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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
CONCORDATO SEMPLIFICATO
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Manola Sampaolo
MACERATA02/03/2026 14:20CONCORDATO SEMPLIFICATO
Buongiorno!
in merito alla procedura di concordato semplificato ho dubbi circa l'attestazione, ovvero in quali casi può non essere prevista l'attestazione di un professionista?
grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/03/2026 19:06RE: CONCORDATO SEMPLIFICATO
Probabilmente lei si riferisce alla relazione di cui all'art. 87, comma 3, CCII che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di concordato preventivo con la quale un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano ecc.. Orbene nel concordato semplificato una tale attestazione non è richiesta dato che l'art. 25 sexies, comma 1 così dispone: " Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39".
Fondamentale e ineliminabile è la relazione finale dell'esperto della composizione negoziata- che obbligatoriamente deve precedere la domanda di concordato semplificato- con la quale dichiara il mancato raggiungimento di un accordo, l'impossibilità di trovare una delle soluzioni indicate dall'art. 23, nonché di come si sono svolte le trattative per poi concludere se l'imprenditore ha operato con correttezza e buona fede. L'esperto deve, altresì rilasciare "con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte", come si deduce dell'incipit del comma terzo dell'art. 25 sexies ed anche l'ausiliario deve rilasciare, a sua volta un parere di cui non è indicato il contenuto (comma 3) .
Infine, il debitore deve presentare la documentazione di cui all'art. 39, che non contempla l'attestazione di cui all'art. 87, comma 3, ma indica una serie di documenti fiscali e contabili e "una relazione sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria aggiornata con periodicità mensile"; né vi è nell'ìart.25 sexies un richiamo diretto dell'art. 87, comma 3. Evidentemente il legislatore ha ritenuto che i dati che fornisce nel concordato preventivo ordinario l'attestatore di cui all'art. 87, comma 3, sono desumibili dalla relazione finale e dal parere dell'esperto nonché dal parere dell'ausiliario.
Zucchetti SG srl-
Roberto Marinelli
Macerata02/03/2026 19:34RE: RE: CONCORDATO SEMPLIFICATO
Intervengo nella discussione segnalando che il 25-sexies, comma 1, rimanda all'art. 84 comma 5 (il richiamo al professionista indipendente fa forse riferimento all'ipotesi di suddivisione in classi dei creditori?)
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/03/2026 18:12RE: RE: RE: CONCORDATO SEMPLIFICATO
Il richiamo dell'art. 84, comma 5, CCII da parte dell'art. 25 sexies ha lo scopo di consentire, attraverso l'attestazione di un professionista circa il valore dei beni oggetto di prelazione ricavabile in sede di liquidazione giudiziale, il pagamento dei creditori ipotecari,, pignoratizi e privilegiati in modo non integrale. Poiché questa attestazione è finalizzata a permettere il pagamento non integrale dei creditori con prelazione, ai quali l'utente nella domanda non fa alcun riferimento, abbiamo ritenuto che questi si riferisse all'attestazione di carattere generale richiesta dall'art. 87, comma 3 per il concordato preventivo ordinario.
Zucchetti SG srl
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