditore dichiari formalmente al Curatore di volere eleggere domicilio presso la posta elettronica non di propria pertinenza [ad esempio l'Avvocato di riferimento o presso la pec di una persona giuridica].
    Questo del resto consentirebbe un risparmio di energie e di spese, e non vedrei elementi ostativi al riguardo.
    Ringrazio in anticipo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/07/2023 18:35

      RE: domiicilio digitale ex articolo 10 ccii

      Neanche noi in quanto l'attribuzione del domicilio digitale ai soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 10 CCII ha lo scopo di poter attuare le comunicazioni telematiche tra costoro e il curatore, come chiarito nel primo periodo del citato secondo comma, sicchè se il debitore già dispone di un indirizzo Pec- o perché lo ha creato, seppur per lui non obbligatorio, o perché si è domiciliato presso soggetto fornito di Pec, comunicando la domiciliazione- lo scopo cui tende la norma è egualmente raggiunto colloquiando tramite questi indirizzi.
      Zucchetti SG srl
    • Stefania D'Agostino

      Pescara
      25/03/2024 12:02

      RE: domiicilio digitale ex articolo 10 ccii

      Buongiorno,
      vorrei dunque chiedervi se ritenete corretto procedere con la notificazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata a mezzo pec ai creditori ex dipendenti che vantano crediti nei confronti del debitore, che hanno precisato il proprio credito, prima dell'apertura della procedura, attraverso un avvocato dal quale sono rappresentati e non procedere all'assegnazione del domicilio digitale per gli stessi, e se sia richiesto agli stessi di procedere ad una formale elezione di domicilio presso la posta elettronica non di propria pertinenza.
      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        25/03/2024 17:47

        RE: RE: domiicilio digitale ex articolo 10 ccii

        Essendo ammessa, con l'entrata in vigore della riforma Cartabia, la notifica a mezzo Pec, questa va fatta ai creditori, così come prescrivono l'art. 272 co. 1 e l'art. 270 comma 4, CCII, sicchè per effettuare la notifica al legale (fornito evidentemente di Pec) di uno o più creditori è necessario che questi abbiano eletto domicilio presso il legale in un atto che si inserisce nella procedura in esame. Non è richiesta una elezione di domicilio presso la posta elettronica del difensore, ma semplicemente che i clienti, nel mandato conferito al legale, abbiano eletto domicilio presso il suo studio, da cui deriva la possibilità di effettuare la notifica presso lo studio indicato con il mezzo della Pec che la legge consente. Di norma gli avocati comprendono nel mandato la elezione di domicilio; in mancanza dovrà notificare la sentenza ai creditori a mezzo Pec e, per farlo, dovrà attivare un domicilio digitale per gli stessi.
        Zucchetti SG srl
    • Stefania D'Agostino

      Pescara
      28/03/2024 11:08

      RE: domiicilio digitale ex articolo 10 ccii

      Trattandosi di notificazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata, dunque del primo atto della procedura, può ritenersi valida l'elezione di domicilio presso il legale, effettuata nel ricorso per decreto ingiuntivo e successivo precetto aventi ad oggetto il credito vantato nei confronti del debitore sovraindebitato, quale "atto che si inserisce nella procedura in esame"?
      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        28/03/2024 19:59

        RE: RE: domiicilio digitale ex articolo 10 ccii

        Riteniamo di no in quanto l'elezione di domicilio è stata effettuata nel corpo per la procura alle liti per il procedimento monitorio, per cui essa si presume rilasciata per un grado (art. 83, ult. comma, c.p.c.); e, anche se conferita per i gradi ulteriori, comunque non può interessare la procedura di liquidazione straordinaria, estranea alla evoluzione dei gradi di giudizio derivanti dal decreto ingiuntivo.
        Zucchetti SG srl