Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

  • Massimo Schiavi

    Martinsicuro (TE)
    15/05/2025 10:31

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

    Buongiorno, rimetto la presente domanda al fine di un Vs. parere.
    In una liquidazione giudiziale dove risulto essere Curatore, ante liquidazione era sorto un contenzioso tra la società oggi in liquidazione, i soci di quest'ultima entrambi contro l'ex amministratore della società.
    Dopo le sentenze di primo e secondo grado, che condannavano l'ex amministratore, e prima dell'avvenuta sentenza di Liquidazione Giudiziale, l'ex amministratore della società a rimesso ricorso per cassazione.
    A questo punto devo riassumere la causa in qualità di curatore, oppure visto che la società in Liquidazione Giudiziale è già nel processo, devo solo attendere la sentenza di Cassazione, peraltro ancora non fissata la data.
    Grazie in anticipo per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/05/2025 20:09

      RE: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

      L ' art. 146 l. fall. è stato sempre interpretato come norma rivolta a disciplinare una sorta di fenomeno di unificazione soggettiva in capo all'organo fallimentare della mera legittimazione ad esercitare le stesse azioni previste dagli art. 2393 e 2394 c.c. , senza che ciò comporti (salvo che per i profili espressamente disciplinati) disapplicazione o alterazione della corrispondente disciplina societaria in sede concorsuale; a maggior ragione questa interpretazione è da seguire alla luce del più analitico art. 255 CCII che elenca espressamente le azioni sociali che può promuovere il curatore.
      Questo significa che, aperta la liquidazione giudiziale, la legittimazione ad iniziare e proseguire i giudizi di responsabilità nei confronti degli amministratori compete al curatore, per cui è lei che ora deve scegliere se cotsituirsi nel giudizio in cassazione azionato dall'amministratore oppure non costituirsi; la scelta ovviamente dipende da come è messa la causa, dalle motivazione offerte nei giudizi precedenti, dai motivi di ricorso presentati, dalle liquidità della procedura e così via. In questi casi è preferibile chiedere un parere al legale che aveva difeso la società nei giudizi precedenti.
      Ad ogni modo deve decidere in beve tempo perché, se intende presentare un controricorso, deve farlo, a norma dell'art. 370 c.p.c. nella sua ultima versione, entro 40 giorni dalla notifica del ricorso.
      Zucchetti SG srl
      • Massimo Schiavi

        Martinsicuro (TE)
        17/05/2025 09:12

        RE: RE: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

        Buongiorno, grazie per la risposta.
        Aggiungo che prima della sentenza di messa in L.G. della società, il legale di quest'ultima ha già rimesso contro ricorso per Cassazione. Si chiede se devo riassumere il procedimento oppure (versione del legale) attendere la fissazione udienza e la risultante della sentenza. Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          19/05/2025 12:47

          RE: RE: RE: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

          Alla luce della nuova situazione esposta, che rapporta l'apertura della liquidazione giudiziale nella fase di pendenza del giudizio in cassazione, può seguire il consiglio del legale giacchè, per costante giurisprudenza e da ult. Cass. 6 novembre 2023, n. 30785, "Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l'interruzione del processo ex artt. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso d'ufficio, con la conseguenza che non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare" né, è da aggiungere, da parte di questa nei confronti della controparte in bonis.
          Questo, tuttavia, non esclude che il curatore della liquidazione giudiziale possa intervenire nel giudizio di legittimità al fine di tutelare gli interessi della massa dei creditori, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge.
          Zucchetti SG srl