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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
VENDITA IMMOBILE PROCEDURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
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Marco Decontardi
Voghera (PV)25/01/2024 12:26VENDITA IMMOBILE PROCEDURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Buongiorno,
Sono stato nominato liquidatore in una procedura di liquidazione controllata dove è presente un immobile che rientra tra i beni che devono essere messi a disposizione dei creditori.
Il tribunale ha provato più di una volta a vendere l'immobile ma senza successo.
Ora come liquidatore sono venuto a sapere che un familiare dell'istante, vorrebbe acquistare l'immobile.
Ho provato a fare istanza di richiesta al giudice delegato ma senza risposta.
Ma è possibile secondo voi procedere alla vendita dell'immobile ad un parente, in questo caso il figlio, partendo dal valore della base d'asta a cui aveva tentato la vendita il tribunale?
Grazie in anticipo per l'aiuto.-
Zucchetti SG
Vicenza26/01/2024 20:10RE: VENDITA IMMOBILE PROCEDURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Posto che l'art. 275 CCII, comma 2, stabilisce che nella liquidazione controllata "si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale in quanto compatibili" , bisogna fare riferimento all'art. 216, il cui comma 2, prevede che le vendite sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, alle quali può partecipare anche il figlio del liquidato, per poi aggiungere che " Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento"; tali vendite, inoltre, vanno effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche (comma 4), Questo è l'iter (estremamente sintetizzato) da seguire, per cui non è possibile accettare una offerta e vendere il bene a trattativa privata, per cui potrebbe continuarsi nella vendita competitiva partendo dal prezzo offerto, che sarebbe superiore a quello determinabile per legge, cui partecipi il figlio interessato all'acquisto. In alternativa, qualora esista o sia prospettabile una controversia tra le parti, si potrebbe pervenire, in via di trattativa privata, ad una transazione traslativa che appunto preveda, allo scopo di definire la controversia, il trasferimento del bene a condizioni migliori di quelle presumibilmente ricavabili dalla procedura.
Zucchetti SG srl-
Marco Decontardi
Voghera (PV)08/02/2024 12:05RE: RE: VENDITA IMMOBILE PROCEDURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
La ringrazio per la risposta.
Solo una osservazione, io non sono però iscritto al registro dei delegati alle vendite.
Posso chiedere al giudice di nominare un delegato per le operazioni di vendita insieme alla richiesta di poter vendere l'immobile?
Grazie ancora-
Zucchetti SG
Vicenza08/02/2024 20:01RE: RE: RE: VENDITA IMMOBILE PROCEDURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
L'art. 216 comma 2, CCII prevede che le vendite possano essere effettuate dal curatore, e quindi dal liquidatore nella liquidazione controllata, o dal delegato alle vendite, che è espressione tecnica precisa che richiama quella del "delegato alle operazioni di vendita" di cui tratta l'art. 591-bis. c.p.c.. Qualora quindi non abbia previsto nel programma approvato la vendita tramite delegato, può chiederne la nomina al giudice.
Zucchetti SG srl-
Marco Decontardi
Voghera (PV)13/02/2024 17:34RE: RE: RE: RE: VENDITA IMMOBILE PROCEDURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Leggendo precedenti Forum sembra non necessaria una ordinanza del giudice delegato per poter procedere alla vendita dell'immobile ma basterebbe assicurarne la procedura competitiva.
Quindi nel progetto di liquidazione potrei indicare un delegato alle vendite che ne assicuri la pubblicità, la perizia è già presente, e le modalità con cui si intende procedere ( per esempio numero di aste all'anno)?
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Zucchetti SG
Vicenza14/02/2024 20:00RE: RE: RE: RE: RE: VENDITA IMMOBILE PROCEDURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
Si è possibile in quanto nella liquidazione controllata il programma di liquidazione non è assoggettato alla preventiva valutazione del giudice delegato e, poi all'approvazione del comitato dei creditori (organo che manca nella procedura da sovraindebitamento) e, infine, all'autorizzazione di conformità descritti nell'art. 213 in quanto l'art. 272 comma 2 si limita a disporre che il liquidatore redige "un programma in ordine ai tempi e modalità della liquidazione" e richiama dell'art. 213 soltanto i commi 3 e 4, che attengono al contenuto del programma. A sua volta l'art. 275 fa capire che il giudice esercita un controllo sulla liquidazione attraverso le relazioni periodiche che il liquidatore deve trasmettere e poi fa, alla fine, al momento del rendiconto, la verifica della conformità (art. 275, comma 3).
Zucchetti SG srl
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