Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

CONCORDATO SEMPLIFICATO

  • Manola Sampaolo

    MACERATA
    02/03/2026 14:20

    CONCORDATO SEMPLIFICATO

    Buongiorno!
    in merito alla procedura di concordato semplificato ho dubbi circa l'attestazione, ovvero in quali casi può non essere prevista l'attestazione di un professionista?
    grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/03/2026 19:06

      RE: CONCORDATO SEMPLIFICATO

      Probabilmente lei si riferisce alla relazione di cui all'art. 87, comma 3, CCII che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di concordato preventivo con la quale un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano ecc.. Orbene nel concordato semplificato una tale attestazione non è richiesta dato che l'art. 25 sexies, comma 1 così dispone: " Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39".
      Fondamentale e ineliminabile è la relazione finale dell'esperto della composizione negoziata- che obbligatoriamente deve precedere la domanda di concordato semplificato- con la quale dichiara il mancato raggiungimento di un accordo, l'impossibilità di trovare una delle soluzioni indicate dall'art. 23, nonché di come si sono svolte le trattative per poi concludere se l'imprenditore ha operato con correttezza e buona fede. L'esperto deve, altresì rilasciare "con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte", come si deduce dell'incipit del comma terzo dell'art. 25 sexies ed anche l'ausiliario deve rilasciare, a sua volta un parere di cui non è indicato il contenuto (comma 3) .
      Infine, il debitore deve presentare la documentazione di cui all'art. 39, che non contempla l'attestazione di cui all'art. 87, comma 3, ma indica una serie di documenti fiscali e contabili e "una relazione sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria aggiornata con periodicità mensile"; né vi è nell'ìart.25 sexies un richiamo diretto dell'art. 87, comma 3. Evidentemente il legislatore ha ritenuto che i dati che fornisce nel concordato preventivo ordinario l'attestatore di cui all'art. 87, comma 3, sono desumibili dalla relazione finale e dal parere dell'esperto nonché dal parere dell'ausiliario.
      Zucchetti SG srl
      • Roberto Marinelli

        Macerata
        02/03/2026 19:34

        RE: RE: CONCORDATO SEMPLIFICATO

        Intervengo nella discussione segnalando che il 25-sexies, comma 1, rimanda all'art. 84 comma 5 (il richiamo al professionista indipendente fa forse riferimento all'ipotesi di suddivisione in classi dei creditori?)
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          03/03/2026 18:12

          RE: RE: RE: CONCORDATO SEMPLIFICATO

          Il richiamo dell'art. 84, comma 5, CCII da parte dell'art. 25 sexies ha lo scopo di consentire, attraverso l'attestazione di un professionista circa il valore dei beni oggetto di prelazione ricavabile in sede di liquidazione giudiziale, il pagamento dei creditori ipotecari,, pignoratizi e privilegiati in modo non integrale. Poiché questa attestazione è finalizzata a permettere il pagamento non integrale dei creditori con prelazione, ai quali l'utente nella domanda non fa alcun riferimento, abbiamo ritenuto che questi si riferisse all'attestazione di carattere generale richiesta dall'art. 87, comma 3 per il concordato preventivo ordinario.
          Zucchetti SG srl
          • Assunta Cubeddu

            Sassari
            13/05/2026 19:11

            RE: RE: RE: RE: CONCORDATO SEMPLIFICATO

            Buongiorno, dalle risposte che precedono, non mi è chiaro se ritenete che la "semplificazione" e, dunque, l'esonero da attestazione, si estenda anche alla previsione di cui all'art. 84, comma 5, come richiamato dall'art. 25 sexies e se, per tale ragione, il predetto richiamo debba intendersi unicamente riferito alla possibilità di pagare non integralmente una classe di creditori, per riservare una qualche utilità anche ai creditori di rango inferiore.
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              13/05/2026 20:13

              RE: RE: RE: RE: RE: CONCORDATO SEMPLIFICATO

              La regola generale è che nei concordati, di qualsiasi tipo, i creditori prelatizi, ossia quelli assistiti da ipoteca, pegno o privilegio, vanno pagati per intero, per cui la decurtazione può essere effettuata soltanto sui crediti chirografari. Poi è stata introdotta una eccezione a detta regola nel senso che anche i crediti prelatizi possono essere pagati non integralmente (indipendentemente dalla formazione delle classi), purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni; questo rapporto tra quanto offerto nel concordato ai prelatizi e quanto gli stessi crediti otterrebbero in caso di liquidazione deve essere attestato da un professionista indipendente. Questo intendevamo dire nella precedente risposta quando abbiamo scritto che " Il richiamo dell'art. 84, comma 5, CCII da parte dell'art. 25 sexies ha lo scopo di consentire, attraverso l'attestazione di un professionista circa il valore dei beni oggetto di prelazione ricavabile in sede di liquidazione giudiziale, il pagamento dei creditori ipotecari,, pignoratizi e privilegiati in modo non integrale".
              Zucchetti SG Srl
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