Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

ricorso tributario

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    16/09/2023 21:18

    ricorso tributario

    Buonasera vengo a porre il seguente quesito, in ordine ad una questione già sottoposta parzialmente alla Vostra attenzione.

    Successivamente alla dichiarazione di liquidazione Giudiziale, all'ex amministratore vengono notificati degli avvisi imu e tari inerenti gli anni 2018-2022, nonostante che la società fallita fosse una società costruttrice e tali beni fossero classificati come beni merci e destinati alla vendita, e successivamente il Comune sulla base di questi accertamenti -non notificati alla Procedura- ha presentato la domanda di insinuazione al passivo.

    Nella premessa che la pretesa - come correttamente indicatomi-vada ammessa con riserva all'esito dell'accertamento in autotutela che sto predisponendo (comunque riterrei di inserire capitale e interessi in privilegio- sanzioni in chirografo ed escludendo i diritti di notifica), sono a chiedere se nell'ipotesi di alcun concreto risultato ottenibile dall'accertamento in autotutela il Curatore può fare ricorso tributario in proprio, o se si deve sempre avvalere di un professionista?
    Tra l'altro considerato che il mio attivo fallimentare è completamente di natura immobiliare non vi sarebbe alcuna convenienza per la procedura fare ricorso, considerato la natura del privilegio mobiliare richiesto; il discorso è di capire se questa esenzione possa estendersi anche all'imu che usualmente viene pagata in prededuzione all'esito della vendita dei beni immobili.
    E quindi l'altra domanda è se tale esenzione si mantiene anche dopo l'intervenuta dichiarazione di Liquidazione Giudiziale?

    Ringrazio per la Vostra competenza
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      28/09/2023 10:37

      RE: ricorso tributario

      Il Curatore non può stare in giudizio, anche tributario, in proprio, è quindi necessaria la nomina di un difensore.

      Se l'esito del contenzioso è irrilevante per la procedura, il Curatore può, anzi deve, astenersi dall'avviarlo, scelta che graverebbe la procedura di spese inutili, e rischierebbe di allungarne, altrettanto inutilmente, la durata.

      Infine, la regola speciale dettata dall'art. 1, comma 768, della legge 160/2019 (riscossione in unica soluzione dopo la cessione dell'immobile) riguarda solo la tempistica, mentre per la determinazione dell'importo dovuto (o non dovuto) si applicano anche in corso di procedura le regole ordinarie, comprese, ovviamente, le ipotesi di esenzione.